La falsa attestazione di collaudo si verifica quando un professionista rilascia un certificato di collaudo dichiarando la conformitร di un progetto o di un’opera, nonostante ci siano difetti o violazioni delle norme di sicurezza. Questo comportamento รจ gravemente irresponsabile e puรฒ mettere a rischio la vita delle persone e la stabilitร delle strutture. Abbiamo perรฒ una sicurezza che scagiona da ogni responsabilitร chi redige il certificato finale di collaudo: il solo accertamento che le opere realizzate siano conformi al progetto inviato insieme alla segnalazione di inizio attivitร .
La falsa attestazione collaudo e SCIA
La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con sentenza del 25 ottobre 2023, n. 43299, ha stabilito che chi redige redige il certificato finale di collaudo, vale a dire il tecnico abilitato o il progettista, ha una sola responsabilitร : verificare che le opere realizzate siano conformi al progetto allegato insieme alla segnalazione di inizio attivitร . Non sorge dunque un capo a lui, l’obbligo di accettare se sia legittimo o meno il titolo abilitativo.
Prima di analizzare il caso in esame, facciamo una breve parentesi sulla SCIA, ovvero la Segnalazione certificata di inizio attivitร cui abbiamo accennato poco sopra.
Introdotta in sostituzione della DIA, Dichiarazione di Inizio Attivitร , prevede che essa debba essere richiesta per interventi di:
- ristrutturazione edilizia semplice;
- risanamento conservativo o manutenzione straordinaria e di restauro;
- varanti a permessi di costruire purchรฉ:
- non violano prescrizioni contenute nei permessi di costruire;
- non modificano categoria edilizia e destinazione d’uso;
- non incidono su volumetrie o parametri urbanistici.
In linea generale, i lavori che riguardano interventi od opere oggetto di SCIA si possono avviare il giorno stesso della protocollazione della segnalazione salvo che non si tratti di lavori da eseguire in aeree interne a zone omogenee e in quelli che non possono iniziare se non dopo 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
Ciรฒ che ci interessa sottolineare in questo paragrafo รจ perรฒ soprattutto questo punto: il collaudo finale cui si giunge dopo l’intervento e la comunicazione di fine lavori. Il tecnico abilitato o il progettista rilascia dunque un certificato, quello di collaudo finale, che attesta la conformitร del realizzato con quanto richiesto. Ed arriviamo al tasto dolente: il professionista in questione, deve verificare che il titolo abilitativo sia legittimo oppure no? La risposta a questa domanda รจ negativa. Ecco perchรฉ.
Il caso
La vicenda che prendiamo in esame riguarda la contestazione fatta ai direttori di alcuni lavori realizzati su un edificio e accusati di falsa attestazione di collaudo circa le opere realizzate che non erano conformi ai progetti allegati con la SCIA.
Il D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. f, stabilisce che il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo o diritto a richiedere la SCIA, ha il compito di presentare allo sportello unico, almeno 30 giorni prima dell’inizio effettivo dei lavori, la segnalazione accompagnata da una relazione dettagliata firmata da un progettista abilitato che certifichi la conformitร delle opere da realizzare ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici approvati.

Da ciรฒ si desume che l’ordinamento si fida e si affida alla relazione tecnica fatta dal progettista aspettandosi che essa sia veritiera, legale e corretta. Questo perchรฉ la relazione del progettista o tecnico abilitato รจ un atto dotato di valore pubblicistico e di autonomia ma anche certificativo e sostitutivo del titolo edilizio.
La giurisprudenza afferma che le false attestazioni contenute nella relazione, configurano il reato di falsitร ideologica, ex articolo 481 codice penale, in quanto “detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull’area o sull’immobile interessati dall’intervento, alla rappresentazione delle opere che si intendono realizzare e all’attestazione della loro conformitร agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio”.
Dispositivo dell’art. 23 Testo unico edilizia e desunzioni
Non possiamo non menzionare in questo contesto, l’articolo 23 del Testo Unico edilizia che al comma 7 recita:
“ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformitร dell’opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attivitร . Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5”.
Da questo comma si desume che il certificato di collaudo finale ha la sola funzione di attestare la conformitร delle opere realizzate al progetto presentato insieme alla SCIA ma non verificare la legittimitร o meno di un titolo abilitativo o l’esistenza di requisiti cui subordinare il rilascio del titolo autorizzativo dell’intervento edilizio.
Leggi anche —> Assemblee condominiali: inammissibili le convocazioni tramite e-mail
Conclusioni
In conclusione, il tecnico abilitato o progettista non deve verificare se il titolo abilitativo sia legittimo o meno ma solo verificare, nel momento in cui redige il certificato di fine collaudo, che le opere realizzate siano conformi ai progetti allegati alla segnalazione di inizio attivitร .
Chi redige il certificato finale di collaudo non deve essere necessariamente il progettista e non deve verificare la regolaritร del procedimento amministrativo che si รจ concluso con il titolo edilizio.
La responsabilitร ricade, alla luce di queste considerazioni, solo sul progettista che ha sottoscritto il progetto allegato alla SCIA dichiarando il falso ai fini del rilascio del titolo edilizio. Egli sarร dunque punito penalmente secondo quanto previsto dall’articolo 481 del nostro codice penale.

Gli Ermellini non condividono la posizione dei giudici di merito respingendo di fatto il principio secondo cui l’accertamento relativo alla falsitร del contenuto dell’attestazione, riguarda anche le cosiddette “attestazioni implicite” – quando cioรจ un’attivitร non menzionata nell’atto, costituisce un indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell’attestazione stessa – e non solo la formulazione espressa poichรฉ il procedimento amministrativo che porta al rilascio del titolo edilizio, non costituisce condizione normativa del certificato finale di collaudo e nemmeno indefettibile presupposto di fatto.