Gli obblighi di vigilanza del comodante, relativamente all’uso del bene, e la responsabilità penale di questa figura, sono argomenti che assumono decisamente rilevanza in scenari nei quali il bene concesso in comodato risulta coinvolto in delle attività comportanti rischi per dei terzi o per la pubblica incolumità. La Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Penale n. 1906/2026 ci fornisce al riguardo un chiarimento molto importante in materia, dato che delimita limiti e responsabilità del comodante in rapporto all’uso del bene e alla gestione di tutti i rischi annessi.
Obbligo di conformare il contratto e limiti d’uso
Il contratto di comodato è di natura gratuita, e si contraddistingue per un rapporto di disponibilità temporanea di un bene da parte del comodante in favore del comodatario. Ma, tale disponibilità, non implica un totale assorbimento delle responsabilità dalla parte del comodante, riguardo l’uso che il comodatario terrà del bene. Come vedremo dalla sentenza, il comodante detiene l’obbligo di conformare il contenuto contrattuale alle caratteristiche specifiche del bene e ai limiti d’impiego che ne derivano. Egli, dunque, fa da garante sul fatto che il bene sia effettivamente idoneo e privo d’insidie o difetti occulti.
Il comodante deve fornire al comodatario ogni prescrizione e indicazione necessaria perché l’uso del bene non comporti dei rischi per terzi o per la sicurezza pubblica. E, qualora il contratto non disciplini con adeguatezza detti aspetti, al comodante può essere attribuita la responsabilità dei danni provenienti da un uso improprio o negligente del bene (una posizione, in definitiva, di co-responsabilità o di custode del rischio).
Responsabilità del comodante e il caso della Sentenza Cassazione n. 1906/2026
La Cassazione ha affrontato un caso di un grave incidente ferroviario causato dal deragliamento di un treno regionale. L’incidente era attribuibile a un’autogrù semovente manovrata da un legale rappresentante d’una società edite, nelle operazioni di scarico materiali. Il terreno dove ha avuto luogo l’incidente era concesso in comodato gratuito. La società proprietaria del terreno era costituita dagli imputati in giudizio, che ricoprivano anche i ruoli di vertice societario.
In primo grado, costoro erano stati assolti, dato che il giudice di merito aveva ritenuto che non sussistesse un obbligo di vigilanza sulla modalità con la quale il comodatario facesse utilizzo del bene. La sentenza era stata poi di fatto ribaltata in Corte d’Appello, con la condanna degli imputati, ritenuti in questa sede co-custodi del rischio e colpevoli d’omissione di prescrizioni precise in merito alle attività consentite. Nella sentenza d’appello si era tenuto conto altresì delle condizioni del sito e delle limitazioni di sicurezza di cui alla normativa ferroviaria e l regolamento di polizia.
Una volta giunto il caso in Cassazione, la Suprema Corte ha riformato la decisione del giudice di secondo grado. Per la relativa sentenza, il comodante, se manca un contratto dettagliato, non è automaticamente responsabile dell’uso del bene da parte del comodatario, a meno che non emerga un’omissione delle cautele o prescrizioni specifiche. La responsabilità penale proviene, per come fatto notare dalla Corte, dall’omessa adozione di misure adeguate alla garanzia di sicurezza. E ciò sempre se il comodante, venuto a conoscenza delle caratteristiche del bene e delle potenziali criticità, avrebbe dovuto imporre delle restrizioni o dei controlli maggiormente stringenti.
Il ruolo della posizione di garanzia ai fini della responsabilità penale del comodante
Un aspetto che si è rivelato innovativo, nella decisione della Suprema Corte, ha riguardato la definizione della posizione di garanzia del comodante. Per il chiarimento intervenuto ad opera della Cassazione, non c’è di norma un obbligo di vigilanza a carico del comodante sull’uso del bene che ne fa il comodatario, e dunque non gli spetta d’intervenire con costanza per monitorarne l’utilizzo. Ma, la regola predetta, incontra un’eccezione laddove il bene concesso riporti delle caratteristiche intrinseche di pericolosità, o nel momento in cui l’uso previsto è assoggettato a dei limiti o delle restrizioni ben individuate.
Quel che sussiste è allora un obbligo a conformare il contratto alle caratteristiche del bene concesso in comodato e alle norme di sicurezza vigenti. Il comodante, laddove ricorrano tali condizioni, dovrà fornire delle prescrizioni chiare sull’uso, limitare l’uso medesimo alle attività consentite, e anche intervenire qualora avvengano violazioni o comportamenti rischiosi. Se si manca all’adozione delle misure appena espresse, specie se i beni si trovano in prossimità d’infrastrutture strategiche come le ferrovie, si configura una responsabilità penale a carico del comodante per omissioni di cautele.
Il caso dell’autogrù e le limitazioni dell’obbligo di vigilanza
Con riferimento al caso di specie, la Cassazione ha posto in evidenza che il comodante, anche se avesse aderito alle norme di legge e a tutte le prescrizioni per ottenere la sicurezza, avrebbe ad ogni modo prevedere nel contratto, o per mezzo d’azioni concrete, delle limitazioni precise sull’uso dell’autogrù e sull’attività di deposito di materiali in prossimità della linea ferroviaria. Si è tenuto conto anche, per come anticipato, della vicinanza dell’area all’infrastruttura ferroviaria, e quindi delle limitazioni imposte dalla normativa di settore.
Il principio di diritto statuito dalla Cassazione
Questo il principio enunciato dalla Cassazione nella Sent. n. 1906/2026: “Il comodante non assume in via generale, attesa la natura del contratto, un obbligo di vigilanza circa l’uso della cosa da parte del comodatario. A fronte, tuttavia, di una cosa che, per la sua natura intrinseca o per particolari qualità giuridiche, presenti limitazioni nel suo utilizzo, il comodante ha l’obbligo di conformare il contratto entro tali limiti, rimanendo in caso contrario cogestore del rischio insito nell’uso della cosa stessa e, dunque, corresponsabile degli eventi in danno di terzi o del comodatario stesso”.
Il principio in questione comunica una responsabilità di tipo oggettivo, che si fonda sulla prevedibilità del pericolo e sul bisogno d’adottare ogni tipo di cautela ragionevole per beni che, viste le caratteristiche, possono comportare dei rischi per la sicurezza pubblica o privata.
I suggerimenti interpretativi per valutare la responsabilità penale del comodante
Gli operatori del settore, e chi esplica le professioni giuridiche, dovranno pertanto tener conto di una sentenza che svolta riguardo al trattamento della responsabilità del comodante. In pratica, onde evitare d’incorrere in responsabilità penali, il comodante ha gli obblighi qui elencati:
- Redigere contratti dettagliati, con clausole specifiche sull’uso del bene e sulle limitazioni;
- Impegnarsi a fornire prescrizioni chiare e a monitorare l’uso del bene in casi di attività a rischio;
- Limitare l’uso del bene a quanto strettamente necessario e conforme alle norme di sicurezza;
- Intervenire prontamente in caso di violazioni delle prescrizioni o di comportamenti potenzialmente pericolosi.
La sentenza della Suprema Corte ha anche invitato alla considerazione sul ruolo delle normative di settore, qual è il caso del D. Lgs. n. 81/2008 e delle altre norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come strumenti di tutela che anche il comodante, nel contratto di comodato, è tenuto a rispettare.
Responsabilità penale del comodante, le conclusioni
La tematica qui affrontata si è rivelata complessa, poiché ha richiesto il raggiungimento di un equilibrio fra la gratuità del contratto e l’esigenza comunque di tutelare la pubblica sicurezza. La Sent. n. 1906/2026 della Sezione Penale della Corte di Cassazione ha allora statuito che, seppure in assenza d’obblighi di vigilanza assoluti, sul comodante grava l’obbligo di conformare il contratto e le azioni da egli messe in atto alle caratteristiche del bene oltreché alle norme di sicurezza. Egli deve pertanto assumere una posizione di garanzia vera e propria, e, se ne viene meno, subentra la responsabilità penale.
Si dovrà allora avere prudenza nella concessione, anche in comodato gratuito, di beni potenzialmente rischiosi, con il fine consistente nella sicurezza per tutti gli attori coinvolti.