Crediti dell’avvocato dipendente verso la PA: a chi rivolgersi per il pagamento?

Novembre 18, 2023
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avvocato dipendente

A chi deve rivolgersi il legale dipendente della Pubblica Amministrazione in caso di mancato pagamento dei crediti vantati nei confronti dell’ente?

È questo il quesito a cui ha risposto l’ordinanza n. 28349/2023 della Corte di Cassazione civile, che ha risolto una vicenda che ha visto come protagonista un avvocato dipendente della P.A. che ha deciso di agire in via monitoria contro l’ente datore di lavoro per conseguire il pagamento di circa 200 mila euro a titolo di competenze per l’attività di difesa in giudizio prestata proprio in favore dell’ente.

L’avvocato ha radicato la causa presso il giudice del luogo ove ha sede il Consiglio dell’Ordine al cui albo è iscritto, seguendo così le indicazioni previste dall’art. 637 c. 3 c.p.c. in riferimento ai crediti degli avvocati sorti verso i propri clienti. Di contro, l’ente della P.A. propone opposizione affermando che l’azione vada proposta dinnanzi al giudice del lavoro ex art. 413 c. 5 c.p.c.

La decisione della Corte: la competenza è del giudice del lavoro

Dinanzi a questo duplice approccio, però, la Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza del 10 ottobre 2023, n. 28349 non sembra avere dubbi e dichiara come la causa vada radicata dinnanzi al giudice del lavoro competente. Ma per quale motivo?

Secondo i giudici della Suprema Corte, i compensi che vengono percepiti per l’attività di difesa in giudizio che l’avvocato ha realizzato in favore dell’ente datore di lavoro, sono una voce retributiva accessoria, che spetta all’avvocato solamente quando sussiste una specifica previsione da applicare al relativo rapporto di lavoro.

Pertanto, se il legale sceglie di agire per ottenere il pagamento di compensi che siano riferiti alla propria attività di dipendente della P.A., svolta in esecuzione del contratto di lavoro, sta in realtà domandando il riconoscimento di una voce retributiva e non agisce nei confronti del proprio cliente. Ragion per cui, al legale non rimane altro da fare che agire avanti al giudice del lavoro competente ex art. 413 c.p.c.

I fatti

Per comprendere ancora meglio quali siano state le motivazioni che hanno costituito la base per le valutazioni condotte nell’ordinanza, riassumiamo brevemente i fatti in giudizio.

Un avvocato, iscritto all’elenco speciale dell’albo, ha scelto di agire in via monitoria contro un ente della Pubblica Amministrazione (l’autorità di sistema portuale) per di ottenere il pagamento di circa 200 mila euro quali competenze per il patrocinio di giudizi, tra il 2016 e il 2020, in qualità di dirigente del settore avvocatura dell’ente stesso.

L’autorità di sistema portuale propone tuttavia opposizione eccependo l’incompetenza del tribunale adito (Benevento), essendo invece competente il giudice del lavoro presso altro tribunale ex art. 413 c. 5 c.p.c. (Napoli).

La tesi dell’ingiunto afferma infatti che si tratta di crediti per spettanze retributive.

Ora, tra i vari gradi di giudizio che si sono susseguiti, è di interesse notare come già per il giudice di merito i compensi degli avvocati che siano dipendenti della P.A. e che abbiano diritto, oltre allo stipendio, anche ad una quota della retribuzione quantificata dalla legge e dalle tariffe, abbiano una natura retributiva. Come tale, la decisione per le controversie spetta al giudice del lavoro.

La posizione dell’avvocato

Dinanzi a questo scenario, l’avvocato porta avanti le sue tesi difensive dichiarando di aver radicato la causa contro l’ente pubblico presso il giudice del luogo ove ha sede il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ritenendo nei fatti applicabile l’art. 637 c. 3 c.p.c. previsto per i crediti di avvocati e notai in materia di procedimento monitorio.

Dal canto suo, l’ente sostiene invece l’incompetenza territoriale del giudice adito, come sottolineato dai giudici di merito, ritenendo applicabile l’art. 413 c. 5 c.p.c., per il quale “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Ora, dinanzi a questa contrapposizione di tesi è fondamentale capire:

  1. se il credito maturato dall’avvocato sia derivante o meno dal rapporto professionale (avvocato – cliente) poiché, in questo caso, troverebbe applicazione l’art. 637 c.p.c.;
  2. se il credito vantato dal professionista si inserisca in una relazione di pubblico impiego e, pertanto, risulti invece applicabile l’art. 413 c. 5 c.p.c.

La natura dell’avvocato dipendente di un ente pubblico

Il giudice di legittimità inizia la propria valutazione sulla base delle affermazioni del legale, che sostiene di godere di un doppio status poiché ricopre sia la funzione di dirigente pubblico (essendo dipendente dell’ente) sia di avvocato iscritto all’elenco speciale dell’albo, che può dunque assumere il patrocinio dell’ente di appartenenza.

Per la legge professionale forense, la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato. Fa però eccezione l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici, con alcuni limiti. Ai fini dell’iscrizione è necessaria la sussistenza di alcuni requisiti come:

  • stabile costituzione di un ufficio legale all’interno dell’ente
  • specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso
  • appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

Tutto ciò premesso, il legale sostiene anche che il corrispettivo richiesto in via monitoria gli sia dovuto in relazione al contratto di patrocinio e non del contratto di assunzione. Le competenze che sono richieste assumerebbero dunque la natura di compensi professionali e non rientrano dunque tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

La Corte di Cassazione non è però concorde e, dunque, considerata non fondata la tesi del legale.

La giurisprudenza – sottolineano i giudici di legittimità – ha di fatti più volte chiarito che il patrocinio che l’avvocato presta in favore dell’ente pubblico di cui è dipendente non è compreso nel rapporto di pubblico impiego che intercorre tra ente e professionista solo nel caso in cui il dipendente (avvocato) sia inquadrato nel ruolo amministrativo e non in quello legale. Nel caso di specie, invece, il ricorrente faceva proprio parte dell’ufficio legale dell’ente.

In altri termini, se l’avvocato ricopre una funzione amministrativa, il rapporto di pubblico impiego è la mera occasione del conferimento dell’incarico e non la sua fonte: in tale ipotesi, l’attività difensiva è estranea al rapporto che lega il dipendente alla Pubblica Amministrazione.

Un rapporto di impiego, non un contratto d’opera intellettuale

Per i giudici di legittimità, il patrocinio svolto da un legale che è dipendente di un ente pubblico, e che abbia ricevuto l’incarico con una specifica delibera del patrocinio dell’ente, non rientra nello schema negoziale del contratto d’opera intellettuale, bensì in un rapporto d’impiego.

Per i giudici di Cassazione, infatti, durante lo svolgimento dell’attività professionale in favore del datore di lavoro rimane il carattere di subordinazione tra il legale e l’ente, che non sarebbe conciliabile con la condizione di autonomia che invece rappresenta il presupposto della libera professione. Un principio che opera anche nell’ipotesi in cui il patrocinio sia svolto in forza di incarico conferito al dipendente con apposita delibera dell’ente, delibera che non fa venire meno la relazione subordinazione relativa al rapporto d’impiego, impedendo così la configurazione di un rapporto professionale che è contraddistinto da una piena autonomia, come accadrebbe in un mandato professionale di tipo privatistico.

Proprio per tale motivo, per i giudici di legittimità la controversia promossa dall’avvocato nei confronti dell’ente pubblico al fine di conseguire il compenso del patrocinio prestato è di competenza del giudice del lavoro e non del giudice ordinario, e anche se si tratta di dipendente inquadrato nei ruoli amministrativi.

I compensi dell’avvocato dipendente per l’attività di difesa

In conclusione, il legale che è dirigente di un ente della Pubblica Amministrazione e che per contratto svolge anche l’attività di difesa in giudizio a favore dell’ente stesso, ha diritto a percepire solamente la retribuzione e non le competenze per l’attività professionale svolta, salvo che non vi sia una clausola contrattuale in questo senso.

In altri termini, se l’avvocato percepisce dei compensi per l’attività di difesa in giudizio dell’ente datore di lavoro, i suoi compensi non sono il corrispettivo privatistico per l’attività professionale svolta, bensì una voce retributiva accessoria che gli spetta solamente nell’ipotesi in cui vi sia una specifica previsione che deve essere applicata al relativo rapporto di lavoro.

Dunque, alla luce di ciò, per l’ottenimento di questa voce retributiva accessoria non può agire in giudizio dinanzi al giudice ex art. 637 c. 3 c.p.c., bensì dinanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 413 c.p.c.

La Suprema Corte enuncia così il seguente principio di diritto:

L’avvocato dipendente di ente pubblico, il quale intenda ottenere il pagamento di compensi riferiti all’attività di difesa in giudizio dell’ente datore di lavoro svolta in esecuzione del contratto di lavoro, chiede il riconoscimento di voce retributiva e non agisce nei confronti del proprio cliente, per cui deve agire avanti al giudice del lavoro competente ai sensi dell’art. 413 c.p.c.

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