Tutto sul diritto alla riparazione, per la tutela del consumatore

Aprile 18, 2024
12 mins read
many white broken plates on a wooden floo

Nell’ambito della tutela rivolta al consumatore, il diritto alla riparazione è di fondamentale importanza, poiché rientra in particolare fra le garanzie post-vendita. In altri termini, è volto a fare in modo che il cliente, in seguito all’acquisto, non riceva merce della quale non possa ritenersi soddisfatto, sulla base dell’ordine effettuato.

Normativamente, il riferimento è agli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo. Vedremo quindi, nell’ordine, la garanzia legale oggetto di protezione da parte del diritto alla riparazione, così come i possibili rimedi rispetto a quei casi in cui il bene non risulti conforme a quanto ordinato. In particolare, ci soffermeremo sul rimedio della riparazione, o in alternativa della sostituzione del bene acquistato. Valuteremo anche l’altra alternativa possibile, ovvero della riduzione del prezzo imposto o pattuito per il bene non conforme, e i casi in cui sia possibile optare per la risoluzione contrattuale.

La garanzia sottesa alla vendita, sul piano normativo

La garanzia legale che presiede la vendita del bene, ha una durata di 24 mesi a far data dalla ricezione del bene da parte dell’utente che lo ha acquistato. È un termine tassativo, che non può essere sostituito con un termine inferiore, o azzerato. Altro termine tassativo, quello relativo all’azione volta a rivendicare i difetti dell’oggetto acquistato nei confronti del venditore, la quale si prescrive a far data dalla consegna, dopo 26 mesi.

Da notare come l’oggetto possa essere difforme anche per un difetto sopraggiunto prima che, l’oggetto medesimo, sia rientrato nella disponibilità del venditore. In quel caso, è comunque pur sempre rientrante nella responsabilità di quest’ultimo, per quanto riguarda le condizioni nelle quali riversa al momento della vendita. I rimedi primari (così denominati dalla dottrina) nella fattispecie di difformità, sono rinvenibili nella riparazione o sostituzione. In subordine, laddove i primi rimedi non siano realizzabili, vengono posti in essere la risoluzione di prezzo o la risoluzione del contratto.

Questi ultimi sono indicati dalla dottrina come rimedi secondari, in coerenza con la gerarchia prodotta fra le soluzioni attuabili. Se non ci sono termini sostitutivi che possano ridurre la garanzia prevista dalla legge, nella propria durata, è anche vero che la garanzia legale non esclude l’aggiunta di un’ulteriore garanzia, la cd. garanzia convenzionale (poiché derivante dal peculiare contratto di vendita intercorso tra le parti), detta anche commerciale. Tale garanzia può essere posta sul bene da parte del produttore, o anche da parte del venditore medesimo.

Il diritto alla riparazione, da attuarsi attraverso riparazione o sostituzione del bene

Vediamo in primis il diritto alla riparazione attuato per le vie definite primarie. Il rimedio posto dal legislatore è volto a contemperare le esigenze da entrambe le parti. Dunque, da un lato il diritto del venditore a veder soddisfatto il proprio diritto alla ricezione dell’oggetto così come definito dal contratto d’acquisto, e dall’altro quello del venditore a non vedere risoluto il contratto di vendita stabilito.

Per un equo contemperamento di questi interessi, le ipotesi di riduzione del prezzo, o di risoluzione del contratto, vengono lasciate per ultime, ponendosi appunto per primi dei rimedi più diretti e immediati, in quanto volti maggiormente a realizzare, e con immediatezza, gli interessi di entrambe le parti.

La riparazione o la sostituzione del bene, in ogni caso avviene in forma del tutto gratuita per il cliente, che, vedendo il vizio di conformità e facendolo valere, potrà scegliere l’una o l’altra opzione. Ma proprio da detta gratuità scaturisce un limite, per il quale il rimedio scelto comporti dei costi eccessivi per il venditore. Vi è poi l’ipotesi in cui la soluzione scelta sia da ritenersi oggettivamente impossibile, come ad esempio il bene che non sia più fungibile.

I parametri che determinano l’eccessiva onerosità per il venditore

Per l’eccessiva onerosità a carico del venditore, la legge prescrive dei parametri dei quali tenere conto. Parliamo in primis del valore del bene in assenza del difetto riscontrato, Dopodiché faremo riferimento altresì alla gravità del difetto e alla possibilità di espletare un rimedio alternativo a quello scelto, senza inconvenienti di rilievo per l’acquirente e, come sempre, non eccessivamente oneroso per il venditore.

Una soluzione può essere eccessivamente onerosa in relazione all’entità del difetto, ma anche il valore del bene privo di difetto conta, in quanto le spese per ripararlo o sostituirlo potrebbero andare molto al di là del suo valore effettivo, con una netta perdita da parte del venditore. Quest’ultimo, qualora ne ricorrano i presupposti indicati, alla soluzione richiesta dal compratore potrà rispondere con un diniego. In termini pratici, la riparazione potrebbe essere troppo onerosa per via della manodopera che vi occorre, o dei pezzi di ricambio. E allora si potrebbe rinvenire una soluzione equa nella sostituzione, sempre se la medesima non sia anch’essa eccessivamente onerosa. Viceversa, laddove servisse una riparazione di poco conto, e il compratore dovesse chiedere la sostituzione integrale del bene, il venditore potrà rifiutarsi e quindi ricorrere alla riparazione.

Le modalità cui attenersi, da parte del venditore

In caso di fattibilità dell’una o dell’altra ipotesi (riparazione o sostituzione), vi sarà anche una determinata modalità di svolgimento da rispettare (da parte del venditore). Particolarmente, il venditore effettuerà la riparazione o la sostituzione nell’ambito di un termine congruo di tempo cui attenersi. Inoltre, sempre il venditore, dovrà evitare d’arrecare, nella propria esecuzione, degli inconvenienti di rilievo al consumatore.

Ora, in merito sia al termine di tempo anzidetto, sia all’entità dell’inconveniente, essi saranno da stabilirsi in relazione alla natura del bene e anche al motivo che ne ha portato all’acquisto da parte del consumatore. Qualora non vi sia un accordo delle parti in merito, la determinazione dovrà avvenire chiaramente per via giudiziale.

Se poi le ipotesi della riparazione e della sostituzione dovessero risultare non fattibili, per i motivi anzidetti, si passa alla riduzione di prezzo, con un rimborso parziale emesso dal venditore al consumatore, oppure alla risoluzione del contratto. Nell’ultimo caso, si avrà chiaramente la restituzione dal compratore al venditore del bene difettato, con conseguente rimborso totale del prezzo versato.

Il diritto alla riparazione nei rimedi alternativi: riduzione di prezzo e risoluzione

Veniamo ora a quei rimedi che, ai fini dell’espletamento del diritto alla riparazione, passano in subordine. Potrebbe subentrare (nel caso d’impossibilità dei primi due rimedi), un diritto dell’acquirente alla riduzione del prezzo pagato (per cui sarebbe da vedere in quale entità), o la risoluzione dell’intero rapporto.

Ovviamente, il consumatore potrà richiedere quest’ultima nel momento in cui il bene, seppur ridotto di prezzo, non sia più in grado, in quelle condizioni, a soddisfare le finalità di chi l’ha acquistato. Si tratta dell’ipotesi d’ultima istanza, poiché la ratio perseguita dal legislatore è sempre, con priorità, quella di mantenere il rapporto contrattuale. Osserviamo ora nel dettaglio, tutte le casistiche che potrebbero portare a quest’ulteriore scelta (fra riduzione di prezzo e risoluzione).

In primo luogo, abbiamo detto, è il caso in cui i primi due rimedi risultino impossibili ed eccessivamente onerosi. Ma non solo. Vi è anche l’ipotesi in cui il venditore, con la riparazione o la sostituzione come rimedi possibili, e non eccessivamente onerosi in relazione ai parametri citati, non abbia provveduto alla prestazione dovuta. Potrebbe anche prefigurarsi l’ipotesi in cui il difetto di conformità risulti particolarmente grave, di modo tale da giustificare direttamente il passaggio alle soluzioni da ultimo considerate, laddove le prime, ammesso che siano fattibili, sarebbero comunque eccessivamente onerose.

Così come potrebbe succedere che, ripristinare la conformità del bene (sul versante estetico, funzionale, o entrambi) sia fattibile economicamente, ma si impiegherebbe una tempistica eccessiva. O verrebbero comportati degli inconvenienti d’altro tipo al consumatore. Il tempo di ripristino necessario potrebbe risultare irragionevole, in termini assoluti, o fuorviante rispetto all’utilità del bene per il consumatore. La questione della gravità del danno è da affrontare anche sotto un altro aspetto: la facoltà di scelta in capo all’acquirente.

Il pregiudizio “di lieve entità” del bene

Laddove il pregiudizio alle condizioni del bene sia di lieve entità, il consumatore potrà richiedere solamente la riduzione di prezzo, poiché la “lieve entità” presuppone che l’uso del bene non venga impedito, e neppure pregiudicato. Dunque la gravità della difformità costituisce un limite alla facoltà di scelta per il consumatore. Se la funzionalità medesima del bene, o comunque l’obiettivo espletato (il quale potrebbe essere altresì decorativo) dovesse subire un danno che vada al di là della lieve entità, il consumatore disporrà di piena facoltà di scelta.

L’entità della riduzione di prezzo

Quanto all’entità della riduzione di prezzo, essa dovrà essere stabilita equamente (fra le parti, o giudizialmente), in relazione all’utilizzo ancora possibile del bene (in assoluto, ma anche per le finalità preposte dall’acquirente). Chiaro che, con un difetto di lieve entità del bene acquistato, vi sarà una minima riduzione di prezzo, quanto basta affinché l’acquirente medesimo possa considerarsi soddisfatto nonostante il pregiudizio subito dal bene. Risulta altrettanto chiaro come, in presenza di un bene con una parte delle funzionalità pregiudicate, si necessita una riduzione di prezzo proporzionale.

Qualora poi il pregiudizio sia davvero molto ampio, anche se il venditore conserva la facoltà di scelta, è anche vero che molto probabilmente opterà per la risoluzione contrattuale, così da non tenersi un bene divenuto inutile. A meno che sia utile ancora, sebbene in minima parte, e voglia tenerlo a fronte di una riduzione di prezzo molto significativa.

Il diritto alla riparazione nel quadro giuridico dell’UE

Dopo aver considerato la legislazione nazionale, vediamo cosa stabilisce il Diritto dell’Unione Europea al riguardo. Vi sono stati dei risvolti molto recenti per la formulazione di un diritto alla riparazione anche in ambito comunitario. È il 2 febbraio scorso che Consiglio e Parlamento dell’UE hanno trovato un accordo istituzionale per la redazione di un testo della direttiva che tratterà tale diritto.

L’accordo è ancora provvisorio, e ne consegue che diversi aspetti sono ancora oggetto di discussione. Ma il fatto stesso che un accordo sia stato possibile, a parte la definizione dei dettagli, lascia presagire già l’approvazione di una prossima direttiva in materia di diritto alla riparazione (indicata con la sigla R2R).

I vantaggi previsti sono non di poco conto, se si considera che la direttiva in oggetto renderà molto più agevole la richiesta e l’ottenimento di riparazione per beni rotti, o comunque difettosi. La richiesta di riparazione da parte del consumatore sarà dunque molto facilitata, dato che l’accesso al servizio di riparazione sarà maggiormente definito, quindi trasparente nelle modalità e requisiti. Il disbrigo delle relative pratiche sarà quindi anche più immediato. Ma qual è l’oggetto, finora, dell’accordo provvisorio?

Quest’ultimo ha ad oggetto, nella propria disciplina, tutti i prodotti dotati dei requisiti di riparazione previsti dal diritto comunitario. Stabilisce, nello specifico, un obbligo di riparazione per i produttori di tutti i prodotti già citati. Il servizio di riparazione dovrebbe poi palesarsi ai consumatori in tutti gli aspetti e le procedure attraverso un apposito modello informativo europeo. Inoltre, tutti i supporti nazionali, volti all’informazione sul servizio di riparazione, dovrebbero essere unificati in un’unica piattaforma online, di matrice europea.

Le finalità d’economia circolare

La direttiva avrebbe quindi anche delle finalità d’economia circolare, in modo da prolungare il ciclo di vita di ogni prodotto, aumentando il numero di riparazioni. Quest’ultimo eventuale dato, qualora dovesse verificarsi, come la normativa prevede, darebbe impulso ad un intero settore industriale, oltre a ridurre gli sprechi e a promuovere business maggiormente sostenibili. Si vuole contrastare, sul versante della sostenibilità, l’accumulo di rifiuti, specie di rifiuti difficilmente o per nulla smaltibili, promuovendone il riutilizzo. Il tutto sta, oltre che nel rendere più agevole il ricorso alla riparazione da parte dei consumatori, anche nell’incentivare i consumatori stessi a ricorrervi.

Le forme d’incentivazione, a tal riguardo, sono molteplici. Si comincia con la concessione di possibilità, ai consumatori, di chiedere ai produttori (anziché ai venditori), la riparazione di prodotti che sono indicati come “riparabili” dal Diritto dell’UE. Inoltre, le ditte e i professionisti abilitati ad effettuare le riparazioni, potranno distribuire ai consumatori interessati il suddetto modulo informativo europeo, comprendente informazioni nitide ed esaurienti su vari aspetti. Parliamo a tal proposito delle condizioni alle quali le riparazioni possono avvenire, i tempi impiegati stimati, i prezzi, l’indicazione dei prodotti sostitutivi in alternativa.

L’incentivo della piattaforma online europea

La piattaforma online europea, che dovrebbe sostituire tutte le piattaforme nazionali, evitando così un’eccessiva frammentarietà informativa, è un altro stimolo alla richiesta di riparazione. E anche un modo per far incontrare più agevolmente le istanze di consumatori e riparatori. Il fatto che i consumatori possano richiedere direttamente ai produttori la riparazione del bene difforme, non fa venir meno la responsabilità dei venditori. La direttiva, stando alla bozza attuale dell’accordo (laddove la direttiva venisse approvata negli stessi termini), contempla anzi che la responsabilità suddetta venga estesa ad un periodo di 12 mesi, a seguito della riparazione del prodotto.

La direttiva sul diritto alla riparazione e i suoi obiettivi

Anche il diritto per il consumatore, a scegliere tra riparazione e sostituzione, rimane intatto in caso di difetti del prodotto. Nel testo dell’accordo provvisorio, tra Consiglio e Parlamento UE, si opera anche riferimento a quelli che saranno gli obiettivi generali del provvedimento. Prevedendo di migliorare l’ambito applicativo del diritto alla riparazione, meglio definendo l’obbligo alla riparazione, e migliorando altresì il contenuto di modulo informativo e piattaforma telematica. Questo in un’ottica futura.

Sempre nella medesima ottica, potranno essere introdotti requisiti di riparabilità per altri prodotti. Il che dovrebbe avvenire per mezzo dell’operato della Commissione Europea e nell’ambito del regolamento sulla progettazione ecocompatibile. Una volta ampliato tale regolamento con detti prodotti, gli stessi amplieranno anche l’ambito d’applicazione della direttiva sul diritto alla riparazione.

Ancora sul testo dell’accordo fra i due organi istituzionali, presente una prescrizione programmatica, volta ai produttori, di indicare con trasparenza tutte le informazioni concernenti i pezzi di ricambio dei prodotti, sul proprio sito internet. Oltre all’obbligo informativo, si tratta in aggiunta di rendere concretamente disponibili gli stessi pezzi di ricambio indicati al complesso degli operatori del settore della riparazione. Oltretutto, la disponibilità dovrà anche essere a fronte di un prezzo ragionevole.

Le prerogative dei riparatori indipendenti

I riparatori indipendenti, cioè non affiliati con gli stessi produttori, potranno altresì avvalersi di pezzi acquisiti sul mercato dell’usato (che siano perfettamente funzionali allo scopo) e potranno per giunta riprodurre i pezzi che servono con l’impiego di stampanti 3D. Il tutto senza che i produttori interferiscano con delle pratiche che verrebbero, per contro, bannate in quanto abusive.

Il criterio di ragionevolezza

La tempistica di riparazione dovrà avvalersi di termini ragionevoli, e anche a dei prezzi ragionevoli. Qui il criterio di ragionevolezza si incrocia con la tematica dell’incentivazione per i consumatori: il prezzo dovrà cioè essere tale da incentivare la riparazione del bene anziché l’acquisto di un nuovo bene della stessa categoria. Naturalmente, il tema del prezzo non viene in rilievo nel momento in cui si tratti, ai sensi del diritto del consumatore, di una riparazione gratuita (spettante all’acquirente per mancanza di conformità dell’oggetto acquistato).

La responsabilità del venditore, nell’ottica della direttiva europea

Inerentemente alla responsabilità del venditore, il consumatore che abbia effettuato l’acquisto avrebbe sempre diritto di scegliere (per il testo dell’accordo contenutistico della direttiva) tra riparazione e sostituzione dell’oggetto difettato. Sempre entro il periodo in cui sussiste la responsabilità del commerciante, stando alla garanzia. Ora, è la scelta della riparazione, che fa sì che si prolunghi il suddetto periodo di responsabilità (per come si era anticipato, per 12 mesi ulteriori in seguito alla riparazione).

Mentre, optando il consumatore per la sostituzione del prodotto, non vi è alcun prolungamento, ma si fa sempre riferimento al periodo originariamente contemplato dalla garanzia. Il periodo di 12 mesi, nel caso di riparazione, potrà comunque essere prolungato (ma mai ridotto) a discrezione delle legislazioni nazionali.

La fornitura del modulo informativo europeo

Si era detto della possibilità, per i riparatori, del suddetto modulo informativo europeo ai consumatori interessati. È bene precisare di come si tratti di una possibilità appunto, di una facoltà e non di un obbligo per i professionisti. Ma, altra precisazione parimenti fondamentale, nel momento in cui lo faranno (di propria iniziativa), le condizioni indicate sul modulo saranno per gli stessi fornitori del servizio, da intendersi come vincolanti. Del resto, si tratta di un modello precompilato con le condizioni normative adottate su base comunitaria, che verranno eventualmente integrate da disposizioni dei singoli stati, e poi con quelle, per quanto possibile, degli erogatori del servizio di riparazione.

Quello che conta, infatti, è che venga fornito al consumatore, potenziale fruitore del servizio, un quadro chiaro, completo ed esaustivo sulle condizioni alle quali si va incontro sottoscrivendo il servizio presso un centro oppure un altro. È altresì necessario che la fornitura del modulo, laddove avvenga, sia gratuita.

Diritto alla riparazione e piattaforma online

Altre precisazioni sono necessarie per la piattaforma online europea. L’obiettivo già enunciato, è quello d’eliminare lo stato di frammentarietà su base comunitaria. Non dovrebbero quindi esservi, secondo l’obiettivo della piattaforma, una piattaforma per ogni stato membro, che riguardi il diritto alla riparazione, ma una sola piattaforma che coordini le parti coinvolte nel processo.

E che lo faccia, appunto, in un’ottica comunitaria. Il che implica come ai consumatori saranno disponibili tutti i servizi di riparazione presenti sul territorio dell’UE, potendo scegliere quelli presenti all’interno del proprio stato, o anche di un altro stato comunitario, ma sempre a condizioni completamente accessibili.

Altra precisazione importante, secondo il testo programmatico dell’accordo, la presenza di molteplici sezioni in seno alla stessa piattaforma. Praticamente, una per ogni stato membro. Ogni sezione, oltre ad essere nella lingua dello stato membro considerato, verrà integrata anche con ulteriori informazioni provenienti da altre piattaforme telematiche nazionali, di natura pubblica o privata, e che facciano capo ad enti che si occupino di riparazioni. Il tutto in una sola piattaforma, e con la possibilità per essa d’integrare inoltre le iniziative volte alla riparazione di prodotti, guidate dalla stessa UE.

Diritto alla riparazione: la prosecuzione del cammino

Dell’altro cammino, per via legislativa, è necessario. Innanzitutto, l’accordo provvisorio siglato cesserà di essere provvisorio nel momento in cui sia il Consiglio che il Parlamento UE lo avranno ratificato, ciascuno per proprio conto, e quindi formalmente adottato (da una parte e dall’altra). L’accordo che è stato formulato a partire dalla proposta della Commissione Europea, proposta datata 22 marzo 2023, nell’ambito del nuovo piano d’azione per l’economia circolare, e anche della nuova agenda volta ai diritti dei consumatori. Sulla proposta erano quindi già presenti degli aspetti, in programma (che poi l’accordo avrebbe avuto), inerenti alle iniziative legislative suddette, e non solo.

Nell’accordo si inquadra anche nell’ambito di altre iniziative legislative, volte alla promozione del consumo sostenibile. È il caso del Regolamento sulla Progettazione Ecocompatibile (che ha lo scopo di promuovere la produzione di beni che siano riparabili). Così come della Direttiva sul conferimento di poteri ai consumatori, per la transizione verde. Lo scopo di quest’ultima, è quello d’incrementare il potere decisionale d’acquisto dei consumatori, per scelte più consapevoli secondo la realizzazione di un obiettivo di sostenibilità, nell’interesse comune.

Per altri articoli a tema giuridico, torna alla Home.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Latest from Blog