Ritardo nel pagamento del risarcimento o mala gestio: quando l’assicurazione risponde oltre il massimale

Novembre 13, 2023
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Ritardo nel pagamento del risarcimento
Ritardo nel pagamento del risarcimento - IlGiornaleGiuridico.it

Oggi approfondiamo l’ipotesi della cosiddetta mala gestio assicurativa, o per meglio dire, la fattispecie di ritardo nel pagamento del risarcimento: cosa succede in questi casi nei quali l’assicurazione riveste un ruolo importante? Ma soprattutto, quando essa risponde oltre il massimale? Facciamo luce su questa spinosa questione.

Ritardo nel pagamento del risarcimento: quando si configura l’ipotesi di mala gestio

L’assicuratore, nell’esercizio della propria attivitร , รจ chiamato ad osservare l’obbligo di diligenza poichรฉ la sua condotta inappropriata e/o negligenza, potrebbe causare pregiudizio all’assicurato. Quando si verifica l’ipotesi di cattiva gestione degli aventi interessi da parte dell’assicurazione, si parla piรน propriamente di mala gestio.

Che cosa comporta questa fattispecie? In taluni casi specifici, l’obbligo per l’assicuratore di rispondere con il pagamento di somme che eccedono il massimale a titolo di capitale e di interessi.

Ipotesi di mala gestio
Ipotesi di mala gestio – IlGiornaleGiuridico.it

La mala gestio a cui abbiamo appena accennato, si definisce propria e non la si deve confondere con quella impropria. Con l’espressione mala gestio impropria, si fa riferimento alla mora debendi dell’assicuratore.

Questo istituto riguarda il rapporto con chi ha subito il danno e all’interno del quale l’assicuratore veste i panni da debitore. In questa fattispecie dunque, il rapporto non riguarda, come nella mala gestio propria, il rapporto con l’assicurato e l’assicuratore non avrร  il compito di gestire gli affari altrui.

La cosiddetta mora dell’assicuratore si verifica quando si registra un ritardo (colpevole) nell’adempimento di una obbligazione di natura pecuniaria o meglio indennitaria. Due le ipotesi che possono configurarsi in questo caso:

  • nel caso in cui l’assicuratore deve risarcire il danneggiato nei limiti del massimale, la mora debendi si ritiene risolta in quella dell’assicurato. Questo significa che il danneggiato riceverร  legittimamente dall’assicuratore, lo stesso risarcimento a cui ha diritto l’assicurato, a titolo di capitale e di interessi;
  • nel caso in cui la mora dell’assicuratore riguardi l’intero massimale ma questi non rispetti l’adempimento previsto da legge, egli risponderร  oltre il massimale ma non a titolo di capitale bensรฌ, come prevede l’articolo 1224 c.c., solo a titolo di maggior danno o di interessi. Questo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 24893/2023.

Il caso

Nel 2004 tre auto, di cui una non identificata, restano coinvolte in un incidente stradale. Due delle vetture identificate, una BMW e una Fiat, hanno un passeggero a bordo. A causa del sinistro, il passeggero della Fiat e l’automobilista perdono la vita. Restano invece feriti il passeggero della BMW e il suo conducente.

Nel giudizio di primo grado, il giudice ritiene non responsabile l’automobilista e il passeggero della BMW. Invece, si attribuisce responsabilitร  al veicolo non identificato (per il 55%) e alla compagnia di assicurazione relativa, e al conducente della Fiat (per il 45%) e alla sua assicurazione.

In questa ipotesi, il giudice di merito, condanna l’assicurazione dell’autovettura Fiat e la compagnia nominata dal Fondo di Garanzia per le vittime di strada, al pagamento degli interessi compensativi rivalutati a favore del conducente della BMW e passeggero, oltre che del capitale sempre rivalutato.

Il giudice specifica altresรฌ, al momento della definizione della liquidazione, che mentre il massimale รจ capiente in relazione al capitale, il limite del massimale non vale per gli interessi di mora che si configurano come un debito dell’assicuratore.

Contestazione della sentenza

Ecco dunque che la compagnia nominata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada che tra l’altro รจ la compagnia assicurativa del conducente Fiat, contesta la sentenza dichiarando che il risarcimento dovuto ai danneggiati, supera il massimale per oltre 100 mila euro.

La Corte d’Appello ritiene che la condanna ecceda il massimale di 22 mila euro e non di 100 mila euro ma accoglie parzialmente il ricorso, specificando in ogni caso, che il danno da mora non รจ soggetto al limite del massimale.

Contestazione della sentenza
Contestazione della sentenza – IlGiornaleGiuridico.it

Si giunge a questa conclusione dopo aver sommato acconti e risarcimenti liquidati dal tribunale e pagati dall’impresa nominata e dopo aver ridotto in misura proporzionale al massimale (che nel 2004, anno in cui si verificรฒ l’incidente, era pari a 774 mila euro) i risarcimenti. Si arriva in Cassazione.

Ricorso inammissibile: cosa stabilisce la Cassazione

L’azienda nominata contesta la sentenza lamentando un errore di calcolo circa la ripartizione tra chi ha subito danni, del massimale. Piรน precisamente si afferma che la Corte d’Appello, al momento della liquidazione, abbia sommato all’acconto ricevuto dai danneggiati nel 2007 anche il credito liquidato dal Tribunale.

La Corte di Cassazione, alla luce di questo esposto, ritiene perรฒ il ricorso inammissibile perchรฉ volto a contestare un errore di calcolo che non รจ un vizio logico e che trova risoluzione nell’articolo 287 c.p.c. che elenca la procedura volta alla correzione di errori materiali.

Questa non รจ perรฒ l’unica ragione valida per la Corte. La stessa dichiara il ricorso inammissibile anche per carenza di interesse (ex articolo 100 c.p.c.). La compagnia di assicurazione, che veste i panni sia di assicuratrice dell’autovettura che di impresa nominata, viene condannata per il suo duplice ruolo che non implica perรฒ una duplicitร  del soggetto pagatore il quale risponderร  dell’obbligazione sorta con il suo patrimonio.

Di conseguenza, aumenta l’importo che l’assicurazione deve corrispondere come compagnia del veicolo antagonista se si riduce il debito dell’assicurazione in quanto impresa nominata, poichรฉ dice la Corte:
“data una obbligazione di “100” sarebbe irrilevante per la societร  debitrice pagarne “20” quale impresa designata e “80” quale assicuratore del corresponsabile, piuttosto che il contrario”.

Criterio di suddivisione del massimale incapiente tra i danneggiati

Secondo i giudici di legittimitร , il ricorso รจ infondato anche perchรฉ la parte ricorrente sembra non avere ben chiara la distinzione tra valutazione della capienza del massimale e criterio di divisione del massimale incapiente tra i danneggiati.

Per stabilire la capienza del massimale, l’operazione da fare รจ una sola: sommare tutti i danni in valore monetario uniforme. Il criterio adottato invece per la ripartizione del massimale incapiente tra i danneggiati รจ questo: moltiplicare il danno subito da ogni singolo danneggiato con il massimale e dividere il risultato finale per la somma ultima di tutti i danni subiti dall’incidente.

Ritardo nel pagamento del risarcimento: differenza tra mala gestio propria e impropria

Spesso si ignora quella differenza sottile ma esistente ed importante, che intercorre tra mala gestio propria e impropria. A questo proposito, specificano gli ermellini che:

  • si parla di mala gestio propria dell’assicuratore, quando si verifica la fattispecie di inosservanza degli obblighi di diligenza e correttezza derivanti dal contratto di assicurazione: si realizza cosรฌ un inadempimento di una obbligazione di fare;
  • si parla di mala gestio impropria o mora debendi, quando si verifica un ritardo nell’esecuzione di una prestazione avente ad oggetto una obbligazione di dare o obbligazione indennitaria.

Si fa palese che, in virtรน del dovere di uberrima bona fides, ovvero di estrema buona fede, รจ compito dell’assicuratore evitare pregiudizi all’assicurato e tutelare i suoi interessi. In altre parole, la cattiva gestione di un sinistro, derivante da un comportamento negligente dell’assicuratore comporta l’insorgenza in capo a quest’ultimo di una conseguenza importante: il pagamento di somme che eccedono il massimale a titolo di capitale e di interessi.

Nel caso invece in cui, nel rapporto tra danneggiato e assicuratore, il secondo veste i panni di debitore verso il primo, allora il secondo deve pagare somme che eccedono il massimale mai a titolo di capitale ma solo a titolo di maggior danno o di interessi.

Pagamento dell’intero massimale: effetti della mora senza limiti

L’articolo 144 Cod.Ass. stabilisce che l’assicuratore della r.c.a. si considera direttamente debitore di una obbligazione avente ad oggetto un risarcimento nei confronti di un danneggiato. La succitata obbligazione, nelle ipotesi di lesioni personali o morte, ha un tempo di adempimento pari a 90 giorni che decorrono dal momento in cui la vittima ha fatto per iscritto richiesta di risarcimento.

Mala gestio propria e impropria: differenze
Mala gestio propria e impropria: differenze – IlGiornaleGiuridico.it

Scatta la costituzione in mora ope legis per l’impresa nominata allo scadere del termine sopra menzionato e decorso il quale, l’assicuratore si ritroverร  a fare i conti con gli effetti della mora a meno che non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

Il giudice di merito, in relazione a questa fattispecie, ha ribadito gli stessi principi giร  condivisi dalla giurisprudenza e cioรจ che l’assicuratore della r.c.a. tenuto al versamento al danneggiato del massimale intero, se non provvede allo stesso nei termini stabiliti dalla legge, sarร  responsabile delle conseguenze del suo ritardo:

“quando l’assicuratore della r.c.a. sia tenuto al pagamento dell’intero massimale, e non adempia nei termini di legge, non puรฒ… piรน pretendere che le conseguenze della sua mora restino contenute nel limite del massimale. Quel limite infatti concerne una garanzia per fatto altrui, e cioรจ il risarcimento del danno causato dall’assicurato. Ma se l’assicuratore della r.c.a debba versare alla vittima l’intero massimale e non lo faccia nei termini di legge, tale ritardo sarร  imputabile a lui, non al fatto dell’assicurato. Pertanto l’assicuratore in mora nel pagamento dell’intero massimale sarร  tenuto a sopportare gli effetti della mora stessa senza limiti di sorta”.

Ritardo nel pagamento del risarcimento: effetti della mora debendi dell’assicuratore

A seconda che il massimale assicurato sia capiente o incapiente, si configurano conseguenze diverse in capo all’assicuratore r.c.a. Ecco quali:

  • se il massimale รจ incapiente rispetto al danno fatto, e l’obbligazione dell’assicuratore nei confronti del danneggiato ha per oggetto il massimale intero – con riferimento ad una somma pecuniaria certa, esigibile e liquida, l’assicuratore in caso di inadempimento dell’obbligazione sorta, deve pagare gli interessi dal giorno della mora ed eventualmente del maggiore danno;
  • se invece il debito รจ minore del massimale, allora la mora dell’assicuratore รจ “giuridicamente insignificante perchรฉ resta assorbita dalla mora dell’assicurato”. Questo significa che l’assicuratore deve pagare i cosiddetti interessi compensativi sulla base di “un tasso equitativamente scelto dal giudice in considerazione delle peculiaritร  del caso, applicato sulla semisomma tra credito espresso in moneta dell’epoca dell’illecito, e credito rivalutato all’epoca della decisione”. Non si dimentichi che l’assicurato deve pagare gli interessi di mora che sono esplicativi di risarcimento nei confronti del terzo.

รˆ chiaro che la costituzione della mora fa sorgere in capo al debitore l’obbligo di liquidare gli interessi moratori, quelli compensativi o il maggior danno, sempre che il debito riguardi una obbligazione di valore o valuta. Specifica la Corte di Cassazione a questo proposito che:

“l’obbligazione dell’assicuratore della r.c.a., la quale รจ una obbligazione di valuta, fino a quando non supera il massimale, si comporta come una obbligazione di valore per quanto attiene le conseguenze della mora”.

Leggi anche —-> Lโ€™inadempimento dellโ€™obbligazione

Principio di autoresponsabilitร  nella fattispecie di ritardo nel pagamento del risarcimento

Quando parliamo di ritardo nel pagamento del risarcimento, non possiamo non menzionare l’importanza del principio di autoresponsabilitร . รˆ fatto palese che, se il danno provocato dall’assicurato supera il massimale, l’intero massimale sarร  oggetto dell’obbligazione dovuta dall’assicuratore nei confronti del danneggiato. L’obbligazione in questione รจ di valuta, chiaramente, e riguarda cioรจ una somma certa, liquida ed esigibile.

Cosa succede in questo caso con la messa in mora? Semplicemente che i suoi effetti riguarderanno il pagamento degli interessi moratori con una specifica: le conseguenze della mora non si assorbono nel limite del massimale.

Ne consegue altresรฌ che l’assicuratore che sia in ritardo nel pagamento del risarcimento debba sopportare gli effetti della mora senza limiti per fattispecie di inadempimento dell’assicuratore. Si applica dunque il principio di autoresponsabilitร  per il quale ciascuno si considera responsabile delle conseguenze delle azioni che derivano da omissioni e azioni proprie.

Come si conclude la vicenda di cui abbiamo parlato sopra? Con la condanna della compagnia di assicurazione tenuta al pagamento delle spese legali e al versamento di un contributo unificato.

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