Muovendosi in regime di autotutela, il Comune ha annullato dei titoli edilizi che in precedenza erano stati rilasciati a un privato.
Vedendosi privato del titolo, il privato ha proposto ricorso al TAR competente domandando a sua volta l’annullamento del provvedimento dell’ente. In aggiunta a ciò, ha richiesto anche la condanna al risarcimento dei danni subiti.
I giudici del tribunale amministrativo regionale hanno però respinto la domanda del ricorrente. Il TAR ha infatti sostenuto che l’annullamento da parte del Comune dipendesse da un errore del progettista incaricato.
In particolare, nella presentazione della domanda veniva omessa la presenza del vincolo di rispetto autostradale, sulla base del quale veniva poi annullato il titolo. L’errore in cui è in corso il Comune è quello di non avere acquisito il parere dell’ente gestore, frutto proprio dell’omissione del tecnico.
Per il Consiglio di Stato, però, vi sarebbe una responsabilità concorrente tra il Comune e il privato. In applicazione dell’art. 1227 c.c., viene così condannato pro quota il Comune a risarcire il danno, accogliendo in parte la domanda del ricorrente.
Risarcimento per annullamento di titolo edilizio già rilasciato
Il Consiglio di Stato interviene così nelle conseguenze del risarcimento determinato dall’annullamento di un titolo edilizio già rilasciato. Il privato, dinanzi al rilascio del titolo edilizio da parte del Comune, ha fatto affidamento sulla buona fede dell’ente e sulla legittimità dell’autorizzazione concessa.
Dunque, per la Pubblica Amministrazione sorge la responsabilità conseguente alla lesione di tale affidamento, ingenerato nel privato in seguito al rilascio di un provvedimento a lui favorevole, poi annullato in autotutela (ma non sarebbe cambiato granché, a questi fini, se fosse stato annullato in sede giurisdizionale), solamente nel caso in cui sia effettivamente insorto un convincimento ragionevole sulla legittimità dell’atto, come avvenuto in questa fattispecie.
Pertanto, il convincimento può essere escluso solamente nel caso in cui l’illegittimità del titolo rilasciato sia evidente e palese. Ovvero, nel momento in cui si abbia già conoscenza dell’impugnazione dell’atto.
Le conseguenze dell’errore del tecnico incaricato
Peraltro, il Consiglio di Stato sottolinea come l’errore del tecnico incaricato non escluda il legittimo affidamento. I giudici ricostruiscono infatti come nel caso di specie il tecnico aveva asseverato la conformità del manufatto alla normativa edilizia urbanistica in vigore, comprendente anche l’assenza di vincoli impeditivi dell’edificazione.
Il Comune è stato indotto in errore proprio da tale asseverazione. Non si è infatti avveduto del vincolo autostradale che grava sull’area, e che impedisce di fatto l’edificazione.
Tutto ciò, però, non esclude la responsabilità del Comune, che non poteva ignorare l’esistenza del vincolo e anzi sicuramente non la ignorava, manifestando così un grave difetto di istruttoria sulla base del quale è stato rilasciato il permesso di costruire.
Il difetto di istruttoria viene considerato dai giudici del Consiglio di Stato come un errore non scusabile, che ritiene integrato l’elemento psicologico della colpa, presupposto per l’accoglimento della richiesta di risarcimento dei danni di cui si parla in questo approfondimento.
Più nel dettaglio, dopo aver riconosciuto la responsabilità del Comune per la lesione del legittimo affidamento del privato a fronte dell’annullamento del provvedimento favorevole, il Consiglio di Stato ha valutato la condotta colposa dal danneggiato al fine di pervenire a una corretta quantificazione del danno.
Le conclusioni
Sempre secondo il Consiglio, l’errore in cui è incappato il privato, anche se tramite il proprio tecnico incaricato, ha avuto la stessa incidenza causale della negligenza dell’ente comunale nel determinare il rilascio del titolo edilizio illegittimo, che successivamente è stato annullato.
Di conseguenza, il Comune è stato condannato ex art. 1227 c.c. a risarcire la metà del danno subito. L’altra metà rimane invece in capo ai privati, salva ogni altra azione nei confronti del progettista.
Insomma, per la sentenza il Comune, al di là dall’errore effettivamente commesso dal privato, in quanto responsabile della pianificazione urbanistica avrebbe dovuto conoscere dei vincoli esistenti sul territorio, tanto più se sono stati da questi apposti.