Licenziamento disciplinare: la sentenza penale di assoluzione come prova

Novembre 6, 2023
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licenziamento disciplinare

Una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto può essere presa in esame come prova atipica rispetto l’insussistenza di un addebito penale: questo ha stabilito recentemente la Cassazione Lavoro n. 26042/2023 in merito ad un caso di licenziamento disciplinare.

In sintesi, la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con l’Ordinanza n. 26042 del 7 settembre 2023, ha stabilito che in un giudizio relativo ad un licenziamento disciplinare, una eventuale sentenza di assoluzione precedente, può essere acquisita come prova atipica in un accertamento del giudice civile, circa l’infondatezza dell’addebito penale, arrivando quindi ad annullare il licenziamento di un dipendente.

Il caso specifico in caso di licenziamento disciplinare

Questo caso specifico ha riguardato un dipendente di una ditta di spedizioni, che era stato accusato e quindi licenziato dal datore di lavoro per aver falsificato alcuni documenti accompagnatori, causando la indebita sottrazione di molti litri di carburante per autotrazione.

Il fatto denunciato dal titolare della azienda era quindi scaturito in una denuncia penale con relativo procedimento e parallelamente il dipendente era incorso in un licenziamento disciplinare.

Il dipendente in esame aveva però impugnato il licenziamento di fronte al Tribunale competente che lo aveva assolto ed ordinato alla ditta il reintegro in seno alla stessa.

A questo punto il datore di lavoro aveva opposto reclamo alla Corte Territoriale, che aveva però confermato la sentenza di assoluzione del giudice di primo grado, condividendo la sentenza emessa da quest’ultimo, dove nello specifico era stata data rilevanza al giudizio di assoluzione penale per i fatti oggetto di licenziamento disciplinare

La ditta, non concordando aveva quindi proposto ricorso alla Corte di cassazione.

Le richieste della parte ricorrente

Il ricorso proposto dalla ditta contestava la sentenza emessa dalla Corte di Appello, sostenendo che la stessa Corte aveva formulato la sentenza di assoluzione basandosi sull’assoluzione con formula piena, emessa nel procedimento penale nei confronti dello stesso dipendente.

Inoltre, contestava il fatto che non era stato effettuato alcun accertamento circa la reale sussistenza dei fatti a lui contestati, e che il giudizio era stato formulato dando esclusivo rilievo alla precedente assoluzione e, sempre a parere del ricorrente, dovesse avere efficacia esclusiva solo per giudizi civili od amministrativi ma che non fosse da prendere in considerazione nei casi relativi a licenziamento disciplinare.

La sentenza e le relative motivazioni

La Corte di cassazione si è espressa ritenendo non accoglibili i motivi del ricorrente, in quanto il dispositivo della sentenza impugnata risulta conforme a diritto e pertanto, ai sensi dell’art. 384 comma 4 del Codice Procedura Civile, la sentenza non è soggetta a cassazione, salvo l’eventuale correzione della motivazione.

Questa è la pronuncia finale della Corte che ha ritenuto il ricorso non accoglibile per motivazioni in parte diverse da quella emesse dalla sentenza di primo grado, intendendo riformata in parte la valorizzazione in fatto del giudizio assolutorio in sede penale, nel senso che il dipendente non avesse commesso il furto mediante la falsificazione dei documenti, come contestato in sede disciplinare.

La Corte di cassazione ha chiarito la giusta rilevanza delle sentenze penali in caso di licenziamento disciplinare, affermando che si applica il principio generale secondo cui il relativo giudizio non preclude, in sede di procedimenti disciplinari, una nuova valutazione dai fatti già accertati dal giudice penale attesa comunque la diversità delle rispettive responsabilità.

Questo perché un giudizio di assoluzione in sede penale non può portare direttamente ad una assoluzione di un procedimento disciplinare, anche se il fatto non deve essere ricostruito in termini difformi ma comunque, anche se inidoneo a fondare una responsabilità penale, può condurre verso un inadempimento sanzionabile in ambito disciplinare.

Una sentenza penale non può essere ignorata, in tema di efficacia, in un giudizio civile, in quanto per valutare l’eventuale illegittimità di un licenziamento per motivi disciplinari, irrogato in conseguenza di un’azione che determinato un processo penale di assoluzione, non può considerare ininfluente le motivazioni inserite nella sentenza dibattimentale penale, che hanno portato all’assoluzione finale, ai fini della valutazione della condotta del dipendente e della relativa prova di giusta causa del relativo licenziamento. 

L’interpretazione nello specifico della Corte

La Corte di cassazione interpreta la disciplina dei rapporti tra giudizio civile e penale per come previsti dal codice di procedura penale.

Infatti, prende in considerazione ed afferma che ai sensi dell’art. 652 c.p.p., ambito giudizio civile di danni e dell’art. 654 c.p.p., ambito di altri giudizi, il giudizio di assoluzione ha un effetto preclusivo in un giudicato civile, solo se contiene uno specifico ed effettivo accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato, ma non nell’ipotesi in cui l’assoluzione venga determinata dalla verifica dell’inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuidibilità verso l’imputato, e questo nel momento in cui l’eventuale assoluzione venga pronunciata ai sensi dell’art. 530 c.p.p..

Inoltre, un imputato che ha subito una sentenza irrevocabile di assoluzione penale avvenuta a seguito di dibattimento, ha la stessa efficacia nell’ambito di un giudizio civile quando si controverta intorno ad un diritto, il cui riconoscimento, dipenda dall’accertamento di tutti i fatti materiali che sono stati presi in esame nel precedente giudizio penale, anche se resta impregiudicata la giuridica qualificazione degli stessi fatti.

A fronte di tutto quanto detto, tale sentenza conferma che un giudice civile, può sempre utilizzare come fonte del proprio operato le prove raccolte nell’ambito del giudizio penale concluso, ponendo quindi le basi delle proprie convinzioni utilizzando elementi già acquisiti in sede penale.

Le stesse, le valuta utilizzandone tutti gli elementi che a suo parere possono essere utili, e tutti gli elementi probatori raccolti nell’ambito del procedimento civile per arrivare alle proprie conclusioni. Inoltre, non è neanche tenuto all’acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne i contenuti, nel caso in cui, per giungere alle proprie conclusioni finale, ritenga sufficienti le risultanze e le motivazioni scritte nella sola sentenza.

Licenziamento disciplinare: conclusioni e considerazioni

In conclusione, ogni giudice civile ha il potere, ma anche il dovere, di prendere in esame e valutare tutti gli elementi scaturiti duranti un procedimento penale, dai quali può trarne giudizio, valutare e studiare i dati e tutte le varie circostanze acquisite, con le legittime garanzie di legge ma ricordando che comunque non sono mai vincolanti.

Tornando al caso in esame, la sentenza di assoluzione penale del lavoratore poi licenziato, contiene uno specifico ed effettivo accertamento circa l’insussistenza della reale partecipazione del lavoratore imputato al fatto di reato, concorsuale, ascrittogli.

Quindi, la sentenza di assoluzione, per non aver commesso il fatto, pronunciata a seguito di un giudizio di pieno accertamento sia dei fatti, che nelle effettive responsabilità del lavoratore, fonda, il giudizio effettuato dal giudice del lavoro in merito all’infondatezza dell’addebito disciplinare posto alla base del licenziamento e il relativo annullamento dello stesso.

Infine, è utile ricordare una recente pronuncia di legittimità effettuata dalla Corte di cassazione: Cass. N. 9507/2023, che ha ribadito che non essendo prevista alcuna norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, un giudice può fondare il proprio convincimento, in maniera del tutto legittima, utilizzando anche le prove cosiddette atipiche, che debbono comunque essere idonee a fornire tutti gli elementi sufficienti per arrivare al giudizio e non sono censurabili in sede di legittimità.

In sostanza, la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, anche se avvenuta in corso di un giudizio abbreviato, può essere utilizzata come prova atipica per arrivare alla dichiarazione di infondatezza dell’addebito disciplinare, in quanto ricompresa nel quadro della parallela imputazione penale, la cui rivalutazione in fatto è preclusa in sede di legittimità.

Sulla scorta di tutte le citate argomentazione, la Corte ha quindi di fatto rigettato il ricorso e condannato il ricorrente, alla rifusione delle spese di giudizio.      

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