Guida sotto effetto di stupefacenti: inutilizzabili i prelievi ematici senza avviso all’indagato

Novembre 19, 2024
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Guida sotto effetto di stupefacenti

L’utilizzabilità dei prelievi ematici per accertare l’assunzione di stupefacenti nel processo penale è vincolata al rispetto delle garanzie difensive .Il vizio può essere sollevato nell’udienza predibattimentale e portare all’immediato proscioglimento se non esiste una ragionevole previsione di condanna

Il principio di inutilizzabilità delle prove raccolte senza avviso all’indagato: quando la polizia giudiziaria richiede accertamenti tecnici urgenti, come i prelievi ematici, senza informare l’indagato della possibilità di farsi assistere da un difensore, i risultati non possono essere utilizzati nel processo. Questa regola, prevista dal nostro ordinamento, si applica sin dall’udienza predibattimentale. In questa fase, il giudice può riconoscere l’inutilizzabilità di queste prove. Se poi mancano altri elementi sufficienti a sostenere un’accusa, il giudice può anche emettere una sentenza di proscioglimento immediato per assenza di una “ragionevole previsione di condanna”.

Questa interpretazione è stata confermata dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 510/2024, emessa il 12 febbraio 2024. Il caso riguardava una donna accusata di aver provocato un grave incidente stradale con lesioni al conducente dell’altro veicolo. L’aggravante contestata si basava sui risultati di prelievi ematici che avevano rilevato tracce di sostanze stupefacenti. Il giudice ha comunque stabilito che tali prove non potevano essere ammesse, portando alla chiusura anticipata del procedimento.

Il quadro normativo: prelievi ematici e utilizzabilità delle prove

L’articolo 590 bis del codice penale disciplina il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime. Questo articolo disciplina la punizione per chi – per colpa – causa danni fisici significativi ad altre persone violando le norme sulla circolazione stradale. Questa norma si applica in particolare a chi non rispetta le regole di prudenza, diligenza e perizia richieste per evitare pericoli alla guida.

La situazione si aggrava in modo notevole, quando il conducente si trova in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Tali circostanze, sono indicate, rispettivamente, dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. In tali casi, il reato diventa perseguibile d’ufficio, senza necessità di querela della persona offesa. Quessto perchè l’aggravante sottolinea la maggiore pericolosità del comportamento.

Dopo un incidente stradale, è prassi consolidata che le persone coinvolte vengano trasportate presso il pronto soccorso per ricevere assistenza medica. Proprio nelle strutture sanitarie, le vittime vengono sottoposte agli accertamenti necessari. Tra le procedure adottate in queste circostanze, i prelievi ematici sono spesso eseguiti per motivi diagnostici, al fine di identificare eventuali problematiche di salute immediatamente trattabili.

Ciò nonostante, i risultati di tali esami possono anche essere impiegati per verificare il possibile stato di alterazione psicofisica del conducente, aprendo così la strada al loro utilizzo come prova in sede penale. Questo duplice uso dei dati clinici, diagnostico e probatorio, è diventato un problema non da poco dal punto di vista giuridico, in quanto pone al centro il rispetto delle garanzie difensive previste per l’indagato.

L’obbligo della Polizia giudiziaria sul controllo per l’assunzione di stupefacenti:

Secondo il codice di procedura penale, in particolare gli articoli 356 e 114 delle disposizioni di attuazione, la polizia giudiziaria ha l’obbligo di informare l’indagato del diritto di farsi assistere da un avvocato prima di procedere a qualsiasi accertamento tecnico che potrebbe avere rilevanza penale. In mancanza di tale avviso, le prove raccolte durante l’accertamento diventano inutilizzabili nel processo.

Questo principio trova applicazione, sia quando i prelievi ematici vengono effettuati su esplicita richiesta della polizia per finalità investigative, sia quando esami già eseguiti per scopi clinici vengono successivamente utilizzati come elemento probatorio.

La giurisprudenza ha chiarito che il rispetto delle garanzie procedurali è imprescindibile per evitare abusi e tutelare i diritti fondamentali della persona sottoposta a indagine. Ciò vale anche nei casi in cui l’attività medica e quella investigativa si sovrappongano. Ovvero, quando viene richiesta una chiara distinzione tra le finalità mediche, che rispondono alla tutela della salute; e quelle probatorie, che mirano a raccogliere elementi utili per l’accusa. L’omissione dell’avviso legale comporta non solo la nullità delle prove acquisite. Inoltre, rischia anche di compromettere l’intero procedimento penale, rendendo difficile o impossibile dimostrare la responsabilità del conducente.

Dibattito giurisprudenziale: garantismo e obblighi della polizia giudiziaria

Due orientamenti giurisprudenziali a confronto. La questione dell’utilizzabilità dei prelievi ematici effettuati a seguito di incidenti stradali ha dato vita a due diversi orientamenti giurisprudenziali, che si sono confrontati negli ultimi anni.

L’approccio meno garantista, predominante in passato, sosteneva che l’obbligo di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore fosse limitato ai casi in cui i prelievi venissero eseguiti esclusivamente per finalità investigative.

In altre parole, qualora i campioni di sangue fossero raccolti anche per scopi medici, ossia per esigenze diagnostiche o di cura immediata, si riteneva che l’avviso potesse essere legittimamente omesso. Questo orientamento si basava sulla distinzione tra la finalità diagnostica, considerata primaria, e quella probatoria, considerata secondaria o eventuale. Ciò facendo, relegava le garanzie difensive ad un ruolo subordinato.

Negli ultimi anni però, è emerso un approccio più garantista, che è ora divenuto prevalente. Questo orientamento amplia l’obbligo di avviso al difensore anche ai casi in cui la polizia giudiziaria decida di utilizzare prelievi ematici originariamente effettuati per ragioni mediche. Secondo questa visione, il momento in cui un campione diventa rilevante ai fini probatori è fondamentale. Inoltre, ogni attività finalizzata a trasformare un dato medico in una prova deve essere preceduta dall’informazione all’indagato sui suoi diritti difensivi. Tale impostazione mira a garantire un’effettiva tutela dei diritti dell’indagato, evitando che egli si trovi inconsapevolmente coinvolto in un procedimento penale senza le necessarie protezioni.

Il caso analizzato dal Tribunale di Venezia si è inserito in questo secondo orientamento. Il giudice ha accertato che i prelievi ematici erano stati eseguiti su richiesta diretta della polizia giudiziaria. La Polizia aveva il preciso scopo di verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti da parte dell’indagata. Però, è risultato che quest’ultima non era stata informata del diritto a farsi assistere da un difensore durante l’accertamento.

La violazione delle garanzie difensive ha portato il tribunale a dichiarare l’inutilizzabilità dei risultati clinico-tossicologici ottenuti. Così facendo, il tribunale ha privato l’accusa di un elemento fondamentale per sostenere il reato aggravato di guida in stato di alterazione psicofisica.

L’udienza predibattimentale e il proscioglimento anticipato

La riforma Cartabia, introdotta con il decreto legislativo 150/2022, ha delineato nuove opportunità per chiudere anticipatamente i procedimenti penali attraverso l’istituzione dell’udienza predibattimentale. Questo momento processuale permette di definire un procedimento prima dell’inizio del dibattimento, qualora emergano cause di improcedibilità, di estinzione del reato o l’impossibilità di formulare una “ragionevole previsione di condanna”. Tale istituto si propone di alleggerire il carico giudiziario in modo notevole. Inoltre, permette anche di evitare processi inutili, privi di prospettive concrete di arrivare a una sentenza di colpevolezza.

Nel caso specifico, l’udienza predibattimentale ha giocato un ruolo determinante. Il difensore dell’imputata ha documentato in modo chiaro e incontrovertibile che i prelievi ematici, essenziali per dimostrare lo stato di alterazione psicofisica della sua assistita, erano stati eseguiti in violazione delle garanzie difensive previste dalla legge. L’assenza dell’avviso al difensore ha reso le analisi tossicologiche inutilizzabili. In questo modo, quindi, l’accusa è rimasta senza prove valide per sostenere la contestazione aggravata.

Il giudice, a questo punto, ha verificato che il reato contestato in forma semplice, cioè senza l’aggravante dello stato di alterazione psicofisica, era procedibile solo a querela della vittima. C’è da dire però che, nel caso di specie, mancava la querela necessaria per proseguire il procedimento. La combinazione di questi elementi – l’inutilizzabilità delle prove chiave e l’assenza della querela – ha condotto il tribunale a emettere una sentenza di non luogo a procedere.

Una decisione garantista

Questa decisione rappresenta un esempio concreto di come l’udienza predibattimentale possa essere un’occasione per garantire il rispetto rigoroso dei diritti dell’imputato. Ovviamente, anche un modo per evitare processi privi di solide basi probatorie. Allo stesso tempo, sottolinea l’importanza di un corretto bilanciamento tra le esigenze investigative e il rispetto delle garanzie procedurali. Si ribadisce così che l’efficacia della giustizia non può mai andare a discapito dei diritti fondamentali della difesa.

La decisione del Tribunale di Venezia ribadisce l’importanza di rispettare le garanzie difensive previste dalla legge per assicurare un processo equo. L’inutilizzabilità delle prove raccolte in violazione di queste regole mira a proteggere i diritti dell’imputato. Inoltre, impedisce anche che si proceda a un dibattimento senza una base probatoria solida. Questo caso dimostra come la corretta applicazione delle norme possa portare a una giustizia più rapida e garantista.

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