Grave inimicizia tra giudice e avvocato: causa di ricusazione oppure no?

Novembre 28, 2023
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Grave inimicizia tra giudice e avvocato: causa di ricusazione?
Grave inimicizia tra giudice e avvocato: causa di ricusazione?- IlGiornaleGiuridco.it

La grave inimicizia tra giudice e avvocato รจ causa di ricusazione per il primo soggetto oppure no? Scopriamo insieme cosa ha dichiarato a questo proposito la Corte di Cassazione con sentenza numero 42454 del 2023.

Imparzialitร  del giudice ed eventuale ricusazione

Nel sistema giuridico italiano, il giudice che รจ chiamato a prendere decisioni in un processo deve essere imparziale e indipendente. L’imparzialitร  รจ un principio fondamentale per garantire una giustizia equa e imparziale.

Tuttavia, esistono situazioni in cui potrebbe sorgere un conflitto tra una delle parti coinvolte nel processo e il giudice, che potrebbe potenzialmente influenzare il suo operato. In queste circostanze, una delle parti potrebbe desiderare di ricusare il giudice per garantire che il processo sia condotto in modo giusto e imparziale.

La ricusazione di un giudice รจ un’azione legale che puรฒ essere esercitata da una delle parti coinvolte in un processo al fine di richiedere che il giudice venga sostituito a causa di una presunta inimicizia grave. Tuttavia, รจ importante sottolineare che l’inimicizia rilevante deve essere stata manifestata verso l’avvocato di una parte, e non direttamente verso la parte stessa.

Secondo l’articolo 51 del codice di procedura civile italiano, la ricusazione รจ ammessa solo se il giudice ha con l’avvocato una relazione che puรฒ rendere ragionevolmente dubbia la sua imparzialitร . รˆ quindi necessario dimostrare l’esistenza di una inimicizia grave tra il giudice e l’avvocato di una delle parti, che potrebbe influenzare negativamente il processo e compromettere il diritto delle parti a un giusto processo.

Il fatto che il giudice abbia una inimicizia grave verso l’avvocato di una delle parti non implica necessariamente che il giudice non sia imparziale nel decidere la causa. รˆ necessario dimostrare che l’inimicizia รจ tale da compromettere oggettivamente la capacitร  del giudice di decidere in modo imparziale e obiettivo.

Ricusazione nel diritto italiano

La ricusazione รจ uno strumento utilizzato allo scopo di assicurare l’imparzialitร  in un giudizio. Grazie alla ricusazione, le parti, in virtรน dell’articolo 51 del c.p.c. possono chiedere la sostituzione del giudice designato a decidere la causa se questi non si sia spontaneamente astenuto dal giudizio creandosi ragione valida per dubitare della sua imparzialitร .

A questo proposito, l’articolo 52 del codice di procedura civile recita che nei casi in cui รจ fatto obbligo al giudice di astenersi , ciascuna delle parti puรฒ proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante รจ noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

Invece, l’articolo 53 c.p.c. stabilisce che sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se รจ ricusato un giudice di pace; il collegio se รจ ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte. La decisione รจ pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

Ancora, l’articolo 54 c.p.c prevede che l’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. La ricusazione รจ dichiarata inammissibile, se non รจ stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52.

Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e puรฒ condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250.

Dell’ordinanza รจ data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

Analisi del caso relativo alla presunta inimicizia tra giudice e avvocato

Una donna riceveva sentenza di condanna dal giudice di pace, confermata poi anche dal Tribunale di Castrovillari, per un episodio che l’aveva vista protagonista. L’imputata, alla guida di un’automobile, investiva un pedone intento ad attraversare l’intersezione di una rotatoria, violando il codice della strada e causando gravi lesioni al pedone in questione.

Il Tribunale di Castrovillari in particolare, riteneva priva di fondamento la questione addotta dalla difesa che parlava di incompatibilitร  da parte dei giudice di primo grado a decidere la vicenda. Per quale ragione? Secondo la parte condannata, il giudice accoglieva l’opposizione della persona offesa, ovvero il pedone, avverso l’accertamento di violazione amministrativa costatata dalla Polizia Municipale in relazione all’incidente.

In altri termini, il giudice di primo grado dichiarava legittima l’opposizione della parte lesa alla sanzione comminata con il verbale di accertamento della violazione amministrativa.

Ragione ancora piรน grave addotta dalla difesa e contrastata dal Tribunale, riguardava perรฒ la presunta, grave inimicizia tra il giudice di primo grado e il difensore stesso della controparte. La difesa richiedeva in ragione di ciรฒ annullamento della sentenza.

Imparzialitร  e terzietร  del giudice per garanzia di equo processo

Il giudice รจ tenuto a garantire un processo equo, giusto ed imparziale come previsto dall‘articolo 111 della Costituzione che si riferisce alle norme sulla giurisdizione.

Piรน precisamente, il succitato articolo recita che “ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di paritร , davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”. Si specifica inoltre che nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piรน breve tempo possibile:

  • informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
  • disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;
  • abbia la facoltร , davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico;
  • di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
  • sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Principio del contraddittorio e formazione della prova

Sempre il medesimo articolo recita ancora che il processo penale รจ regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non puรฒ essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si รจ sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilitร  di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Fatta questa necessaria specifica, desumiamo che i principi accennati a capo paragrafo, quelli di equitร , giustizia e imparzialitร  sono protetti dal legislatore grazie agli istituti di ricusazione, incompatibilitร  e astensione i quali assicurano anche l’inviolabilitร  della difesa.

Nel caso in questione, la difesa dichiarava che non c’era imparzialitร  da parte del giudice di primo grado per esistenza di grave inimicizia tra giudicante e difensore dell’imputata.

Sentenza e risoluzione del caso sulla questione di grave inimicizia tra giudice e avvocato

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso affermando l’infondatezza del motivo circa l’imparzialitร  del giudice. In particolare la Corte specificava che la ricusazione non รจ prevista in caso di “gravi ragioni di convenienza”. Quanto affermato si basa a sua volta sul presupposto che il legislatore rimette la valutazione della ricorrenza delle suddette ragioni come causa di astensione al giudicante stesso.

Non si verifica pertanto una violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione poichรฉ la distinzione tra astensione e ricusazione ha un obiettivo, ovvero mettere in pratica โ€œuna tutela ad incisivitร  crescente del principio di precostituzione del giudice naturaleโ€.

รˆ d’obbligo a questo punto specificare che la ricusazione si riferisce solo ai casi di un deficit di imparzialitร  del giudice in senso oggettivo mentre i casi di deficit di imparzialitร  in senso soggettivo si riferiscono alle “gravi ragioni di convenienza” nei confronti delle quali solo il giudice puรฒ attribuire rilievo quando creda che ci siano motivi personali concreti a incidere sull’imparzialitร .

Articolo 36 codice di procedura penale

L’articolo 36 del codice di procedura penale indica i casi in cui un giudice ha obbligo di astenersi e cioรจ:

  1. se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore รจ debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
  2. se รจ tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti รจ prossimo congiunto di lui o del coniuge;
  3. se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie;
  4. se vi รจ inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
  5. se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge รจ offeso [90 c.p.p.] o danneggiato dal reato o parte privata;
  6. se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
  7. se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilitร  stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
  8. se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilitร  per ragioni di coniugio o affinitร , sussistono anche dopo l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La dichiarazione di astensione รจ presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalitร  di procedura. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della Corte di Cassazione.

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Note, specifiche importanti e conclusioni

Facciamo delle specifiche importanti. Le parti hanno potere limitato in giudizio e non possono fare ricorso alla ricusazione per gravi ragioni di convenienza perchรฉ queste ultime potrebbero essere fraintese o non valutate opportunamente dalle stesse parti in questione.

Le norme sulla ricusazione infatti hanno carattere eccezionale perchรฉ limitano i poteri giurisdizionali del giudicante e allo stesso tempo danno possibilitร  anche alle parti di farsi spazio, seppur limitatamente nel contesto dell’ordinamento giudiziario.

Nel caso in questione, la Corte, dichiarando che la grave inimicizia tra giudice e avvocato non รจ causa di ricusazione fa riferimento anche ad altri precedenti giurisprudenziali che confermavano lo stesso orientamento. Ma non รจ tutto.

I precedenti in questione specificavano che la grave inimicizia non vale come causa di ricusazione in quanto la stessa si puรฒ ritenere inclusiva nelle ipotesi di ricusazione quando relativa a interrelazioni tra parti e giudicante e che trovi fondamento in rapporti personali estranei al processo.

Per la legge, un rapporto ostile tra giudice e parte rappresenta un serio pericolo per la serenitร  del processo, mentre un rapporto analogo con il difensore รจ considerato meno preoccupante per la possibilitร  di interferenze dannose. Quindi, se un giudice non aderisce all’obbligo di astenersi per “gravi ragioni di convenienza”, ciรฒ non influisce sulla sua capacitร  giudiziaria, ma puรฒ avere conseguenze solo sul piano disciplinare.

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