Violazione del Codice della Strada: l’obbligo di avviso al trasgressore sulla possibilità di pagamento ridotto, come stabilito dalla Cassazione n. 29428/2023.
Nella situazione di violazione del codice della strada, l’accettabilità della contestazione, indipendentemente dalla sua forma, è determinata unicamente dalla sua capacità di garantire il diritto alla difesa.
Di conseguenza, soltanto se è dimostrato che questa contestazione non sia idonea a garantire il diritto di difesa, può comportare la nullità del verbale e dell’ordinanza-ingiunzione successiva. Al contrario, l’informazione al trasgressore riguardante l’impossibilità di beneficiare del pagamento in forma ridotta non è un elemento necessario a questo scopo.
La Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito ciò con l’ordinanza n. 29428/2023 (testo in calce), sottolineando che le informazioni riguardanti il pagamento in forma ridotta devono essere fornite al trasgressore (ed inclusi nel verbale) solo quando la riduzione è effettivamente ammessa.
Violazione del codice della strada: la situazione specifica
Un individuo è stato sorpreso a guidare con una patente sospesa oltre gli orari consentiti, ma con un permesso speciale concesso dalla Prefettura. Di conseguenza, è contestata la violazione dell’articolo 218 del Codice della Strada e è stata emessa un’ordinanza ingiuntiva imponendo la corrispondente sanzione amministrativa.
L’uomo ha impugnato l’ordinanza davanti al giudice di pace senza successo. Tuttavia, il ricorso in appello ha avuto esito migliore. Il Tribunale di Massa, infatti, ha riformato la decisione e annullato l’ordinanza, dichiarando che la contestazione era illegittima. Questo, in quanto non includeva l’avviso al trasgressore che nel caso specifico non era ammesso il pagamento ridotto della sanzione.
Secondo il Tribunale, infatti, i requisiti per la contestazione delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale sono tutti previsti a pena di nullità: in particolare, per le violazioni di cui agli articoli 194 e successivi del Codice della Strada, gli articoli 200 e 201 del medesimo codice prevedono esplicitamente che la contestazione includa anche l’indicazione della sanzione pecuniaria ridotta, ai sensi dell’articolo 383 del regolamento esecutivo del Codice della Strada.
Quando il pagamento ridotto non è consentito, dovrebbe essere comunque menzionata l’esclusione e i relativi presupposti. Tutto ciò nell’ottica di favorire il contravventore per quanto riguarda l’immediato accesso alla tutela giurisdizionale anziché a quella amministrativa. L’ordinanza impugnata dalla Prefettura verte su un unico motivo di ricorso.
Le ragioni di ricorso
L’Ufficio ha sottolineato che l’articolo 202, comma 3 bis del Codice della Strada esclude il pagamento in misura ridotta per le violazioni di cui all’articolo 218, comma 6 del medesimo codice, stabilendo esplicitamente che il verbale di contestazione sia inviato al Prefetto entro dieci giorni.
Nel caso specifico, poiché la violazione è comminata in base a questa norma e il pagamento in misura ridotta non era ammesso, la sanzione era stata correttamente determinata dal Prefetto tramite l’ordinanza ingiuntiva.
Di conseguenza, né l’articolo 200 del Codice della Strada, né l’articolo 383 del relativo regolamento di esecuzione trovavano applicazione e non sussisteva il vizio invocato dal Tribunale per annullare l’ordinanza.
La posizione adottata dalla Corte
Dall’analisi della normativa pertinente, i giudici condividono l’argomento sollevato dalla Prefettura. In particolare, confermano che nel caso specifico non è consentito il pagamento in misura ridotta, quindi il verbale di contestazione dell’infrazione era da trasmettere al Prefetto, come effettivamente fatto.
A differenza di quanto stabilito nella sentenza, il verbale di accertamento non doveva contenere, a pena di nullità, l’informazione sulla mancata possibilità di pagamento ridotto della sanzione in quel caso specifico.
L’articolo 200 del Codice della Strada infatti non elenca tale elemento come uno dei requisiti del verbale, né ciò è previsto dall’articolo 383 del regolamento esecutivo dello stesso codice (al quale l’articolo 200 fa esplicito riferimento).
Si prescrive solamente che le informazioni relative al pagamento ridotto debbano essere fornite solo quando la riduzione è consentita.
La giurisprudenza stabilita sulla questione della violazione del Codice della strada
Come conferma, la Corte richiama il consolidato principio secondo il quale, in materia di violazione del codice della strada, la validità della contestazione dipende esclusivamente dalla sua capacità di garantire l’esercizio del diritto di difesa a cui è finalizzata.
Pertanto, soltanto se è accertata l’inidoneità della contestazione può comportare la nullità del verbale e dell’ordinanza-ingiunzione successiva (Cassazione, Sezione 2, sentenza del 14 gennaio 2016, n. 462 Rv. 638212-01).
Le conclusioni tratte
Al contrario di quanto stabilito nella sentenza, è pertanto da escludere che l’informazione riguardante l’impossibilità di effettuare un pagamento in forma ridotta sia un elemento necessario per garantire l’esercizio del diritto di difesa nell’impugnazione del verbale.
I giudici osservano infatti che, quando il verbale non contiene indicazioni sulle modalità di pagamento ridotto, la parte sarà portata a ritenere che ciò non sia consentito. Se questa situazione è conforme alla previsione normativa, non si può ravvisare alcuna violazione del suo diritto di difesa.
In conformità a tali principi, il ricorso è stato accolto. La sentenza impugnata, quindi, è annullata, con rinvio al Tribunale per decidere anche sulle spese del procedimento di legittimità.