La mancanza delle scritture contabili non è sufficiente a dimostrare il dolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale

Novembre 10, 2023
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Bancarotta fraudolenta documentale

La prova del dolo specifico dell’amministratore è necessaria per dimostrare che l’omessa tenuta della contabilità sia una scelta consapevole ai fini del reato (Cassazione n. 42856/2023). Nella bancarotta fraudolenta, la mancanza delle scritture contabili non è sufficiente a dimostrare il dolo specifico.

Bancarotta fraudolenta

La sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 19 ottobre 2023, n. 42856, afferma che nel contesto della bancarotta fraudolenta documentale non è sufficiente basarsi esclusivamente sulla mancanza oggettiva delle scritture contabili per dedurre la presenza del dolo specifico.

È necessario condurre un’ulteriore indagine che possa collegare questo elemento oggettivo alla scelta dolosa dell’amministratore della società. Nel caso specifico, un amministratore di una società è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della società, poiché non ha fornito alcuna prova riguardo alla consegna dei libri contabili societari, unitamente alla loro mancata rinvenibilità.

L’imputato ha sollevato una questione di cassazione lamentando la mancanza di prova sull’occultamento, la distrazione o la sottrazione delle scritture contabili, sostenendo che non era stata dimostrata l’intenzione specifica di procurare profitto o arrecare pregiudizio ai creditori.

L’occultamento delle scritture contabili nella bancarotta fraudolenta

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la pronuncia dei giudici di merito deve essere annullata in quanto si basa su una motivazione carente riguardo alla presunta presenza dell’elemento soggettivo nel reato di bancarotta fraudolenta documentale. Come affermato dalla Cassazione penale, l’omessa tenuta della contabilità interna configura il reato di bancarotta fraudolenta documentale e non quello di bancarotta semplice, solo se l’omissione è finalizzata a recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione delle attività gestionali (Cass. pen., Sez. V, 16 giugno 2020, n. 18320).

Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che nell’ambito della bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, che richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, rappresenta un’ipotesi di reato autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta delle stesse scritture. La fraudolenta tenuta delle scritture contabili costituisce invece un reato a dolo generico che richiede la verifica dei libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi competenti (Cass. pen., Sez. V, 8 ottobre 2020, n. 33114).

Per configurare il reato di bancarotta documentale specifica, non è necessario che vi sia effettivo pregiudizio per i creditori, ma è sufficiente che l’azione dell’autore del reato sia finalizzata a recare pregiudizio ai creditori o a procurare un ingiusto profitto per sé o per altri.

I giudici di merito hanno correttamente constatato l’assenza delle scritture contabili della società durante il periodo in cui il ricorrente era amministratore, senza che quest’ultimo abbia fornito una valida giustificazione per tale mancanza.

Il dolo specifico

Secondo la Cassazione penale, è onere dell’amministratore cessato dimostrare di aver consegnato le scritture contabili al nuovo amministratore subentrante in caso di bancarotta fraudolenta documentale (Cass. pen., Sez. V, 25 luglio 2017, n. 55740). Tuttavia, i giudici hanno basato la presunta presenza del dolo specifico da parte del nuovo amministratore esclusivamente sulla mancanza oggettiva delle scritture contabili, senza condurre alcuna ulteriore indagine che possa collegare questo elemento oggettivo a una specifica scelta dolosa dell’amministratore.

Gli elementi dai quali desumere l’esistenza del dolo specifico nel reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica devono consistere in circostanze di fatto aggiuntive che chiariscano la ragione dietro l’assenza delle scritture contabili alla luce delle intenzioni di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri o di recare pregiudizio ai creditori.

In conclusione, la motivazione dei giudici di merito è carente riguardo all’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale e, pertanto, la sentenza deve essere annullata.

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