Liberazione condizionale e valutazione del percorso rieducativo

Aprile 4, 2024
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Liberazione condizionale
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Liberazione condizionale, la corte di Cassazione con sentenza numero 9433 del 2024 si pronuncia in merito a un caso specifico che ora esamineremo, chiarendo che la liberazione condizionale presuppone una valutazione totale del percorso rieducativo.

 

Il caso

Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di liberazione condizionale di A.A., condannato a trent’anni di reclusione e in detenzione domiciliare dal 2016, nonostante riconosca la validità dei requisiti per ottenere il beneficio.

Tuttavia, ha respinto la richiesta poiché mancava il “sicuro ravvedimento” richiesto dall’art. 176 codice penale. A.A. ha presentato un ricorso contro l’ordinanza tramite il suo difensore articolando due motivi.

Con il primo motivo, denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione da parte del Tribunale, sostenendo che il rifiuto della liberazione condizionale va contro lo spirito della legge. Il Tribunale ha considerato il mancato risarcimento del danno e la gravità dei reati, nonostante riconosca i notevoli progressi di A.A., il che il ricorrente ritiene in contrasto con la giurisprudenza di legittimità

La motivazione si considera illogica poiché non tiene conto del parere favorevole espresso dalla DNA riguardo alla collaborazione di A.A. e alla cessazione delle attività criminali nel territorio. Inoltre, non attribuisce adeguata importanza al servizio di volontariato svolto da A.A. e si contraddice nel basare il diniego solo sul mancato risarcimento del danno, ignorando una valutazione più approfondita.

Con il secondo motivo di ricorso, si ribadisce che il Tribunale ha valutato il ravvedimento solo in base alla mancanza di risarcimento delle vittime, nonostante ciò non sia previsto dalla normativa. Si evidenzia che il Tribunale avrebbe dovuto considerare l’intero percorso di vita di A.A., dimostrativo di un elevato grado di ravvedimento e di un percorso di rieducazione positivo e prolungato. Infine, il Procuratore generale ha richiesto l’annullamento del provvedimento con rinvio per un nuovo giudizio.

Analisi dei motivi della decisione

Il ricorso è giustificato e accolto. La normativa introdotta dal decreto legislativo 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge n. 82/1991, all’art. 16-novies stabilisce i requisiti per concedere benefici come la liberazione condizionale a condannati per gravi reati che collaborano con la giustizia.

Questa legge richiede che il tribunale o il magistrato di sorveglianza valuti il ravvedimento del condannato, il quale costituisce un requisito fondamentale per ottenere la liberazione condizionale. Tale ravvedimento si deve valutare secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.

Tra i principi stabiliti dalla sentenza Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Rv. 281360, si ribadisce che per concedere la liberazione condizionale a un collaboratore di giustizia, il giudice deve considerare diversi indizi del “sicuro ravvedimento”, come il lungo periodo di collaborazione, i legami familiari e con il personale giudiziario, nonché le attività successive alla collaborazione.

L’assenza di iniziative risarcitorie non è determinante. Secondo la sentenza Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Rv. 277141, l’art. 16-novies del d.l. n. 8/1991 consente di concedere benefici al collaboratore di giustizia anche in deroga alle disposizioni vigenti, comprese quelle relative ai limiti di pena dell’art. 176 del codice penale. Quindi, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato può essere considerato come possibile indicazione di un ravvedimento incompleto, ma non può essere un ostacolo assoluto come per un condannato non collaboratore, secondo l’art. 176, comma 4, codice penale.

Critiche mosse al Tribunale di sorveglianza

Il Tribunale di sorveglianza non ha seguito i principi sopra menzionati, poiché ha respinto la richiesta di liberazione condizionale nonostante avesse dichiarato soddisfatti i requisiti per il beneficio. Ha ritenuto mancante il requisito del ravvedimento previsto dall’art. 176, ultimo comma, del codice penale.

Questa decisione si basa esclusivamente sul mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi, considerato di per sé come un ostacolo assoluto. Tuttavia, il Tribunale non ha spiegato perché questa mancanza debba portare a un giudizio così severo, nonostante ci siano altri elementi che dimostrano un sicuro ravvedimento, come indicato nella stessa ordinanza.

Appare illogico invece il passaggio successivo dell’ordinanza, in cui si afferma che la conformità allo stile di vita associata da sola non è sufficiente a dimostrare il ravvedimento, mentre potrebbe invece indicare un reale cambiamento delle inclinazioni criminali.

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Conclusioni

La nozione di “ravvedimento”, fondamentale per la concessione della liberazione condizionale, deve includere tutti i comportamenti del condannato durante l’esecuzione della pena, dimostrando una revisione critica della condotta passata e indicando un impegno futuro nel rispetto della legge.

L’assenza di iniziative risarcitorie non può essere l’unica base per escludere il “sicuro ravvedimento”, specialmente considerando la possibilità di concedere la liberazione condizionale al collaboratore di giustizia anche senza rispettare l’art. 176, comma 4, del codice penale.

L’ordinanza non ha valutato adeguatamente il percorso rieducativo del ricorrente in causa, conferendo troppo peso all’omissione di adempimento delle obbligazioni civili, senza spiegare perché questo debba mettere in dubbio il suo ravvedimento definitivo. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, e l’ordinanza impugnata annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, che tenga conto dei principi sopra esposti.

Articolo 176 codice penale, il dispositivo

Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni [ c.p.p. 682 ].

Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

Il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato [articoli 185 e 186 ], salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

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