La Corte di Cassazione, con sentenza n. 37181/2024, ha chiarito in che modo sia possibile stabilire se c’รจ identitร o pluralitร di reati, se risultano due associazioni criminali a cui il soggetto abbia prestato adesione, affermando che lโaccertamento dellโesistenza di unโunica associazione o di distinte organizzazioni criminali รจ questione di fatto, che puรฒ essere risolta attraverso lโanalisi e la valutazione degli indici materiali.
Proviamo a ricostruire brevemente quanto accaduto in sede processuale e come si sia giunti alla pronuncia in esame.
Il caso
Il Tribunale di Milano ha rigettato l’istanza presentata da un imputato, finalizzata a ottenere la revoca ex art. 669 c.p.p. della condanna di una sentenza resa dallo stesso tribunale, poichรฉ avente ad oggetto gli stessi fatti, ovvero lโassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui ad un’altra sentenza del Tribunale di Genova.
Secondo il giudice dell’esecuzione era opportuno escludere che le due condanne avessero sanzionato il medesimo reato associativo. Bisognava invece considerare che l’imputato aveva partecipato a due associazioni che, anche se contraddistinte da alcuni elementi comuni, rappresentavano in realtร due entitร distinte, ognuna delle quali finalizzata all’importazione e alla commercializzazione di sostanze stupefacenti.
Ora, per principio generale, al fine della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identitร del fatto sussiste se vi รจ una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, valutando ogni suo elemento di tipo costitutivo (condotta, evento, nesso casuale) e in riferimento alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
In tal senso, giova condividere come lโart. 649 c.p.p. colleghi il divieto del ne bis in idem alla pronuncia di una sentenza o di un decreto divenuti irrevocabili e afferisce ad una dimensione applicativa piรน ampia di quella derivante dalla sua enunciazione letterale. Esprime dunque il principio generale dell’ordinamento processuale secondo cui รจ vietata la duplicazione del processo contro la stessa persona per il medesimo fatto, con la conseguenza che le situazioni di litispedenza che non sono riconducibili nell’ambito dei conflitti di competenza di cui allโart. 28 c.p.p., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo la non proponibilitร dell’azione penale.
Il procedimento per delitto di matrice associativa
Nel caso in questione, che riguarda un procedimento per delitto di matrice associativa, per escludere la medesimezza del fatto non rilevano eventuali mutamenti in ordine all’ampiezza dell’oggetto del programma criminoso o in rapporto al numero dei componenti.
Diventa invece fondamentale accertare, con un giudizio che non puรฒ che essere riservato al giudice di merito:
- se il soggetto abbia partecipato a due diverse organizzazioni criminali, o sia invece passato dall’una all’altra organizzazione criminale, o si sia comunque verificata una successione nelle attivitร criminali tra organismi diversi, anche se con il medesimo nome e operanti nello stesso territorio;
- se il soggetto, di contro, abbia invece partecipato ad un’unica organizzazione criminale, anche se dotata di diverse articolazioni e pur se progressivamente evoluta per la composizione della compagine dei partecipi, per le attivitร in concreto praticate o per le modalitร ed i ruoli connotanti la sua organizzazione.
In questa sede di analisi รจ molto importante controllare:
- la sfera operativa e di interessi,
- l’identitร degli affiliati allโorganizzazione,
- il ruolo di vertice attribuito ad uno di loro.
In aggiunta a quanto sopra, ai fini del divieto del ne bis in idem, l’identitร del fatto deve essere valutata in rapporto allโoggetto specifico del giudicato. Non bisogna dunque limitarsi al solo confronto degli elementi delle fattispecie astratte di reato.
La configurazione del reato
Secondo la traccia ermeneutica di cui sopra, infatti, per stabilire l’identitร o meno del fatto bisogna avere riguardo alla corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, tenendo debita considerazione delle relative circostanze di tempo, di luogo e di persona.
Nel caso concreto, viene ribadito ancora una volta come il principio di preclusione del ne bis in idem non opera nella fattispecie in cui un soggetto faccia parte di due diverse associazioni criminose. Il giudice di merito puรฒ infatti individuare e considerare elementi idonei a differenziare il fatto storico, come ad esempio la diversitร dei soggetti apicali e dei partecipi alle due associazioni, la circostanza che le organizzazioni abbiano operato in ambiti territoriali distinti, seppur contigui, il rilievo della diversitร di funzioni svolta dal soggetto nei sodalizi criminali.
Insomma, conclude la Suprema Corte in questa interessante disamina, la struttura del reato associativo non รจ necessariamente incompatibile con la contemporanea adesione dello stesso soggetto a piรน sodalizi criminosi e, in particolare, nel caso in cui la partecipazione ai diversi gruppi criminali sia la naturale conseguenza delle strategie perseguite dai gruppi stessi, finalizzate a concretizzare collaborazioni ed alleanze tra le entitร criminali, le quali rimangono distinte, al fine di rendere piรน efficace la rispettiva operativitร e piรน proficui i risultati delle attivitร illecite oggetto del loro programma criminale.
La valutazione della questione di fatto
Tutto ciรฒ premesso, puรฒ anche verificarsi che, senza che sia integrata una ipotesi sussumibile nella disciplina di cui all’art. 669 c.p.p., il soggetto faccia parte di due distinti organismi criminosi allo stesso momento, o magari che faccia parte in tempi ben definiti e diversi del medesimo organismo criminoso, se il suo comportamento prosegue o riprende in un momento successivo a quello di accertamento attraverso la pronuncia di condanna. O, ulteriormente, quando vi รจ protrazione di una sua attivitร partecipativa, tale da rispondere ai bisogni del sodalizio criminoso, oltre la data indicata come terminativa di essa in una precedente sentenza di condanna.
In conclusione, pertanto, nel momento in cui due associazioni criminali a cui lo stesso soggetto abbia prestato adesione, l’accertamento dell’esistenza di un’unica associazione o di due distinte associazioni criminali รจ questione di fatto che deve essere risolta mediante la disamina e la valutazione degli indici materiali emersi, che devono essere a loro volta ponderati in modo congruo e conforme alla logica, tenendo in considerazione le regole di esperienza rilevanti per il corrispondente apprezzamento.