Accettazione eredità con beneficio: nessun obbligo per il notaio di redigere l’inventario se manca specifico incarico

Novembre 7, 2023
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Accettazione eredità con beneficio: responsabilità del notaio
Accettazione eredità con beneficio: responsabilità del notaio - IlGiornaleGiuridico.it

Per legge, il compito di redigere l’atto di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, obbliga il notaio a tenere un comportamento chiaro e trasparente nei confronti del cliente il quale deve essere informato adeguatamente sugli adempimenti a cui tenere fede, sulle modalità e relativo termine. Tuttavia, con l’ordinanza n. 26419/2023, la Cassazione ha stabilito tassativamente che il notaio non possa procedere direttamente alla redazione dell’inventario senza mandato specifico, mediato dall’intervento del tribunale.

Accettazione eredità con beneficio: come funziona

Nella fattispecie di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, l’erede tutela se stesso e il proprio patrimonio rispetto all’eredità ricevuta e accettata da cui possono derivare eventuali debiti. Così facendo, qualora questi ultimi dovessero venire fuori, i creditori avranno il diritto di rivalsa solo sui beni che l’erede ha ricevuto in eredità e nei limiti del suo valore, ma nessuno potrà toccare il suo patrimonio personale e privato. In altre parole, gli eventuali creditori non potranno mai rivalersi sui beni di cui l’erede era titolare prima dell’accettazione dell’eredità.

Termini accettazione eredità con beneficio d'inventario
Termini accettazione eredità con beneficio d’inventario – IlGiornaleGiuridico.it

Quando si parla di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è necessario specificare che ci sono delle formalità che comportano doveri e anche un onere economico. In primo luogo, si deve procedere con un inventario dei beni del defunto. In secondo luogo, l’erede è tenuto a manifestare al notaio o al cancelliere del tribunale, la sua volontà di accettare l’eredità del defunto con beneficio d’inventario.

Termini per accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario

Per procedere all’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è necessario rispettare i tempi previsti dalla legge che cambiano però a seconda che l’erede abbia il possesso dei beni ereditari oppure no.

Nel primo caso, quello in cui il chiamato all’eredità abbia il possesso dei beni ereditari, la legge stabilisce che l’inventario si deve concludere entro il termine perentorio di 3 mesi dalla notizia della ricevuta eredità o dal giorno di apertura della successione ereditaria. Cosa succede se non si rispetta il suddetto termine? In questa ipotesi, l‘erede viene considerato puro e semplice e decade dal beneficio di inventario.

Compiuto l’inventario nel termine stabilito dalla legge, l’erede ha ulteriori 40 giorni di tempo per decidere se accettare o rinunciare l’eredità devoluta. Se in questo arco temporale il chiamato all’eredità non prende una decisione, si considererà un erede puro e semplice con una conseguenza importante: decade dal beneficio d’inventario.

Seconda ipotesi, quella in cui il chiamato all’eredità non sia in possesso dei beni ereditari: cosa succede in questo caso? L’erede, in questa ipotesi, può dichiarare di accettare il beneficio d’inventario fino a prescrizione del diritto di accettare, fissato entro 10 anni dall’apertura della successione.

Attenzione però. Se si effettua la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, sono 3 i mesi a disposizione per eseguire l’inventario stesso. Se non si rispetta questo termine, ancora, il beneficiario dell’eredità si considererà un erede semplice e puro, decadendo dal beneficio d’inventario.

Si decade dal beneficio d’inventario non solo nelle ipotesi sovrammenzionate ma anche quando il chiamato all’eredità venda o ipotechi, senza osservanza della legge e senza l’autorizzazione giudiziale, i beni devoluti in eredità.

Analisi del caso e ordinanza della Cassazione

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 26419/2023, è stata chiamata a pronunciarsi sulle responsabilità del notaio in relazione all’incarico a Lui conferito per la redazione dell’atto di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario in un caso particolare: quando non sia seguita la erezione dello stesso.

Nel caso in esamina, il notaio in questione, promuove un’azione giudiziaria per ottenere la condanna dei suoi clienti al pagamento dell’onorario a lui dovuto e relativo all’incarico a Lui affidato per la redazione dell’atto di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
Si verificava però un ampliamento del thema decidendum in ragione della richiesta, da parte dei convenuti in giudizio, di accertare l’inadempimento del notaio che non ha provveduto nei termini previsti dalla legge, alla redazione dell’inventario, causando agli eredi l’accettazione pura e semplice dell’eredità.

Analisi del caso e decisione della Corte di Cassazione
Analisi del caso e decisione della Corte di Cassazione – IlGiornaleGiuridico.it

La Corte territoriale, ascoltate non solo le parti ma anche la società di assicurazione chiamata in causa dal professionista, emetteva la sua sentenza dichiarando la inammissibilità della domanda risarcitoria presentata dai clienti e accoglieva invece la domanda del notaio, condannando la controparte al pagamento degli oneri dovuti al professionista.

I clienti del notaio, procedono allora al giudizio d’appello ma anche in questa sede suddette statuizioni trovano accoglimento. I clienti lamentavano:

  •  la violazione delle norme in tema di prova mediante presunzioni;
  • rigetto delle richieste istruttorie con le quali in via presuntiva si poteva dimostrare il conferimento dell’incarico al notaio per la esecuzione dell’inventario;
  • la erroneità della sentenza.

Fatta questa premessa, è lecito ora analizzare il ragionamento che ha portato la Corte a rigettare la richiesta dei clienti e ad accogliere invece quella del notaio.

Intervento della Corte di Cassazione

L’articolo 484 c.c. che regola l’istituto dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario prevede che questo atto debba compiersi solo dietro dichiarazione ricevuta, da un notaio, preceduta o seguita dall’inventario secondo quanto stabilito dall’articolo 769 del codice di procedura civile. Si tratta di un negozio giuridico che consente al chiamato all’eredità di escludere o procrastinare la confusione del proprio patrimonio personale con quello del de cuius, immediata nel caso di accettazione pura e semplice per il tempo necessario all’accertamento e alle deliberazioni consequenziali.

Per far sì che detto istituto possa esplicare le sue finalità ed effetti, è necessario che il chiamato all’eredità provveda nei termini stabiliti dalla legge, prima o dopo la dichiarazione di accettazione beneficiata, alla formazione dell’inventario dei beni del de cuius, secondo quanto stabilito dall’articolo 769 del codice di procedura civile.

Nel suo primo comma, suddetto articolo prevede che l’inventario può essere richiesto al tribunale dalle persone che per diritto possono ottenere la rimozione dei sigilli, eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio nominato dal tribunale o designato in vita dall’ormai defunto con testamento.

Al quarto comma invece, si specifica altresì che sia la parte che assume l’iniziativa a poter richiedere l’inventario al notaio scelto dalla stessa. Cosa significa questo? Che anche in presenza di designazione del notaio ad opera della parte, tale specifico incarico deve ugualmente essere mediato dall’intervento dell’organo giudiziario ovvero dal tribunale chiamato ad emettere apposito decreto secondo quanto specificato dall’articolo 769, comma 3, codice di procedura civile.

Desunzioni e chiarimento del quadro giuridico

Si desume che l’incarico conferito al notaio per la redazione dell’atto di accettazione dell’eredità beneficiata, è cosa diversa da quello diretto alla formazione dell’inventario. In virtù di queste specifiche, la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno e lecito dichiarare l’infondatezza del primo motivo di ricorso mosso dalla controparte specificando che il conferimento dell’incarico al notaio, circa l’accettazione beneficiata dell’eredità, non comporta automaticamente l’obbligo per il professionista di erigere l’inventario, ancor più se si considera che:

“l’erezione dell’inventario può essere effettuata anche da un cancelliere, designato dal tribunale e che l’erede può nel termine di 3 mesi, recedere dall’opzione beneficiata e quindi non effettuare l’inventario”.

Si specifica altresì nell’articolo 769 del codice di procedura civile che la norma in esso esplicata, non prescinde dall’affidamento al notaio di un incarico specifico per la statuizione dell’inventario ma solo consente al chiamato all’eredità di sceglierne uno e di farlo presente all’organo giudiziario competente ovvero al tribunale.

A difesa del notaio, interviene anche il comma quarto dell’articolo 484 c.c. il quale specifica che si può fare l’inventario anche prima dell’accettazione con beneficio:

“il che implica che i due atti, ossia l’accettazione e l’inventario, siano distinti e debbano essere oggetto di distinti e specifici incarichi”.

Conclusioni

Anche l’orientamento giurisprudenziale è concorde con il parere della Suprema Corte soprattutto nel punto in cui, posto che il notaio ha il diritto e dovere di informare i suoi clienti su contenuto ed effetti circa l’adempimento secondo diligenza dell’incarico a ricevere l’atto di accettazione dell’eredità beneficiata, si precisa che:

“la redazione dell’inventario è attività autonoma dalla dichiarazione di accettazione, conseguentemente, essa non è ricompresa nell’incarico diretto all’espletamento di quest’ultima e il conferimento della stessa deve essere allegato e dimostrato”.

Si specifica altresì che il notaio, circa l’assolvimento dei compiti riguardanti l’accettazione dell’eredità beneficiata, opera in veste di ausiliario del giudice che lo ha nominato. Questo significa che la designazione eventuale da parte dell’erede che ha accettato l’eredità con beneficio è una mera indicazione e non un vero e proprio conferimento al professionista dell’incarico professionale.

Conclusioni e desunzioni del caso
Conclusioni e desunzioni del caso – IlGiornaleGiuridico.it

Per la Corte di Cassazione si considera infondato anche il secondo motivo di ricorso. L’ammissione della prova testimoniale – utile a far desumere l’esistenza del conferimento dell’incarico al professionista – è insussistente se si considera che è dell’ammissione della prova su fatti secondari che si desume la verificazione del fatto primario. Rigettata anche la terza motivazione addotta dalle parti e relativa al dovere dell’adempimento secondo diligenza. La Corte specifica a questo proposito:

“l’adempimento secondo diligenza dell’incarico di procedere ad accettazione con beneficio d’inventario, impone al notaio, in una prospettiva finalistica, di illustrare al cliente il contenuto e gli effetti dell’atto”.

Chiaramente, la controparte deve conoscere ulteriori ed eventuali adempimenti necessari ma tale prestazione si arresta:

“nella adeguata informazione dei clienti sugli adempimenti da compiersi successivamente dovendosi escludere che…alla redazione dell’inventario potesse comunque lo stesso notaio utilmente procedere direttamente senza uno specifico mandato mediato dall’intervento dell’organo giudiziario”.

Sulla base di tali premesse e considerazioni, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso delle parti.

CASSAZIONE ORDINANZA 26419/2023

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