In tema della sospensione del dipendente per questioni penali, ci si รจ posto da ultimo un interrogativo. Ovverosia, qualora abbia avuto luogo un impedimento all’esecuzione della prestazione lavorativa, dovutamente all’implicazione sul piano penale del prestatore di lavoro, cosa accade? La Giurisprudenza ha considerato, nella fattispecie, come si tratti d’impedimento ad eseguire la prestazione lavorativa per cause che sono da imputare al lavoratore medesimo, come osserveremo meglio di seguito.
Sempre nella fattispecie, piรน nel dettaglio, il dipendente รจ stato sottoposto ad uno stato di carcerazione preventiva, e tale stato era sopravvenuto ad uno stato di malattia. Si applicherebbe allora il principio di prioritร della causa sospensiva? Se cosรฌ fosse, si dovrebbe valutare come la prestazione lavorativa non abbia avuto prosecuzione in primis per via della malattia. E allora in quel caso il lavoratore sospeso avrebbe comunque diritto alla retribuzione.
Ma qui non รจ applicabile il suddetto principio, e, anche in presenza di una condizione di malattia giร sussistente, la prestazione lavorativa non รจ comunque esplicabile per una causa imputabile al lavoratore. Dunque non riceve la tutela prevista dall’art. 2110 del Codice Civile. Lo stesso articolo contempla la preclusione, a carico del datore di lavoro, dall’esercizio del potere di recesso per determinate cause impeditive, fra cui proprio lo stato di malattia. Nella fattispecie, dunque, il fatto che il lavoratore che abbia problemi con la giustizia sia anche malato non rileva. E il relativo principio รจ stato affermato dalla Cassazione Sez. Lavoro, con la sentenza n. 7479/2025.
La sospensione del dipendente alla base della pronuncia
Un dipendente comunale รจ stato sospeso dovutamente a delle proprie vicende penali. Dettagliatamente, il dipendente in questione, indagato per concussione, si รจ visto assoggettato al provvedimento della custodia cautelare in carcere, e mentre si trovava giร in sospensione dal lavoro per malattia. A causa della custodia cautelare, viene sospeso dal lavoro, e, con l’evoluzione delle vicende giudiziarie, vengono applicati al lavoratore i domiciliari con obbligo di firma.
Il datore di lavoro, a quel punto, procede alla proroga della sospensione dal lavoro in linea con le disposizioni del contratto collettivo. Il datore giustifica la proroga proprio con la pendenza del procedimento di natura penale in corso. Il dipendente, dal proprio canto, ha ritenuto che la sospensione per malattia prevalesse su quella per il procedimento penale, in virtรน del principio di prevenzione. Ne consegue che fa causa al datore di lavoro col fine di pretendere la differenza fra la retribuzione non corrisposta e l’assegno alimentare che aveva percepito nel corso del periodo di sospensione. Nei primi due gradi di giudizio, il lavoratore vede respinte le richieste presentate, e decide allora di ricorrere per Cassazione.
La risposta fornita dalla Cassazione sul caso dibattuto
La Cassazione si pronuncia per un rigetto del ricorso. Nell’assumere il provvedimento, la Suprema Corte ha stabilito degli importanti principi giurisprudenziali cui attenersi. Il primo รจ quello secondo il quale, la sospensione obbligatoria per carcerazione, non puรฒ in nessun caso venire equiparata a tutele del lavoratore, come puรฒ essere il riconoscimento dello stato di malattia o della maternitร . Sempre la sospensione obbligatoria, non dร quindi diritto alla retribuzione come avviene nelle ultime due casistiche citate. Per la Corte di Cassazione, la sospensione obbligatoria non รจ fra le ipotesi d’impossibilitร oggettiva all’esecuzione della prestazione lavorativa, ed esula dalla tutela posta dall’art. 2110 C.c. in quanto trova causa in comportamenti colpevoli del lavoratore.
L’altra precisazione, posta in essere dalla Corte, riguarda il fatto che la malattia pregressa del prestatore di lavoro non impedisce che a quest’ultimo venga applicata la sospensione per un suo coinvolgimento in vicende penali. La malattia, in altri termini, non impedisce d’applicare la sospensione disciplinare.
Poi, terza precisazione della Suprema Corte, il fatto che la malattia riconosciuta antecedentemente alla sospensione, non prevale sulla causa disciplinare per responsabilitร penale del lavoratore. Ed ecco anche perchรฉ non trova applicazione il succitato art. 2110.
La Cassazione ha dunque ritenuto di rigettare il ricorso del lavoratore, riconoscendo come egli non abbia di fatto un diritto vantabile alla retribuzione in occasione della sospensione per la vicenda giudiziaria penale in corso.