La Legge. n. 547/1993 ha introdotto nel nostro ordinamento lโarticolo 615 ter c.p., con cui ha introdotto lโaccesso abusivo a sistema informatico.
Consapevole della necessitร di adeguare il diritto penale alle evoluzioni tecnologiche, la legge รจ dunque intervenuta sanzionando nuove forme di aggressione e, in particolare, quelle legate alla riservatezza dei dati e delle comunicazioni informatiche, dellโintegritร dei dati e dei sistemi informatici, delle condotte di falso in relazione ai documenti informatici e di frode informatica.
In particolare, lโarticolo succitato prevede due diversi tipi di comportamenti:
- lโintroduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza,
- il mantenimento nello stesso sistema contro la volontร espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Le ipotesi di aggravamento
In aggiunta a ciรฒ, lโart. 615 ter c.p. prevede diverse ipotesi di aggravamento della pena nel caso in cui il fatto sia commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o ancora da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualitร di operatore del sistema.
Altre ipotesi di aggravamento della pena sono legati al caso in cui il colpevole per commettere il fatto utilizzi violenza sulle cose o alle persone, ovvero se sia palesemente armato, e ancora se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o lโinterruzione totale o parziale del suo funzionamento, o ancora la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Vi รจ poi un ulteriore inasprimento della pena se i fatti riguardano sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi allโordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanitร o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. In tali ipotesi la pena รจ rispettivamente pari alla reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
I fatti allโesame della Cassazione
Premesso quanto sopra, cerchiamo di riassumere brevemente cosa sia accaduto nella fattispecie ora in esame.
Il 5 dicembre 2022 la Corte dโappello di Napoli pronunciava sentenza di condanna, a conferma della pronuncia di primo grado, a carico di due imputati che sono stati ritenuti colpevoli in concorso tra loro: il primo per aver istigato, il secondo per aver dato materiale esecuzione nella sua qualitร di pubblico ufficiale in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Avellino, del reato di accesso abusivo a sistema informatico – nel caso di specie la banca dati del Pubblico Registro Automobilistico – aggravato ai sensi del comma 3 dellโart. 615 ter c.p..
I due imputati ricorrevano perรฒ in Cassazione per due motivi.
Con il primo sostenevano lโinsussistenza del reato sotto il profilo oggettivo: mancava infatti la prova del concorso. Inoltre, lโinsussistenza poteva essere verificata anche sotto il profilo soggettivo, a causa della mancanza della consapevolezza del carattere abusivo dellโaccesso.
Con il secondo motivo i ricorrenti contestatavano invece la sussistenza dellโaggravante perchรฉ, secondo i legali della difesa,
essendo finalizzata a rafforzare la protezione di quegli archivi che contengono informazioni riservate e, quindi, non ostensibili a terzi, sarebbe ontologicamente incompatibile con la funzione di pubblicitร propria del registro automobilistico, contenente solo informazioni inerenti alla proprietร e alle vicende circolatorie relative ai veicoli in esso iscritti.
La ricostruzione della Cassazione sull’accesso abusivo a sistema informatico
Tutto ciรฒ premesso, la Corte di Cassazione ha chiarito come non sia in discussione che la condotta criminosa sia stata effettivamente commessa da un soggetto che possa essere qualificato come pubblico ufficiale, il quale ha realizzato la condotta di accesso abusivo a sistema informatico allโinterno del P.R.A. per fare ricerche nellโinteresse del suo investigatore.
La Corte ha poi qualificato il P.R.A. come servizio dโinteresse pubblico: si tratta infatti di un registro nazionale gestito dallโACI, in cui registrare tutte le operazioni che riguardano le vicende della circolazione stradale (si pensi alle immatricolazioni e ai fermi amministrativi), oltre agli elementi identificativi di un veicolo.
I dati riportati allโinterno del P.R.A. sono dunque pubblici, ma lโaccesso e la relativa gestione sono affidati a soggetti qualificati titolari del potere di accesso, in ragione della funzione pubblicistica svolta dal registro.
Per quanto poi riguarda il carattere abusivo dellโaccesso, la Corte ha affermato lo stesso puรฒ manifestarsi anche quando, pur formalmente corretto, lโaccesso risulti effettuato per finalitร estranee a quelle proprie della funzione esercitata. Nel caso, lโautore materiale ha offerto lโaccesso al P.R.A. al proprio informatore, evitandogli cosรฌ il pagamento della somma necessaria per lโaccesso pubblico. Lโaccesso proprio per questo motivo deve ritenersi abusivo, proprio perchรฉ, รจ avvenuto per finalitร estranee a quelle proprie dellโufficio.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ha ritenuto integrato il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico: per quanto abbia usato le proprie credenziali, lโautore ha fatto accesso al P.R.A. per finalitร estranee allโufficio, per ragioni che sono contrastanti con quelle che avevano giustificato il possesso delle suddette credenziali.