Vendita di rifiuti tessili non igienizzati. Reato di traffico illecito

Dicembre 2, 2023
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Traffico illecito di rifiuti tessili. In quali casi, e come evitarlo?

Può avvenire, fra le varie transazioni commerciali, anche quelle riguardanti partite di rifiuti tessili. Eppure c’è una fattispecie nella quale, una tale commercializzazione, viene intesa non come operazione legittima, bensì traffico illecito. È da ultimo subentrata, a disciplina della materia, un giudizio in sede di legittimità, emesso dalla Corte di Cassazione.

Proprio in base ad una pronuncia della Corte di Cassazione, precisamente la sentenza n. 42241/2023 (elaborata dalla sezione penale della Suprema Corte), la vendita di rifiuti e scarti derivanti dal settore tessile è sì legittima. Ma solo a determinate condizioni. La sentenza è importante, poiché con la stessa si traccia una linea di distinzione tra il commercio legale da una parte e il traffico illecito dall’altra. Il traffico tenuto, è così da sottoporre a sanzione penale in qualità di reato.

Le fasi preventive di selezione e igienizzazione dei rifiuti per evitare traffico illecito

I rifiuti in questione dovranno, a detta della Corte, essere opportunamente selezionati. Ciò poiché non è detto che tutti gli scarti e i residui di lavorazione possano essere idonei ad una vendita. In seguito alla selezione, si dovrebbe passare ad un’adeguata igienizzazione. La selezione, di cui in precedenza, costituisce per l’appunto il presupposto per l’igienizzazione successiva. In altre parole, ogni scarto che si vuole in commercio dovrà essere idoneo ad essere igienizzato, idoneità che risulta (o dovrebbe risultare) dalla selezione. Vi sarebbero, per contro, altresì dei rifiuti irrecuperabili da questo punto di vista, e per nessun motivo potrebbero costituire oggetto di commercio.

Diversamente, il trasferimento di rifiuti che non rispettino gli standard igienici, è da ritenersi contrario alla legge. E il trasferimento verrebbe così assimilato all’istituto del traffico illegale, con le relative sanzioni previste dal Codice Penale. Vi è una ratio espressa dalla Corte, la quale scende ancora più nel dettaglio.

In pratica, i rifiuti tessili di cui si tratta, dovrebbero essere trattati come materia prima, rivolta per propria natura alla trasformazione sul versante industriale. Trasformazione quindi in capi d’abbigliamento da destinare al commercio al dettaglio, o, in alternativa, in materie prime secondarie volte ad ulteriori forniture all’ingrosso. Per ottenere tale risultato, serve in via preventiva un necessario trattamento diretto del rifiuto tessile. Diversamente, il bene finale prodotto non avrebbe i requisiti per la commercializzazione.

Il commercio che precede la trasformazione sarebbe pertanto illecito. Ma in base a cosa si è avuta la pronuncia della Cassazione? Qual è stato il caso, nello specifico, che ha sollevato una simile interpellanza dinanzi la Suprema Corte? Analizzeremo tutte le questioni annesse alla fattispecie di riferimento, con tutte le ulteriori motivazioni fornite dalla Corte.

Vendita di rifiuti tessili e traffico illecito: il caso sollevato

Vediamo come la fattispecie concreta ha avuto origine. Gli attori protagonisti della vicenda, avevano commercializzato rifiuti tessili. Rifiuti provenienti, questi ultimi, in parte dalla Campania, in parte dall’estero, ossia dalla Germania. Il tutto senza che, preventivamente, siano avvenute fasi di selezione, separazione, igienizzazione. Secondo quanto stabilito dalla legge in materia, l’oggetto della commercializzazione avrebbe dovuto consistere in rifiuti. Mentre, nel caso di specie, si era provveduto al commercio, almeno sul piano formale, di materie prime secondarie.

Gli interessati, chiamati a comparire come imputati, avevano subìto l’applicazione del provvedimento penale. Il che era avvenuto sia nella sentenza di primo grado che in appello, e sempre per le suddette motivazioni. Gli interessati si sono appellati quindi al giudizio per Cassazione, attraverso la propria difesa.

La parte ricorrente in giudizio ha lamentato come, nei due giudizi intervenuti, non si sia tenuto conto di un determinato dato. Il riferimento era al fatto che un’igienizzazione era stata pur compiuta, con un procedimento di nebulizzazione sui tessuti. Sempre la parte ricorrente affermava, nel giudizio innanzi la Corte di Cassazione, come le si potesse al più attribuire l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative della commercializzazione del prodotto, di cui al D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, art. 256, quarto comma.

La risposta della Corte di Cassazione sulla vendita di rifiuti tessili nel caso specifico

Con la predetta sentenza n. 42241/2023, la sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili le opposizioni sollevate in giudizio dalla ricorrente. Si è trattato, in base alla definizione della Corte, di censure articolate dalla parte medesima solo una volta che il fatto stato già compiuto.

La Corte, in altre parole, non ha riconosciuto a quelle eccezioni un valore giustificativo. Proprio perché gli interessati non avevano agito secondo quella modalità con quella giustificazione attenuante. Ossia perché convinti di rientrare nell’ambito di quella disposizione di legge, sopra menzionata. Gli interessati quindi, non escludevano affatto, secondo una ratio del giudizio espresso, di ricadere nel pieno di un’infrazione di legge sul piano penale, e non solamente concernente le autorizzazioni amministrative.

La Corte ha altresì, come avremo modo di vedere al termine del testo della sentenza, corretto solamente la qualificazione del reato per come intercorsa in sede di merito. Per il resto, la Corte medesima si è attenuta a quanto stabilito dalle due corti giudicanti nei rispettivi gradi di giudizio. Cioè il giudice di primo grado, e la Corte d’Appello competente territorialmente. Ma iniziamo con l’esporre le valutazioni di merito del caso, analizzate appunto in sede di legittimità dalla Cassazione.

L’analisi già intercorsa del compendio di prove a carico della parte

Le rilevazioni, all’attenzione del giudizio di merito, partivano da un compendio di prove messo insieme dagli inquirenti, tramite intercettazioni e operazioni di osservazione e controllo. Da tale compendio probatorio, risultava come la società di proprietà dei ricorrenti non procedesse sistematicamente ad alcuna selezione, né separazione, né igienizzazione dei rifiuti tessili trattati commercialmente. Tutte operazioni volte a favorire la trasformazione dei tessuti di scarto in prodotti direttamente utilizzabili nei cicli di consumo (quali capi d’abbigliamento e accessori). O in alternativa, come già preannunciato, idonei alla trasformazione in materia prima secondaria (ossia materia prima generata secondariamente, in seguito al recupero di altro materiale).

Nello specifico, per come rilevato dal quadro probatorio, la società in questione prelevava il materiale su citato per raccolta. Dopodiché provvedeva alla distribuzione del medesimo, presso altre società operanti nel comparto tessile. Per questi passaggi, la società operava, attraverso i propri titolari, una falsificazione della documentazione d’accompagnamento. Facendo, per tale via, risultare i trattamenti imposti dalla legge come adempiuti a tutti gli effetti. In base alle intercettazioni effettuate dalle Forze dell’Ordine, in particolare, era emersa la sussistenza di un vero e proprio accordo in frode alla legge. Accordo compiuto tra i partecipanti (i due soci) e del tutto volontariamente.

Nella conversazione era infatti venuta fuori la finalità illecita perseguita dalle parti organizzatrici. E, in aggiunta, con riferimenti espliciti al fatto che la merce non fosse stata preventivamente trattata. Parliamo dunque delle motivazioni che avevano già indirizzato i giudizi di merito verso le conclusioni suddette. Ovvero relativamente alla consapevolezza degli imputati nel compimento della frode (illecito modus operandi).

Il riscontro dell’elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie di reato

Quel che se n’è tratto in sede di giudizio di legittimità, è la concordanza rispetto alle sentenze di merito, sulla sussistenza di elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie di reato. Quest’ultimo elemento dato, per l’appunto, dalla consapevolezza degli attori coinvolti. La Corte di legittimità non ha quindi ritenuto opportuno criticare le motivazioni, addotte dalle sedi di giudizio di merito, nel testo della propria sentenza. Ma anzi confermando le stesse, e ribadendole nella loro portata. Oltretutto, per come fatto valere dalla parte ricorrente nel giudizio in Cassazione, sarebbe stata effettuata una nebulizzazione degli scarti di tessuti. Ma mancava nel caso concreto la prova documentale di un’igienizzazione eseguita per tale via.

Alla mancanza della prova suddetta, già riscontrata nelle precedenti sedi processuali, si affiancavano inoltre i risultati delle indagini, portate avanti dalla Polizia Giudiziaria. Gli agenti avevano infatti riscontrato che i capi d’abbigliamento e gli accessori, intesi come tessuti di scarto da commercializzare, erano posti nei balloni in uscita dal capannone della ditta nelle buste di supermercato in cui erano stati conferiti in precedenza dagli utenti. E senza che fossero stati toccati da quel momento. Si deduceva con facilità l’assenza di trattamento, dagli oggetti ancora al loro interno, così come dal fatto che fossero tutti mischiati tra loro, nelle varie tipologie di tessuti (escludendo quindi, altresì, anche qualsivoglia operazione preventiva di selezione e separazione).

Le conclusioni della Suprema Corte sulla qualificazione del caso come traffico illecito

La Suprema Corte di Cassazione, all’atto di trarre le proprie conclusioni, è tornata sulla tematica espressa dalle sentenze di merito intercorse. Le sentenze avevano fondamentalmente basato le considerazioni, alla base dei rispettivi verdetti, sul fatto che i convenuti in giudizio, soci a capo di una società, avevano effettuato il recupero dei rifiuti con una determinata modalità. A quanto pare una modalità impropria, ai fini legislativi.

Si trattava non a caso, per le sentenze nominate, non di “recupero” di rifiuti vero e proprio. E il dato relativo si trae dal fatto che, la medesima operazione, era stata fatta risultare solo formalmente dai predetti soci. E rilevava, sempre nell’ottica delle sentenze di merito, come i rifiuti, di fatto non recuperati, venissero commercializzati senza alcun trattamento richiesto dalla legge ai fini di una legittima commercializzazione. Oggetto di rilievo delle sentenze, intervenute prima del ricorso in Cassazione, era anche il fatto che, con i trattamenti, mancassero anche le necessarie autorizzazioni previste dalla legge (si potrebbe desumere, quale conseguenza diretta).

Dopo aver considerato ciò, la Corte ha concluso che le sentenze di merito passate in giudicato avessero riscontrato correttamente i presupposti sul piano giuridico, qualificando correttamente il traffico di rifiuti tessili intercorso come illecito, e integrante quindi la fattispecie di reato. La Corte di Cassazione, ad esito della sentenza emessa, ha in ultima istanza escluso la possibilità, richiesta dalla parte ricorrente, di riqualificare le condotte. Riqualificazione, quella richiesta, che avrebbe inquadrato l’illecito in una modalità esplicativa più lieve. In particolare, quella di cui all’art. 256, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006. Disposizione che contempla solamente l’inosservanza delle prescrizioni previste dall’autorizzazione a commerciare. Ed escludendo, di fatto, l’applicazione di qualunque norma penale. Ma il rifiuto della Corte si è manifestato, intendendo il reato contestato, di traffico illecito di scarti tessili non trattati, come fattispecie integrata dal Codice Penale, all’art. 452 quaterdecies.

Un’assimilazione totale, da parte della Cassazione, del commercio di tessuti di scarto non trattati al traffico illecito dei rifiuti. Con assoggettamento della fattispecie, d’ora in avanti definitivo, alla lettera dell’art. 452 quaterdecies. La cui previsione letterale è la seguente: “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni“.

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