Dati e novità del Processo penale telematico

Aprile 5, 2024
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Il Processo penale telematico ha tratto le proprie origini dall’emergenza sanitaria. Con esso, si è cercato un mezzo che facesse da supporto all’avvocatura, nell’espletamento delle proprie attività. Del resto, con l’emergenza sanitaria, erano subentrati provvedimenti limitativi dell’accesso agli uffici giudiziari, e in particolare alle rispettive segreterie e cancellerie.

Non essendo possibile l’ingresso fisico nei locali, nello stesso periodo, si è pensato così di creare e mettere a disposizione dei professionisti uno specifico software per il deposito telematico, il quale non ha mancato d’esplicare la propria utilità anche in seguito alla fase emergenziale della pandemia.

Volendo quindi depositare un atto telematicamente, vi è un procedimento da seguire. In particolare, vi sono degli atti predeterminati che dovranno essere depositati per il tramite del portale dei depositi penali. Mentre, tutti gli altri atti, possono essere depositati attraverso PEC. Si è creato, dunque, una sorta di “binario parallelo” (come in dottrina è stato definito) per il deposito degli atti, permanendo, allo stato attuale, la reintegrata modalità di deposito effettuato sul posto.

Quali atti possono essere depositati telematicamente

Il deposito telematico, il quale avviene a norma dell’art. 24, comma 1, DL 137/2020, riguarda, ai sensi del comma 2, atti quali: la denuncia (ex art. 333 del Codice di Procedura Penale); la querela (ex art. 336 c.p.p. e procura speciale); l’istanza di opposizione all’archiviazione (ex art. 410 c.p.p.); la nomina del difensore, così come la rinuncia o la revoca del mandato (ex art. 107 c.p.p.).

La procedura di deposito riguardante il Processo penale telematico

In quadriamo adesso la procedura attinente il deposito, a riguardo del Processo penale telematico. Il relativo regolamento è quello emanato dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA), organo del Ministero della Giustizia. Il documento che costituisce l’attuale base giuridica è il Provvedimento DGSIA del 24 febbraio 2021.

In esso si stabilisce che l’atto procedimentale depositato sia in formato PDF, che sia ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale senza alcun tipo di restrizione, e che sia sottoscritto con firma digitale, nei formati PAdES o CAdES. In merito alla trasformazione documentale, si esclude per via categorica la scansione di immagini (come precisato, dovrà trattarsi della riproduzione in formato testuale), e inoltre non si può procedere per essi con operazioni di selezione e copia di parti.

Si potrà quindi riprodurre il documento cartaceo, ma la copia dovrà essere fedele all’originale nei contenuti, e la trascrizione dovrà restare in formato testo. Tuttavia, viene fatta un’importante eccezione, importante anche sul piano quantitativo, poiché, a parte l’istanza d’opposizione all’archiviazione, per gli altri atti è possibile scannerizzare l’originale analogico del documento.

Nella procedura, era già subentrata la Nota del DGSIA dell’11 febbraio 2021, con la quale si è stabilità d’allegare il cd. “Atto abilitante” alla nomina dei difensori, ai fini dei procedimenti in fase d’indagini preliminari. Tale Atto abilitante consiste in un atto nel quale risulti la conoscenza del procedimento a carico dell’assistito, o nel quale risulti l’indicazione del soggetto parte offesa. L’Atto abilitante dovrà inoltre disporre dell’apposizione in calce del numero di registro, ma per esso la firma digitale non è obbligatoria.

L’alternativa: i depositi effettuati tramite Pec

I depositi effettuati a mezzo Pec, quindi al di fuori del portale per il deposito telematico degli atti, è l’alternativa operativa verso la quale si dirama l’istituto del Processo penale telematico. Ad esserne riguardati, tutti gli atti, i documenti e le istanze, di tipologie diverse da quelle in precedenza indicate per il deposito telematico, possono essere depositati con invio proveniente dall’indirizzo Pec, a condizione che tale indirizzo sia registrato regolarmente nel Registro generale degli indirizzi certificati.

Il Registro da ultimo citato è quello previsto dall’art.7 del regolamento, a sua volta previsto dal Decreto ministeriale n.44/2011 (del 21 febbraio 2011). Avverrà pertanto un deposito, rivolto ai recapiti Pec degli uffici giudiziari di destinazione, che sono quelli indicati nel provvedimento emanato dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. L’elenco degli indirizzi viene quindi pubblicato sul portale per i servizi telematici.

La previsione di detta modalità si è rivelato un indice della frammentazione cui è andato incontro l’intero sistema. Sono state necessarie diverse precisazioni, da parte del Legislatore, nella definizione degli atti, per i quali, effettivamente, possa ricorrere la suddetta modalità di registrazione. Un interrogativo ha riguardato la possibilità di procedere in tal senso per le impugnazioni. Si tratta, in ogni caso, di una facoltà e non di un obbligo, quella di procedere per detta via.

Le precisazioni intercorse da parte del Legislatore per le impugnazioni

Si è precisato come l’atto non sia valido, ai fini del deposito, qualora manchi della firma digitale del legale difensore, così come anche in diverse altre ipotesi. Una di queste si verifica nel momento in cui l’atto impugnativo comprende degli allegati, e questi ultimi non vengano trasmessi. O manchino della sottoscrizione digitale dalla quale risulti la conformità rispetto agli originali. Oppure, altra ipotesi d’invalidità di registrazione per il Processo penale telematico, quella in cui l’atto sia trasmesso da un recapito Pec non presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

Ancora, può verificarsi l’ipotesi in cui l’atto d’impugnazione processuale venga trasmesso da un recapito Pec che, pur essendo presente nel suddetto Registro generale, non sia comunque intestato al difensore della parte in causa. Vi è infine l’inammissibilità per il caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata differisce dall’indirizzo indicato per l’ufficio dal quale proviene il provvedimento d’impugnazione del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. È anche il caso in cui l’indirizzo di posta differisca da quello indicato per il tribunale, nell’ambito della richiesta di riesame, o appello contro delle ordinanze riguardanti misure cautelari personali o reali.

Altro chiarimento proveniente da Legislatore, è quello concernente l’orario di deposito. Quest’ultimo è coincidente con lo spirare del giorno di riferimento, non facendo fede l’orario di segreteria o di cancelleria. La precisazione, sebbene facesse riferimento, in apparenza, ad un aspetto meramente formale, si è rivelata in realtà di molta importanza. Per i termini attinenti al deposito, infatti, vi era stata una proliferazione di teorie interpretative, le quali avevano di fatto reso la materia ancora più complessa.

Gli ultimi dati riscontrati per il sistema

Si sono avuti, nel corso dell’ultimo anno, 678.000 depositi di atti, con il sistema del Processo penale telematico. La media giornaliera è molto alta, con circa 50.000 depositi di atti giudiziari. Per il sistema, attualmente vi sono 100 atti per i quali il deposito è obbligatorio, ma si riscontra anche una più accentuata dimestichezza nei confronti del deposito telematico.

Non è stato un caso che il deposito effettuato dai legali difensori penalisti (sempre per via telematica), si sia incrementato di ben il 75%. Ad incidere poi sul crescente ricorso al sistema telematico, l’abilitazione al deposito concessa da ultimo agli ausiliari del magistrato. Oltre che per gli atti processuali, per quel che attiene alle notizie di reato si riscontrano, sul relativo portale, 3 mln di atti depositati, con una media giornaliera ancora più vertiginosa, pari a 230.000 unità. In base ai nuovi sviluppi, nel giro di meno di un mese si potranno depositare anche file multimediali, di tipo video e audio.

L’ostacolo al pieno sviluppo del nuovo processo penale telematico

Un ostacolo al pieno sviluppo del processo penale telematico, così per come previsto in sede legislativa, si ha nella carenza di funzionalità dell’applicativo con il quale vengono generati i provvedimenti nativi digitali. L’infrastruttura è stata ridotta, dai 26 applicativi di partenza, conteggiando quelle app utilizzate anche solo localmente o per singolo distretto, a tre soli sistemi centrali.

Abbiamo, rispettivamente, il Portale notizie di reato, Portale Avvocati, e App. Un quadro molto esauriente dell’attuale stato del sistema è stato tracciato in occasione del recente incontro dal titolo ChatGPT, Giurimatrix e Gemini, in occasione del IV Congresso internazionale sulla Giustizia predittiva, incontro organizzato dal Centro Studi Diritto Avanzato, di Luigi Viola. Oltre alla riduzione degli applicativi e al conseguente accentramento di funzioni, eseguito con l’obiettivo di migliorare la funzionalità del sistema, sono stati riportati diversi altri dati interessanti.

Si stima, in particolare, che i tempi di trasmissione per ogni atto equivalgano a 30 secondi circa. È stato dunque riscontrato un notevole aumento d’efficienza, sebbene ancora non vi sia quell’uniformità di processo, la quale costituisce comunque l’obiettivo. Insieme all’istituzione di un fascicolo digitale integrale. Quel che serve si riconduce ad un’ampia base di dati, che siano opportunamente strutturati (anche se resta da stabilire il “come”). È quanto previsto dal progetto Data-lake, di cui si trova conferma nel nuovo PNRR.

I “sistemi di conoscenza”

Entro la fine del 2026, si prevede la realizzazione di 6 sistemi di conoscenza: Sistema di anonimizzazione delle sentenze civili e penali; Sistema di gestione integrato; Sistema di gestione e analisi dei processi civili; Sistema di gestione e analisi dei processi penali; Sistema di statistiche avanzate sui processi civili e penali; Sistema automatizzato di identificazione del rapporto vittima-colpevole del reato. Il 15 febbraio scorso è stato approvata la Relazione sullo stato d’attuazione del PNRR, dalla Cabina di regia. Sulla base della relazione si evince un avanzamento della digitalizzazione nei tempi, malgrado le difficoltà riscontrate nell’implementare il processo (aspetto anch’esso richiamato nell’elaborato).

La disciplina del Processo penale e civile telematico

Il 24 novembre 2023, una prima versione degli applicativi del PPT (Processo penale telematico). Si è trattato, ad ogni modo, di una fase sperimentale. In data 30 dicembre 2023 si è comunque pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia n.217. Decreto che riporta l’intera disciplina del Processo penale e civile telematico. Nel medesimo, vengono individuati gli atti per i quali il deposito avviene per via esclusivamente telematica, insieme agli uffici competenti. Per tutti gli atti non citati nel provvedimento, si ricorre ad una doppia possibilità di registrazione, in parallelo, tra deposito effettuato telematicamente e tramite Pec. Una doppia modalità che è transitoria, e riguarda il periodo fino a dicembre 2024.

Nel frattempo, sono in corso d’adozione delle tecniche ben determinate per lo svolgimento del Processo penale telematico, oltre che del Processo civile telematico.

Il Processo penale telematico e future integrazioni con l’IA

Una tematica che preme particolarmente ai giuristi, è un futuro in cui la digitalizzazione dovrà intrecciarsi, per forza di cose, con sistemi d’intelligenza artificiale. In questi casi, quali saranno le garanzie processuali, nell’ambito di un procedimento penale? Aspetto che riguarda, ovviamente, anche un procedimento di natura civilistica.

Si dubita, da un lato, che la difesa in giudizio venga messa nelle condizioni di individuare gli elementi inseriti negli algoritmi dell’intelligenza artificiale. In base alle risultanze degli atti depositati, qualora sia l’intelligenza artificiale a fare da padrona nella gestione del processo, ci potranno essere ripercussioni anche sul diritto al contraddittorio, estremamente rilevante in sede penale.

Una problematica del genere è stata avanzata dal giurista Giorgio Spagher. Anche il magistrato Alfredo Consenza è intervenuto sul tema, facendo riferimento all’obbligo per il giudice del processo penale, di addivenire ad una previsione della condanna sulla base di una “ragionevole probabilità”. Così come può influire nel giudizio un caso di recidiva o meno. Come il magistrato Consenza afferma, la dottrina si interroga già sul fatto se la probabilità suddetta possa trarsi su basi probabilistiche, e su quale sarebbe eventualmente il ruolo dell’IA.

Le implicazioni di un ipotetico sistema fondato sull’IA

Ecco perché ogni uso dell’IA, in sede processuale, dovrà essere ponderato con il tema delle garanzie. In pratica, i dati, qualora vengano presentati da un’intelligenza artificiale, sarebbero oggetto di una operazione che dovrebbe avvenire in totale trasparenza. In modo che tutte le parti possano essere a conoscenza, oltre che degli atti processuali, anche di come gli stessi possano essersi formati. Il che implica la comprensione degli algoritmi, e anche di come vengano categorizzati i cluster nei database di dati. Anche un altro magistrato, Valerio De Gioia, consigliere della Corte d’Appello, si è interrogato sull’eventualità che si integrino sistemi di IA per il supporto alle decisioni del giudice penale. Per De Gioia, il processo non assumerebbe una rilevanza in termini di concorso alla formazione della decisione finale (in materia di colpevolezza o innocenza dell’imputato). Ma piuttosto inciderebbe sull’applicazione di misure cautelari e sull’assegnazione o meno di sconti di pena.

Il giudice, in quel caso, potrebbe decidere diversamente rispetto ai risultati derivanti dall’automazione, ma in quel caso necessiterebbe di un rafforzamento della motivazione. Mariangela Di Biase, vicepresidente dell’AIGA, ha osservato come siano necessari sia una legislazione chiara in merito, sia una parità tra accusa e difesa, che vengano poste comunque, a prescindere dall’IA, sullo stesso piano.

La migrazione dei dati nelle intercettazioni

Un’altra questione attinente al Processo penale telematico, è quella dei dati risultanti dalle intercettazioni. L’archivio per le intercettazioni è stato attivato a partire dal 1 marzo scorso, dopo la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 21 febbraio. Con quest’ultima è stato dato parere positivo al terzo decreto attuativo inerente alla nuova infrastruttura per le intercettazioni.

Di conseguenza, a partire dal 1 marzo, è iniziata la migrazione graduale di dati, relativi alle intercettazioni, dalle procure alle quattro sale server interdistrettuali. Non solo, ma è stata altresì intrapresa la procedura volta all’acquisizione di nuovi dati, la quale durerà fino al 28 febbraio 2025. Si realizza in questo modo quello che è il terzo step per realizzare le “infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni”.

Obiettivo che trova il proprio fondamento giuridico nel Decreto Legge n.105/2023, art. 2. Provvedimento convertito, con alcune modifiche, nella Legge n.137/2023. Prima del terzo e ultimo decreto attuativo ministeriale, del quale si è parlato, erano subentrati gli altri due. Decreti che pure hanno definito delle tappe fondamentali del progetto. Il primo, ha riguardato l’obiettivo d’individuare le infrastrutture digitali interdistrettuali, oltre che a definire quelli che sono i requisiti tecnici volti alla gestione dei dati. Si parla di requisiti, per l’ultimo punto, grazie ai quali si assicura la veridicità, l’integrità e la riservatezza dei dati. Ciò relativamente alla modalità di conferimento e al loro ripristino.

I dati sulle intercettazioni, in definitiva, saranno distribuiti fra i quattro server visti in precedenza. Ognuna delle procure verrà assegnata ad un server, a seconda della loro prossimità in termini di distanza fisica dal medesimo. Laddove il server più vicino non dovesse essere disponibile, si farà sempre riferimento alla prossimità sul piano geografico. Quindi con l’individuazione del server che viene subito dopo, su questa scala.

Processo penale telematico e impugnazioni

Riguardo alla materia delle impugnazioni, la strada da percorrere è stata preannunciata dall’art. 11, comma 7, della Riforma Cartabia. Ciò seppur con uno slittamento dei tempi, dato dal Decreto “milleproroghe” (il n. 215 del 2023). Tale provvedimento ha incluso, tra le varie proroghe, anche quella, per l’appunto, riguardante l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, per la parte trattante le impugnazioni.

La proroga ha valore fino alla data del 30 giugno prossimo, con le udienze di natura penale che si svolgeranno tanto in camera di consiglio che da remoto. I processi, d’altronde, hanno la propria durata, ed un’interruzione delle predette modalità, per accogliere fin da subito la nuova modalità per le impugnazioni, con il nuovo Processo penale telematico, avrebbe creato, come precisato dallo stesso Legislatore, vari intoppi per il sistema. In concreto, degli accavallamenti, delle duplicazioni di procedure, fino a mandare in tilt l’intero sistema giudiziario penale.

Del resto si attende ancora il varo dei decreti attuativi sulle nuove modalità per redigere gli atti, per il loro deposito, e per espletare le comunicazioni relative al processo (sempre in virtù di quanto disposto a proposito del Processo penale telematico, D.Lgs. n. 150/2022.

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