Scritto autobiografico e responsabilità dell’autore: cosa dice la legge

Novembre 7, 2023
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Scritto autobiografico: quali responsabilità si profilano per l'autore
Scritto autobiografico: quali responsabilità si profilano per l'autore - IlGiornaleGiuridico.it

Può un manoscritto autobiografico o qualsiasi altra opera letteraria, relativa alla narrazione di vicende che riguardano soggetti privati non pubblicamente esposti, essere diffamatoria e lesiva dei loro diritti? Oppure un testo o scritto autobiografico è lecito sempre e in ogni caso, se non viola i diritti costituzionali che garantiscono libertà di manifestazione del pensiero e di espressione, costituzionalmente garantiti dall’articolo 21 della Costituzione? Cerchiamo di rispondere a queste domande analizzando il parere della legge a riguardo e ogni singola fattispecie realizzabile.

Libertà di manifestazione del pensiero e diritto alla riservatezza: diritti a confronto

Oggi analizziamo questa fattispecie che si verifica più spesso di quanto si possa immaginare: la lesione dei diritti alla reputazione e alla riservatezza in relazione alla pubblicazione di un scritto autobiografico o altra opera di scrittura o creatività. Ciò che ci preme chiarire è se sussistano di fatto delle valide ragioni che configurano l’ipotesi di lesione ai diritti di un soggetto le cui vicende personali e private sono diventate di dominio pubblico: ci sono in questo caso specifico, i presupposti per intentare un procedimento penale o civile in capo all’autore del manoscritto?
In altre parole, l’autore di un testo si può ritenere imputabile, in un’ottica civilistica, della violazione o lesione dei diritti di immagine, di privacy e di reputazione altrui?

Libertà di espressione, creatività e manifestazione del pensiero
Libertà di espressione, creatività e manifestazione del pensiero – IlGiornaleGiuridico.it

Potrebbe dunque configurarsi, secondo quanto previsto dall’articolo 2043 del c.c. l’ipotesi di responsabilità per fatto illecito o addirittura il reato di diffamazione, articolo 595 c.p.? Per poter rispondere a queste domande, dobbiamo analizzare le singole ed eventuali fattispecie verificabili. La nostra analisi non può non partire dalla menzione di alcune libertà costituzionalmente garantite.

Diritti e libertà costituzionali in merito alla privacy, manifestazione del pensiero e creazione letteraria

Posti questi interrogativi di cui sopra, passiamo ora ad analizzare i diritti e le libertà garantite dalla Costituzione, iniziando dagli articoli 2 e 3 della carta costituzionale.

L’articolo 2 della Costituzione recita che:

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Recita invece l’articolo 3 della Costituzione che:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

La combinazione contenutistica di questi due articoli, delinea il fondamentale diritto alla reputazione professionale e personale che attiene dunque anche alla sfera lavorativa e non solo a quella personale di un individuo. Specifica importante: con sentenza n. 22020/2007, la Cassazione ha stabilito che si può configurare una ipotesi di risarcimento anche in assenza della fattispecie di reato.

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Diritto alla privacy e alla riservatezza nello scritto autobiografico

Non meno importanti sono il diritto alla privacy e alla riservatezza che concernono i diritti di riservatezza circa informazioni private e personali, e il diritto alla libera manifestazione del pensiero, riconosciuto dall’articolo 21 della Costituzione che recita che ciascuno ha il sacrosanto diritto di manifestare attraverso ogni mezzo di diffusione, che sia anche solo la parola o un testo scritto, liberamente il proprio pensiero.

Costituzione e diritti
Costituzione e diritti – IlGiornaleGiuridico.it

Si specifica altresì che la stampa non può essere censurata o sottoposta ad autorizzazione. È solo l’autorità giudiziaria, con un atto motivato, a poter procedere con un sequestro in ipotesi specifiche come i delitti o nei casi di violazione delle norme previste dalla legge circa l’indicazione dei responsabili. Gli unici divieti riguardano spettacoli, pubblicazioni di stampa e ogni altra manifestazione che violi il buon costume.

Non possiamo non menzionare anche il diritto alla creazione letteraria, che trova tutela negli articoli 9 e 33 della Costituzione e il diritto di cronaca e critica che, in quanto corollari del diritto alla libera manifestazione del pensiero, trovano tutela nell’articolo 21 della Costituzione. Una breve menzione la facciamo al diritto di cronaca e di critica che riguarda la possibilità per ciascuno, di narrare, pubblicare, giudicare e valutare fatti che riguardano il pubblico interesse o che accadono in pubblico, senza violare però la reputazione degli altri.

Criteri individuati dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, che riserva sempre e comunque l’analisi del caso al giudice al quale si fa ricorso, nel caso specifico della fattispecie di lesione alla reputazione, ha individuato dei criteri che sono indicativi di una condotta inappropriata e lesiva. Eccoli.

Veridicità non necessaria dei fatti raccontati

La Cassazione con la sentenza n. 7798/2010 ha specificato che in una creazione artistico letteraria la veridicità dei fatti non è necessaria perché:

“la creazione artistico letteraria può avere toni a volte elegiaci, altre volte comici o drammatici, ed anche fortemente critici: pertanto, perché un’opera letteraria (artistica in senso lato) sia effettivamente lesiva dell’altrui reputazione, non basta ritenere e accertare che l’opera artistica non sia veritiera, perché l’arte non deve svolgere la funzione di descrivere la realtà nel suo obbiettivo e concreto verificarsi ma quello, come detto, della estrinsecazione di un modo di pensare e di essere dell’artista, in base ai suoi valori”.

Individuabilità del soggetto in uno scritto autobiografico

Si deve configurare una protezione totale dell’individuo le cui vicende private e personali trovino spazio in un manoscritto. Se si utilizzano poi nomi di fantasia in luogo di quelli reali, si deve garantire comunque la non individuabilità al soggetto o ai soggetti in questione che non devono essere riconosciuti da nessuno, nemmeno da conoscenti o da chi faccia parte del loro contesto sociale.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 4290/2021 ha specificato, circa l’individuazione di un soggetto che:

“deve avvenire, in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l’inequivoca individuazione dell’offeso”.

Diffamazioni dal carattere denigratorio

La Cassazione con sentenza n. 40359/2008 ha stabilito che la lesione alla reputazione di un individuo si può verificare anche attraverso la messa in atto di comportamenti non etici e riprovevoli e non solo con la commissione di un fatto illecito.

Contesto sociale dell’offesa e gravità delle dichiarazioni

Ancora, la Corte di Cassazione, rispettivamente con le sentenze n. 12813/2016, n. 4672/2017 e n. 10495/2009, ha stabilito che si può parlare di lesione alla reputazione, in primo luogo, quando l’offesa sia percepita dal lettore come vera e lesiva della reputazione e dell’onore altrui. In secondo luogo, bisogna considerare anche il contesto sociale nel quale l’offesa si colloca e di conseguenza il danno che subisce un soggetto, in merito a reputazione e onore, in riferimento a questi valori di cui gode tra i consociati.

Articoli giornalistici e d’inchiesta: parla la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con sentenza n. 22042/2016, ha specificato che:

“l’estrinsecazione del pensiero che si realizza tramite un’opera letteraria è diversa rispetto a quella che si compie tramite l’attività giornalistica”.

Per quale motivo? È presto detto. Mentre l’attività giornalistica si pone il fine ultimo di informare o raccontare notizie, sia pure con valutazioni soggettive, di fatti o vicende, l’opera letteraria invece si caratterizza per una serie di valori o ideali che l’autore vuole condividere o trasmettere agli altri servendosi di una trasfigurazione creativa della realtà o attraverso un’attività inventata.

Articoli giornalistici
Articoli giornalistici – IlGiornaleGiuridico.it

A questo proposito è bene ricordare che, chi scrive secondo un’impronta di stampo giornalistico o d’inchiesta, deve sempre raccontare fatti veritieri, con una adeguata pertinenza linguistica e mirando all’interesse pubblico.

Responsabilità dell’autore di uno scritto autobiografico

Fatte queste considerazioni, quando si può dunque parlare di una responsabilità per l’autore di un manoscritto o altra pubblicazione creativa? Questa la risposta: quando il soggetto di un’opera risulta individuabile e le affermazioni sul suo conto sono, anche se non veritiere, lesive della sua dignità ed onore.

Come ovviare a questo problema? L’ideale sarebbe pubblicare un’opera avvalendosi di uno pseudonimo, espediente questo che renda non individuabile il protagonista della creazione e il suo autore, generalizzando anche luoghi e fatti.

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