Minaccia grave, secondo una pronuncia della Corte di Cassazione sezione penale, sentenza n. 3115/2024, il giudice ha il dovere di valutare alcuni elementi chiave come espressioni verbali utilizzate, tenore e contesto delle stesse ma anche tipologia di lesioni e tutto quanto possa costituire nei fatti pregiudizio per un soggetto.
Il caso in esame
La Corte d’appello di Genova ha confermato la condanna di A.A. per minaccia, con aggravante, pronunciando la sentenza il 7 marzo 2023. A.A. ha presentato un ricorso per cassazione attraverso il suo difensore, Avv. Luca Rizzo, basato su sette motivi specifici, tra cui vizi di motivazione e violazioni di legge processuale.
I primi due motivi sollevati riguardano la presunta carenza e contraddittorietà delle dichiarazioni dei testimoni C.C., B.B. e D.D., sottolineando l’utilizzo di una prova inutilizzabile, la testimonianza de relato del figlio del teste B.B., mai ascoltato in dibattimento.
La difesa, con il terzo motivo, chiede al Collegio di sollevare una questione di legittimità costituzionale riguardo alla procedibilità d’ufficio per il reato di minaccia grave, in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione e il principio di ragionevolezza.
Sottolinea che altri reati più gravi sono ora procedibili solo su querela, rendendo discutibile la procedibilità d’ufficio per il reato di minaccia grave, soprattutto considerando che la persona offesa ha dichiarato in udienza di voler ritirare la querela.
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Minaccia grave e responsabilità, altri motivi di ricorso
Ancora, la difesa, con il quarto motivo, contesta la motivazione riguardante il possesso dell’arma durante l’incidente, poiché solo due testimoni affermano di aver visto l’imputato con un coltello, mentre il terzo lo smentisce.
Con il quinto motivo, si eccepisce il mancato ricorso all’articolo 131-bis del codice penale, sottolineando l’assenza di offensività nel comportamento dell’imputato. Con il sesto motivo, si solleva il vizio motivazionale riguardante la recidiva, poiché i precedenti dell’imputato riguardano contravvenzioni, non delitti, e il reato è stato commesso durante una misura alternativa.
Il settimo motivo contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti e la determinazione della pena, sostenendo che i giudici abbiano valutato in modo inadeguato gli elementi positivi, come l’occasionalità del litigio e la minimizzazione dell’episodio da parte della persona offesa. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre la difesa ha depositato delle note conclusive.
Motivi della decisione
I motivi primo e quarto della decisione, esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, sono manifestamente infondati poiché il ricorrente ha riproposto questioni già discusse in appello e respinte dalla Corte territoriale con una motivazione priva di vizi logici.
La Corte d’appello ha sottolineato che la responsabilità dell’imputato si basa sulle dichiarazioni della persona offesa e del teste D.D., entrambe convergenti, mentre le dichiarazioni dell’imputato non sono supportate da prove.
La corte ha valutato la testimonianza del figlio di B.B. nel contesto generale delle prove senza attribuirle un peso privilegiato. Inoltre, la corte ha spiegato che le regole per valutare le dichiarazioni della persona offesa sono diverse da quelle dei testimoni, sottolineando l’importanza di verificare la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del racconto.
Infondatezza del secondo motivo di ricorso e successivi
Il secondo motivo si dichiara manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che, secondo la legge (articolo 195, comma 3, codice di procedura penale), le dichiarazioni de relato non sono considerate inutilizzabili quando non è stata richiesta l’audizione del testimone principale.
Questo è un principio giuridico che si deve applicare indipendentemente dalla motivazione della decisione del giudice di merito. Inoltre, la difesa ha erroneamente attribuito un peso eccessivo alla testimonianza del figlio di B.B., mentre la Corte d’appello ha valutato equilibratamente tutte le prove disponibili, incluso il mancato riscontro delle dichiarazioni dell’imputato. La censura difensiva è stata considerata aspecifica e priva di fondamento, in quanto non ha illustrato l’incidenza dell’eliminazione del presunto elemento a carico sulla prova complessiva del caso.
Il terzo motivo si considera manifestamente infondato. La difesa ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardo alla procedibilità d’ufficio del reato di minaccia, contrastando questa disposizione con l’articolo 3 della Costituzione e il principio di ragionevolezza.
La difesa ha sottolineato che altri reati più gravi sono ora procedibili solo su querela, rendendo discutibile la procedibilità d’ufficio per il reato di minaccia. Tuttavia, la Corte ha respinto questa argomentazione, ritenendo che il regime di procedibilità a querela per altri reati non implica necessariamente una violazione della Costituzione o del principio di ragionevolezza nell’applicazione della procedibilità d’ufficio per il reato di minaccia.
Minaccia grave e analisi della definizione da parte della giurisprudenza
Secondo la costante giurisprudenza del Giudice costituzionale, il legislatore ha un’ampia discrezionalità nella disciplina degli istituti processuali, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza. Tuttavia, l’esame della norma censurata non mostra un’evidente irragionevolezza, rendendo la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, soprattutto considerando la minore offensività del reato di minaccia rispetto ad altri reati.
La Corte ha chiarito che il concetto di “minaccia grave” nel codice penale include il turbamento psichico causato alla vittima, e la valutazione della gravità della minaccia spetta al prudente apprezzamento del giudice. Pertanto, il tentativo del ricorrente di minimizzare la portata offensiva del reato di minaccia è messo in discussione dalla giurisprudenza consolidata sulla questione.
Conclusioni
Il quinto motivo si dichiara inammissibile per mancanza di specificità. La Corte ha sottolineato che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa delle modalità della condotta e dell’entità del danno o del pericolo, e la sentenza impugnata ha razionalmente considerato l’iniziativa aggressiva dell’imputato e la presenza del coltello.
Ancora, il sesto motivo si considera inammissibile perché la conclusione della Corte territoriale non presenta illogicità, specialmente considerando la commissione di un delitto durante una misura alternativa.
Il settimo motivo si ritiene inammissibile perché la sentenza impugnata ha motivato in modo razionale il diniego delle circostanze attenuanti e la determinazione della pena, e il sindacato di legittimità su questo punto è limitato. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Per riassumere
Dal caso in esame apprendiamo che la Corte conferma la valutazione della gravità della minaccia come compito del giudice di merito, che considera il tenore delle espressioni verbali e il contesto. Le obiezioni difensive sulla minore offensività del reato di minaccia si respingono, sottolineando la portata offensiva nel caso specifico, dove il ricorrente ha agito in modo aggressivo durante una misura alternativa, usando un coltello per rendere più incisiva la minaccia.