Socio lavoratore di Srl e contribuzione previdenziale

Febbraio 22, 2024
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Socio lavoratore di Srl, come funziona la sua contribuzione previdenziale? Chiarisce il punto la Corte di Appello di Firenze che con la sentenza numero 555 del 2023 conferma quanto giร  stabilito dalla pronuncia del Tribunale di Arezzo, sentenza numero 3 del 2022 ovvero che i profitti accantonati a riserva non sono considerati tra i redditi d’impresa soggetti a IRPEF a cui รจ rapportato il contributo previdenziale.

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La vicenda

La vicenda riguarda la richiesta di pagamento dei contributi previdenziali da parte dell’INPS a un socio lavoratore di una societร  a responsabilitร  limitata, per utili non distribuiti ma imputati a riserva. La giurisprudenza precedentemente si era concentrata su casi di lavoratori autonomi con reddito da partecipazione in societร  di capitali senza svolgere attivitร  lavorativa. Questa nuova pronuncia toscana offre spunti di riflessione sulla debenza dei contributi previdenziali per i soci lavoratori di societร  di capitali.

Ma approfondiamo meglio il caso.

Socio lavoratore di Srl e contribuzione previdenziale, analisi del caso controverso

Il socio amministratore di una societร  operante nel settore della ristorazione, iscritto alla Gestione commercianti dell’INPS dal 1994, contestava l’obbligo di versare i contributi previdenziali a percentuale, sostenendo che gli utili non distribuiti tra i soci ma imputati a riserva costituivano redditi di capitale e non di impresa.

Nel primo grado di giudizio, aveva richiesto l’annullamento delle comunicazioni di debito e l’accredito dei soli contributi fissi nel proprio estratto contributivo, anche per gli anni 2011-2013. Il Tribunale aveva accolto la sua richiesta, basandosi sul diverso trattamento fiscale tra societร  di persone e societร  di capitali, sottolineando la separazione dei redditi dei soci da quelli della societร  nel caso delle societร  di capitali, a meno che non venga esercitata l’opzione per la trasparenza fiscale.

L’articolo 3 bis del Decreto Legge n. 384/1992, convertito con Legge n. 438/1992, stabiliva che il contributo annuo degli iscritti alla gestione commercianti e artigiani dovesse basarsi sull’intero reddito d’impresa rilevante ai fini dell’IRPEF, non solo sul reddito d’impresa che aveva determinato l’iscrizione secondo la Legge n. 233/1990.

Tuttavia, l’INPS non aveva considerato che gli utili, come evidenziato dai bilanci, non erano mai stati distribuiti tra i soci ma accantonati a riserva, quindi non erano entrati nella disponibilitร  individuale dei soci.

Anche se fossero stati distribuiti, avrebbero generato redditi da capitale esclusi dalla base imponibile dei contributi, come previsto dall’articolo 3 bis. Il Tribunale ha respinto la richiesta di accredito dei contributi fissi, richiamando la Legge n. 233/1990 e notando che non erano stati allegati nรฉ dimostrati i versamenti effettuati, poichรฉ era responsabilitร  del ricorrente provarli.

Le spese legali sono state compensate integralmente dal primo giudice a causa della novitร  della questione e dell’accoglimento parziale del ricorso.

INPS impugna la sentenza

L’INPS impugna la sentenza e chiede la sua riforma per confermare la legittimitร  delle comunicazioni di debito. Sostiene che la Legge n. 233/1990 stabiliva una correlazione tra l’attivitร  svolta dall’iscritto, il reddito prodotto da tale attivitร  e la contribuzione da versare, mentre l’articolo 3 bis ampliava la base contributiva ad altre attivitร  d’impresa senza escludere certi redditi.

L’INPS si appella anche alla circolare n. 102/2003. L’appellato si difende sollevando l’eccezione di inammissibilitร  dell’appello e ribadendo le argomentazioni accolte dalla sentenza di primo grado.

Propone inoltre un appello incidentale riguardante il rigetto della domanda di accredito dei contributi giร  versati, sottolineando la logica conseguenza dell’annullamento delle comunicazioni di debito.

Tuttavia, il socio lavoratore di Srl aveva promosso anche un secondo giudizio, in primo grado, che ora meglio analizzeremo.

Socio lavoratore di Srl e contribuzione previdenziale, seconda causa: opposizione all’avviso di addebito

La causa riguarda l’opposizione all’avviso di addebito per gli anni 2014 e 2015, di importo pari a 32.819,92 euro, relativi ai contributi eccedenti il minimale. In primo grado, il Tribunale ha annullato l’avviso di addebito e compensato le spese legali per la novitร  della questione trattata, che potrebbe influenzare la giurisprudenza futura, riproponendo le argomentazioni giร  esposte in un altro giudizio.

Sia nell’appello dell’INPS che nella memoria dell’appellato sono state ripresentate le stesse difese del caso precedente.

Si solleva inoltre un’eccezione preliminare in entrambi i giudizi. Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilitร  sollevata dall’appellato, poichรฉ l’appello identifica adeguatamente le parti contestate della sentenza di primo grado, proponendo una soluzione alternativa e le relative motivazioni.

L’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni contestate e delle relative doglianze, senza la necessitร  di formulare un progetto alternativo di decisione.

Nei due giudizi analizzati, la controversia riguarda principalmente se il ricorrente debba pagare i contributi previdenziali eccedenti il minimale relativi ai redditi prodotti dalla societร  di capitale e imputati a riserva, ossia non distribuiti ai soci. Inoltre, si discute sulla natura di tali redditi, se debbano essere considerati redditi d’impresa o redditi di capitale, e nel secondo caso se debbano essere esclusi dalla base imponibile contributiva.

Interpretazione delle norme

La causa verte sulla interpretazione delle norme, in particolare:

  • l’articolo 1, comma 1, della Legge n. 233/1990 stabilisce che il contributo annuo per gli esercenti commercio e artigianato รจ pari al 12% del reddito annuo derivante dall’attivitร  d’impresa che ha determinato l’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini dell’IRPEF;
  • l’articolo 3 bis del Decreto Legge n. 384/1992, convertito nella Legge n. 438/1992, prevede che il contributo annuo sia rapportato alla totalitร  dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno a cui si riferiscono i contributi stessi. Questa norma amplia i redditi da considerare rispetto alla legge precedente, includendo anche redditi relativi ad imprese diverse rispetto a quella che ha dato luogo all’iscrizione.

L’INPS ha ritenuto dovuti i contributi eccedenti il minimale per la societร  di capitali, applicando il principio di “trasparenza fiscale” vigente per le societร  di persone. Questo significa che i redditi della societร  sono imputati ai soci, indipendentemente dalla loro distribuzione effettiva, secondo le quote sociali detenute.

Tuttavia, il principio di trasparenza fiscale si applica alle societร  di capitali solo se viene esercitata un’opzione della societร  stessa. In mancanza di questa opzione, i redditi della societร  e quelli dei soci rimangono separati anche ai fini fiscali.

Socio lavoratore di Srl: contributi e trasparenza fiscale

Quindi, in assenza dell’opzione per la trasparenza fiscale, i redditi accantonati in riserva devono essere considerati redditi della societร  di capitale e non del socio. Questi redditi sono assimilabili ai redditi da capitale, come definiti dall’articolo 44 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che include gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di societร  soggette all’imposta sul reddito delle societร .

La Corte di Cassazione ha chiarito che i redditi derivanti dalla mera partecipazione a societร  di capitali, senza prestazione di attivitร  lavorativa, sono considerati redditi di capitale e non rientrano nelle disposizioni che regolano i contributi previdenziali dei commercianti e degli artigiani.

In altre parole, il solo fatto di percepire utili da una partecipazione in una societร  di capitali non comporta l’obbligo contributivo, poichรฉ il reddito di capitale non รจ protetto costituzionalmente come il reddito da lavoro, su cui si basa il diritto alla pensione.

Questa interpretazione รจ coerente con il sistema legale nel suo complesso, che attribuisce la tutela previdenziale ai lavoratori e non a coloro che investono il proprio capitale per ottenere un utile.

Conclusioni

Fatta questa lunga premessa e chiariti vari aspetti della vicenda, traiamo le conclusioni.

L’appello incidentale relativo all’accredito a fini pensionistici dei contributi fissi รจ accolto, poichรฉ non vi รจ stata una specifica allegazione da parte dell’INPS riguardo a un effettivo omesso versamento. Tuttavia, le ulteriori argomentazioni della sentenza non sono corrette, in quanto il richiamo all’articolo 1 della Legge n. 233/1990 riguarda la determinazione dei contributi, non il loro accredito.

Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate integralmente, considerando la complessitร  e la specificitร  delle questioni trattate e l’assenza di specifica giurisprudenza di legittimitร .

Infine, la Corte respinge gli appelli principali dell’INPS e condanna l’appellante ad accreditare all’appellato la totalitร  dei contributi utili a fini pensionistici per gli anni in questione. Si dichiara anche che sussistono i presupposti processuali per l’obbligo dell’INPS di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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Socio lavoratore di Srl e contributi previdenziali, per riassumere

In sintesi, il Tribunale di Arezzo e successivamente la Corte dโ€™Appello di Firenze hanno argomentato in modo innovativo l’esclusione dei redditi della societร  di capitali accantonati a riserva dalla base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione Artigiani e Commercianti dal socio lavoratore.

I Giudici toscani hanno accolto la difesa secondo cui gli utili accantonati a riserva non possono essere considerati redditi d’impresa rilevanti ai fini IRPEF ai quali รจ rapportato il contributo previdenziale, poichรฉ non sono effettivamente conseguiti dal socio e devono essere considerati imputati alla societร .

Inoltre, hanno sottolineato l’imprevedibilitร  delle vicende societarie che potrebbero portare alla distribuzione di tali redditi a un socio diverso da quello interessato.

Questa sentenza si distingue per aver ridato centralitร  all’opzione delle societร  di capitali per l’applicazione della trasparenza fiscale e per aver evidenziato che il fattore determinante per il calcolo del reddito prodotto dalla societร  ai fini del contributo non รจ tanto la prestazione di attivitร  lavorativa da parte del socio, ma piuttosto la sua effettiva percezione del reddito.

Approfondimento: redditi di impresa e di capitale

La normativa italiana, specificamente gli articoli 44 e 45 del TUIR, definisce e distingue chiaramente i redditi di impresa dai redditi di capitale. I redditi di capitale derivano da rendite finanziarie o dividendi, mentre i redditi di impresa provengono dall’attivitร  di imprese commerciali, includendo produzione, trasporto, servizi bancari e assicurativi, e commercio alimentare.

I redditi di impresa sono i profitti derivanti dalle attivitร  economiche organizzate, che possono essere di varie dimensioni e ambiti, dall’industria alla piccola attivitร  commerciale. Questi redditi comprendono guadagni dalle vendite di beni o servizi, intermediari commerciali, trasporto, servizi finanziari, agricoltura, e altre attivitร  organizzate come imprese.

In sintesi, i redditi di impresa si riferiscono agli introiti economici derivanti dall’attivitร  di un’impresa commerciale, mentre i redditi di capitale derivano da investimenti finanziari o dividendi. La corretta classificazione di tali redditi รจ essenziale per l’applicazione delle normative fiscali e per la pianificazione finanziaria e fiscale.

Da dove derivano i redditi di capitale e di impresa

I redditi di capitale derivano da fonti diverse dall’attivitร  imprenditoriale o dal lavoro dipendente, includendo introiti come dividendi da partecipazioni societarie e interessi sui capitali investiti. Questi redditi sono soggetti a una tassazione specifica, differente da quella dei redditi di impresa e dei redditi da lavoro dipendente.

D’altra parte, i redditi di impresa sono generati dalle attivitร  economiche organizzate, quali produzione, commercio e servizi, e sono soggetti a una tassazione basata sulle normative fiscali italiane. Le imprese sono tenute a dichiarare i loro guadagni annuali, soggetti a diverse imposte come l’IRPEF per i dipendenti, l’IRI per gli imprenditori, l’IRAP sulle attivitร  produttive e l’IRES sul reddito delle societร , oltre alla tassa sul valore aggiunto (IVA) e altre tasse locali come l’IMU, la TARI e la TASI per gli immobili e i servizi comunali.

Comprendere le diverse tipologie di redditi รจ cruciale per determinare la corretta tassazione e adempiere agli obblighi fiscali secondo la normativa italiana.

I redditi di capitale, derivanti da azioni, interessi e partecipazioni societarie, sono soggetti a una tassazione diversa rispetto ai redditi di impresa. La tassazione dei redditi di capitale segue il principio di cassa, quindi viene applicata solo quando il soggetto incassa effettivamente le somme.

Questi redditi sono tassati al lordo delle spese di produzione e sono soggetti a diverse aliquote fiscali a seconda della tipologia di investimento, con alcune forme di tassazione alla fonte come nel caso degli interessi sui titoli obbligazionari o bancari. Inoltre, la tassazione dei redditi di capitale varia in base alla natura dell’investimento e non segue le stesse regole applicate ad altri tipi di reddito.

Art. 44 TUIR- PARTE I

Redditi di capitale

1. Sono redditi di capitale:

  • gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
  • gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonchรฉ dei certificati di massa;
  • le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
  • i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
  • gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di societร  ed enti soggetti allโ€™imposta sul reddito delle societร , salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dellโ€™articolo 53; รจ ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui allโ€™articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
  • gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dellโ€™articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dellโ€™articolo 53;
  • i proventi derivanti dalla gestione, nellโ€™interesse collettivo di pluralitร  di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

Articolo 44 TUIR – PARTE II

  • i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
  • i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
  • i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
  • i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dellโ€™articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
  • i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dellโ€™articolo 73, comma 2, anche se non residenti;
  • gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto lโ€™impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

Articolo 44 TUIR – PARTE III

Ai fini delle imposte sui redditi:

  • si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da societร  ed enti di cui allโ€™articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione รจ costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della societร  emittente o di altre societร  appartenenti allo stesso gruppo o dellโ€™affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.

Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonchรฉ i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da societร  ed enti di cui allโ€™articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine lโ€™indeducibilitร  deve risultare da una dichiarazione dellโ€™emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;

  • si considerano similari alle obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da societร  esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dellโ€™articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 2) i titoli di massa che contengono lโ€™obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dellโ€™impresa emittente o dellโ€™affare in relazione al quale siano stati emessi, nรฉ di controllo sulla gestione stessa.

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