La sentenza 7 maggio 2025, n. 11985 della Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha fornito un interessante chiarimento sulla legittimità del licenziamento per appropriazione di importi modesti sul luogo di lavoro.
I fatti
Ricostruiamo brevemente i fatti ricordando che con con sentenza del 14.6.24 la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede del 7.12.23, ha rigettato il ricorso del lavoratore contro il licenziamento intimatogli dal suo datore di lavoro.
In particolare, la Corte ha rilevato come il lavoratore licenziato fosse responsabile dell’omessa registrazione di cassa per importi di modesto valore, come accertato da una società di investigazioni incaricata e dal riepilogo a fine turno delle operazioni effettuate con il codice identificativo del lavoratore medesimo. Ha dunque ritenuto i fatti espressione di personalità incline all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, idonei a giustificare il licenziamento, quale sanzione proporzionata.
Contro tale sentenza ricorre il lavoratore per cinque motivi, cui resiste con controricorso il datore di lavoro.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
Le ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso riguarda la violazione ex articolo 132 comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Per il ricorrente, infatti, la sentenza è affetta da nullità in ragione della manifesta illogicità della motivazione, meramente apparente, limitata al rinvio ad altra sentenza della medesima Corte emessa in altro giudizio con considerazioni di carattere generico, slegate dal caso concreto che era chiamata a giudicare, e senza fornire alcuna indicazione circa il ragionamento logico giuridico seguito per addivenire alla propria decisione.
Il motivo viene però ritenuto infondato dalla Suprema Corte.
Invero, precisano i giudici di legittimità, la motivazione della Corte territoriale garantisce il minimo costituzionale imposto per l’esternazione delle argomentazioni a sostegno del decisum, atteso che la sentenza impugnata richiama e fa proprie le conclusioni di altra pronuncia relativa a caso diverso tale richiamo non riguarda l’accertamento fattuale (che riposa invece sulle prove dichiarative acquisite nel presente processo), ma la sola valutazione del mancato rilascio dello scontrino.
Come peraltro già precisato in sede di legittimità in numerose occasioni è denunciabile per Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, poiché attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Una simile anomalia – si legge nelle motivazioni – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico“, nella “motivazione apparente“, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile“, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Il secondo motivo riguarda la violazione di legge e falsa applicazione degli articoli 2727, 2729 e 2697 c.c., dell’articolo 5 legge 604 del 66, il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto provati gli addebiti mossi nei confronti del lavoratore in forza di un ragionamento presuntivo applicato a diverse risultanze istruttorie prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza, e che anzi risulta contraddetto da diversi elementi probatori.
Per la Suprema Corte, però, anche questo motivo è privo di pregio invero, mentre non risulta un giudizio inferenziale di conclusioni non logicamente connesse ai fatti accertati come premesse, deve rilevarsi che, in sostanza, il motivo tende essenzialmente ad una nuova valutazione del merito della controversia, che contrappone alla valutazione della corte territoriale altra valutazione dei fatti solo astrattamente plausibile, il che è precluso in sede di legittimità.
Si passa dunque al terzo motivo, che deduce la violazione degli articoli 2967 c.c., 115, 116 e 416 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi del giudizio e, in particolare, dell’asserita appropriazione del corrispettivo delle vendite, fatto che nel corso del processo è stato rinunciato dal datore di lavoro e che è comunque rimasto indimostrato.
Il quarto motivo deduce poi la violazione dell’articolo 2697 c.c., 5 legge 604 del 66, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il lavoratore si fosse appropriato dei proventi delle vendite non registrate.
Ebbene, i motivi terzo e quarto sono esaminati congiuntamente per la loro connessione e sono entrambi infondati.
Invero, si legge nelle motivazioni della sentenza, la Corte territoriale ha attribuito rilevanza a diversi episodi che hanno rivelato, per come emersi dalle prove testimoniali raccolte, ripetute irregolarità nella registrazione delle operazioni commerciali e nel rilascio dello scontrino, come prescritto dalle vigenti disposizioni, fatti che poi non hanno trovato corrispondenza in esuberi di cassa di importi corrispondenti.
I fatti assumono una obiettiva valenza lesiva del rapporto fiduciario tra le parti, e ciò a prescindere dal riferimento a precise condotte appropriative delle somme in questione, la cui dimostrazione specifica non è necessaria ai fini del venir meno della fiducia nel dipendente da parte del datore di lavoro. Una fiducia che secondo la valutazione della Corte territoriale è lesa già dai fatti contestati in quanto connotati dall’elemento doloso e inidonei a garantire per il futuro un affidamento nel puntuale ed esatto adempimento dell’obbligazione lavorativa.