L’assicurazione privata contro gli infortuni copre i casi di contagio da Covid-19. Analisi giuridica, differenze con l’assicurazione sociale e sentenza della Cassazione.
Cosa dice la legge sull’assicurazione privata e il contagio da Covid-19
Durante la pandemia, molti lavoratori si sono chiesti se l’assicurazione privata contro gli infortuni potesse coprire anche il contagio da Covid-19. La Cassazione ha esaminato un caso che riguarda questa questione. Un medico di famiglia, assicurato tramite ENPAM, è morto a causa del virus. I familiari hanno chiesto all’assicurazione il pagamento previsto in caso di infortunio mortale.
Il problema è nato dal significato del termine “infortunio”. I familiari volevano sapere se il contagio poteva rientrare in questa categoria oppure se si doveva considerare una malattia.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, senza un accordo preciso nel contratto, le assicurazioni private non includono il contagio da Covid-19 tra gli infortuni.
Differenze tra malattia e infortunio nei contratti privati
Secondo i giudici, esiste una differenza chiara tra malattia e infortunio. Questo vale soprattutto nei contratti di assicurazione privata.
Nel caso del medico, la polizza parlava di infortunio solo se l’evento era causato da una “causa fortuita, violenta ed esterna” che provoca un danno fisico. Invece, il contratto definiva la malattia come una condizione di salute alterata senza una causa violenta.
La Corte ha quindi detto che un virus, come il Covid-19, non ha una causa violenta e quindi non si può chiamare infortunio. Per l’assicurazione privata, chi prende un virus si ammala, ma non subisce un infortunio.
Anche se in ambito pubblico ci sono state sentenze che hanno avvicinato malattia e infortunio, questo non vale per i contratti privati. Qui contano solo le regole scritte nel contratto.
La Cassazione spiega: il contagio non è un infortunio se non lo dice il contratto
Gli eredi del medico avevano richiamato alcune regole dell’assicurazione sociale, come quelle dell’INAIL e del decreto “Cura Italia” del 2020. Queste norme, durante l’emergenza, avevano considerato il Covid-19 come un infortunio per i lavoratori.
I giudici, però, hanno detto chiaramente che queste regole non si applicano ai contratti tra privati. Le norme pubbliche servono a garantire una protezione sociale, ma non cambiano il contenuto dei contratti assicurativi privati.
Secondo la Cassazione, quello che conta è solo ciò che le parti hanno scritto nel contratto. Nessuna norma pubblica può modificare un accordo tra privati se le parti non lo accettano.
Assicurazioni per infortuni e malattie: due ambiti separati
Le assicurazioni contro gli infortuni e quelle contro le malattie fanno parte di due rami diversi. Lo dice il Codice delle Assicurazioni Private. Ogni ramo ha regole, statistiche e costi diversi.
Questo significa che non si può spostare un rischio da un ramo all’altro, a meno che il contratto non lo preveda chiaramente.
Nel caso del medico, il contratto stipulato da ENPAM non includeva il contagio nella definizione di infortunio. Per questo motivo, l’assicurazione non ha dovuto pagare l’indennizzo.
Un po’ di storia: perché questa distinzione esiste
Fino al 1988, l’INAIL copriva solo le malattie professionali scritte in un elenco. Per garantire più protezione, i giudici avevano iniziato a trattare alcune infezioni virali come infortuni.
Poi la Corte Costituzionale, con una sentenza del 1988, ha cambiato le regole. Da quel momento, l’INAIL ha iniziato a coprire anche le malattie professionali non presenti in elenco. Questa svolta ha reso meno importante la distinzione tra malattia e infortunio nell’assicurazione pubblica.
Ma nelle assicurazioni private, la differenza è rimasta centrale. Le compagnie decidono cosa coprire e cosa no in base a quanto scritto nei contratti.
Nel settore privato vale solo il contratto
La Cassazione ha ribadito un punto chiaro: nel settore privato, conta solo quello che le parti hanno scritto nel contratto. Anche se lo Stato prevede più tutele, queste non entrano nei contratti privati in automatico.
La sentenza spiega che non importa se dal punto di vista medico il Covid-19 possa sembrare un infortunio. Se il contratto non lo dice, allora non c’è copertura.
Polizze integrative: sempre private, anche se proposte da enti pubblici
I familiari del medico hanno sostenuto che la polizza ENPAM doveva essere vista come una forma di protezione sociale, perché promossa da un ente pubblico. Ma la Cassazione ha respinto questa idea.
Anche se un ente pubblico offre una polizza, questa resta un contratto privato. Serve solo ad aggiungere una protezione in più rispetto all’assicurazione obbligatoria. E quindi si interpreta con le regole del diritto civile, non con quelle della previdenza pubblica.
Il contagio da Covid-19 non è coperto come infortunio nella polizza privata
In questo caso, la Cassazione ha dato ragione alla compagnia assicurativa. Il contratto non includeva il contagio da virus tra gli infortuni, quindi l’assicurazione non doveva pagare.
Questo verdetto chiarisce un punto importante: le assicurazioni private seguono regole diverse da quelle pubbliche. Le tutele dell’INAIL o di altre norme sociali non si applicano ai contratti tra privati, se non sono scritte nel contratto.
Cosa bisogna sapere – in sintesi
- Per le assicurazioni private, il Covid-19 è una malattia, non un infortunio.
- Le norme pubbliche non cambiano i contenuti dei contratti privati.
- I rami assicurativi “infortuni” e “malattia” sono separati.
- Solo le clausole scritte nel contratto decidono cosa è coperto.