Responsabilità gestore di impianto sportivo: quali sono i limiti da considerare?

Febbraio 6, 2024
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Responsabilità gestore di impianto sportivo
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Responsabilità gestore di impianto sportivo, la Corte di Cassazione con sentenza numero 1425 del 2024 ha chiarito i limiti della stessa specificando che “il dovere di garanzia non può essere generico ed illimitato e fonte di responsabilità per qualsiasi evento dannoso occorso agli utenti dell’impianto, ma deve comunque essere ricollegabile ad una concreta rimproverabilità della condotta a titolo di colpa, e, quindi, ad una violazione o di una regola cautelare specifica atta a scongiurare il rischio di evento in concreto verificatosi, ovvero, se il rimprovero colposo è mosso a titolo di colpa generica, deve comunque trattarsi dell’omissione di una condotta effettivamente esigibile da parte dell’agente”.

 

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Il caso

Il 20 febbraio 2016, D.D. perdeva la vita in un circuito motociclistico a seguito di rottura della aorta in politrauma. L’uomo perdeva il controllo della moto dopo aver percorso una curva con andamento rettilineo a velocità sostenuta, schiantandosi contro un muro di confine di una stazione ferroviaria. A seguito del drammatico evento, il gestore di impianto sportivo si riteneva responsabile nel procedimento di merito, della morte di D.D.

Secondo i giudici di merito, compito del gestore di impianto sportivo era quello di studiare più attentamente i percorsi del circuito, prevedendo traiettorie più sicure.

L’imputato proponeva ricorso in Cassazione.

Responsabilità gestore di impianto sportivo, le motivazioni del ricorrente

L’imputato contestava la condanna per due ragioni. In primis, egli evidenziava la contraddittorietà della motivazione della Corte d’appello, che aveva assolto l’omologatore dell’impianto per la mancata valutazione della zona neutra (valutazione non necessaria perché presenti studi di progettazione) ma aveva condannato l’imputato per la stessa ragione.

In secundis, contestava anche un presunto errore nella motivazione riguardo alla colpa del gestore, sostenendo che l’istruttoria confermava la conformità dell’impianto e l’omologazione secondo le norme della Federazione Motociclistica italiana.

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Sentenza

La Corte accoglie il ricorso dell’imputato specificando che egli “aveva adempiuto a tutti gli obblighi facenti al capo al gestore di un impianto, affidandosi al regolamento della Federazione Motociclistica Italiana e alle omologhe del circuito da parte dei tecnici della FMI, che erano i maggiori esperti del settore.

Di conseguenza, non era esigibile in concreto da parte del gestore un ulteriore comportamento alternativo lecito, quale, secondo la sentenza impugnata, una eventuale ricerca di tecnici con esperienza ancora superiore a quelli del comitato impianti della Federazione”.

Si chiarisce ancora che “il dovere di garanzia non può essere generico ed illimitato e fonte di responsabilità per qualsiasi evento dannoso occorso agli utenti dell’impianto, ma deve comunque essere ricollegabile ad una concreta rimproverabilità della condotta a titolo di colpa, e, quindi, ad una violazione o di una regola cautelare specifica atta a scongiurare il rischio di evento in concreto verificatosi, ovvero, se il rimprovero colposo è mosso a titolo di colpa generica, deve comunque trattarsi dell’omissione di una condotta effettivamente esigibile da parte dell’agente”.

Per tali ragioni, la Corte annunciava l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

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