Greenwashing vietato: nuove regole per le dichiarazioni ambientali e le etichette di sostenibilità

Marzo 4, 2026
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Straight rural mountain road with small tree in the middle of green meadow, Krusne Hory, Czech Republi

Il quadro normativo italiano in materia di comunicazione commerciale ambientale è stato profondamente riformato: con il dlgs 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026 ed in vigore dal 24 marzo 2026, l’Italia recepisce infatti la direttiva (UE) 2024/825, introducendo un sistema di controlli più severo contro le pratiche di greenwashing.

In particolare, ricordiamo che le nuove disposizioni operative si applicheranno a partire dal 27 settembre 2026 e incidono significativamente sulle modalità con cui le imprese possono comunicare le proprie performance ambientali ai consumatori.

Le nuove definizioni introdotte nel Codice del consumo

Prima di tutto, condividiamo come il decreto arricchisce il Codice del consumo di nuove nozioni giuridicamente vincolanti per la comunicazione d’impresa. Viene in particolar modo codificata la figura dell’asserzione ambientale, definita come qualsiasi messaggio, simbolo o testo attraverso cui si suggerisca che un prodotto o un operatore economico produca un impatto positivo – o quantomeno ridotto – sull’ambiente.

Accanto a questa, il legislatore introduce la nozione di asserzione ambientale generica: una dichiarazione ambientale priva di informazioni chiare e verificabili a suo supporto (articolo 18, come modificato dal dlgs 30/2026). La distinzione tra le due categorie e destinata ad avere ricadute pratiche rilevanti nella valutazione della liceità delle campagne di marketing green.

Pratiche commerciali scorrette: quando la comunicazione green diventa ingannevole

Il decreto interviene poi sull’articolo 21 del Codice del consumo, ampliando il perimetro delle pratiche commerciali ingannevoli in ambito ambientale. Diventano scorrette le dichiarazioni ambientali su prestazioni future non accompagnate da impegni concreti, obiettivi misurabili e piani verificabili da soggetti indipendenti.

Parimenti vietata e la comunicazione di presunti vantaggi ecologici che non trovino fondamento nelle caratteristiche reali del prodotto o nella condotta effettiva dell’impresa. Un presidio normativo diretto a sanzionare ogni strumentalizzazione della sensibilità ambientale dei consumatori a fini puramente promozionali.

Etichette di sostenibilità: obbligatoria la certificazione indipendente

Tra i divieti di maggiore impatto operativo, l’articolo 23 del Codice del consumo vieta esplicitamente l’utilizzo di etichette di sostenibilità non fondate su sistemi di certificazione indipendente o non istituite da autorità pubbliche. I marchi ambientali potranno comparire sulle confezioni e nei materiali pubblicitari solo se supportati da processi di verifica terzi, trasparenti e documentabili.

La norma vieta inoltre: l’uso di asserzioni ambientali generiche senza prestazioni riconosciute; la presentazione come vantaggio competitivo di requisiti gia imposti per legge; l’affermazione della neutralità climatica fondata esclusivamente sulla compensazione delle emissioni di gas serra.

Durabililita, riparabilita e obblighi informativi per l’economia circolare

Il provvedimento introduce nuovi obblighi di trasparenza a supporto del modello di economia circolare. Ai sensi degli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, i professionisti dovranno fornire ai consumatori informazioni su: indice di riparabilità, disponibilità e costi dei pezzi di ricambio, stima degli interventi di manutenzione e durata minima degli aggiornamenti software per i prodotti con componenti digitali.

Tali informazioni incidono sulla fase precontrattuale e rafforzano il diritto del consumatore a compiere scelte d’acquisto consapevoli, orientate non solo al prezzo ma anche alla longevità e sostenibilità del bene.

Sanzioni e conseguenze per le imprese inadempienti

Le violazioni delle nuove disposizioni sono assoggettate al regime sanzionatorio del Codice del consumo. L’autorità competente può disporre la cessazione immediata della pratica e irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da 150 a 150.000 euro.

Sono inoltre previste misure accessorie, tra cui la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio e l’obbligo di rettifica delle comunicazioni commerciali già diffuse. In vista dell’entrata in vigore fissata al 27 settembre 2026, le imprese sono chiamate a una revisione tempestiva dei propri materiali promozionali, con priorità per le claim ambientali rivolte al consumatore finale.

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