Duplicazione abusiva di software, la Corte di Cassazione con sentenza numero 3024 del 2024, ha specificato che affinché si possa parlare di reato, si richiede il fine di profitto e non quello di lucro.
Il caso
La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna di A.A. per abusiva duplicazione e detenzione di programmi informatici su personal computer di ABEA Srl, di cui era legale rappresentante. A.A. ha presentato ricorso per cassazione, affermando la mancanza di fine di profitto nel reato contestato e criticando la decisione della Corte d’Appello per non aver considerato le specificità del caso.
Si sottolinea che l’installazione dei software non ha portato ad un aumento del patrimonio della società, in quanto i clienti erano agenzie per il lavoro, non i fruitori finali. La decisione della Corte si considera contraddittoria riguardo alla questione del profitto.
Il ricorso di A.A. è stato respinto in quanto infondato. La difesa non ha contestato i fatti né ha criticato la sentenza per non aver considerato alternative. Le critiche si sono concentrate sull’assenza del fine di profitto come elemento essenziale per il reato.
Si discute della modifica legislativa riguardante il concetto di profitto nel reato di abusiva duplicazione, evidenziando una più ampia interpretazione che non richiede necessariamente un guadagno diretto. La giurisprudenza ha chiarito che il fine di profitto può essere inteso in senso più ampio, senza necessariamente implicare un beneficio economico diretto.
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Conclusioni della Corte
La decisione della Corte d’Appello è supportata da un recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che chiarisce che il fine di profitto nel reato di furto può includere vantaggi non solo di natura economica.
La Corte d’Appello ha correttamente individuato il fine di profitto nella possibilità per ABEA di rimanere sul mercato grazie ai finanziamenti pubblici. Le obiezioni della difesa non sono convincenti poiché ABEA svolge un’attività imprenditoriale nonostante i finanziamenti pubblici e la relazione con le agenzie per il lavoro.
Il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.