Assegno di mantenimento, la Corte di Cassazione con sentenza numero 35296 del 2023 ha specificato che
“deve qui ricordarsi il consolidato principio affermato da questa Corte secondo il quale grava sulla parte che chiede lโaddebito della separazione lโonere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre รจ onere di chi eccepisce lโinefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di determinazione dellโintollerabilitร della convivenza provare le circostanze su cui lโeccezione si fonda, vale a dire lโanterioritร della crisi matrimoniale”.
Sulla base di quanto appena affermato, pertanto, il coniuge responsabile delle condotte citate deve dimostrare che l’infedeltร รจ emersa durante un deterioramento preesistente dei rapporti, in una situazione caratterizzata da una convivenza solo formale.
Ad esempio, nel caso di allontanamento dalla casa coniugale, รจ necessario dimostrare che sia stato causato dal comportamento dell’altro coniuge. Nella sola infedeltร , occorre provare l’assenza di un legame causale tra tradimento e crisi matrimoniale.
ย
Il caso
Il Tribunale di Roma ha inizialmente pronunciato la separazione dei coniugi B.B. e A.A., assegnando la casa coniugale a B.B. e stabilendo un assegno di mantenimento, di euro 700, per A.A.
Successivamente, in seguito all’appello di B.B., la Corte di Appello di Roma ha ribaltato la decisione, addebitando la separazione alla moglie A.A. e revocando l’assegno di mantenimento precedentemente concesso.
La Corte ha basato la sua decisione sulla constatazione che la crisi coniugale era principalmente causata dall’infedeltร di A.A. e non da un’altra prima crisi preesistente e precedente a un grave incidente che aveva costretto B.B. su una serie a rotelle.
Da un’analisi piรน approfondita del rapporto coniugale, emergeva che ancora prima di questo drammatico episodio, i due coniugi erano in crisi a causa di alcune sgradite pratiche sessuali che B.B. pretendeva da A.A. e che avevano costretto quest’ultima a rivolgersi a uno specialista. A seguito di questo episodio perรฒ, la convivenza tra B.B e A.A. continua per altri 8 anni.
A.A. ritenendo ingiusta la pronuncia, ha quindi presentato un ricorso per cassazione contro questa decisione, che รจ stato discusso in udienza camerale il 15 novembre 2023.
Ricorso della ricorrente, le motivazioni
Secondo la ricorrente, ci sono ben 4 ragioni che dovrebbero essere sufficienti a consentire la modifica della pronuncia.
Con il primo motivo di ricorso, A.A. contesta la sentenza d’appello per aver presunto la riappacificazione dei coniugi senza considerare altre circostanze, come la separazione di fatto e l’uso di messaggi su WhatsApp come prova dell’affectio coniugalis, nonostante fossero successivi alla separazione dalla casa coniugale.
Invece, con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente contesta l’interpretazione soggettiva del giudice d’appello riguardo alla presunta riappacificazione dei coniugi, sottolineando la protrazione della convivenza per otto anni dopo un grave infortunio senza valutare adeguatamente le specifiche circostanze della decisione della ricorrente di vivere da separata in casa, inclusi i disagi personali legati alla richiesta di pratiche sessuali indesiderate da parte del marito.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omessa valutazione di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente contesta che la Corte d’appello non abbia considerato la mancata contestazione da parte del marito riguardo alle pretese vessatorie di pratiche sessuali sgradite, nรฉ l’ammissione delle stesse da parte sua, che aveva definito “non anormali”. Inoltre, lamenta l’omissione del fatto che il comportamento del marito l’avesse spinta ad abbandonare il letto coniugale e vivere separatamente in casa.
Altri motivi di ricorso
Nel quarto e ultimo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la presunta violazione dell’art. 2697 c.c. e il presunto travisamento del contenuto della prova testimoniale fornita da C.C. (fratello), in relazione agli articoli 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e 5.
La parte contesta che la sentenza impugnata abbia concluso che non ha soddisfatto l’onere della prova sul persistere della crisi coniugale dopo una determinata data, trascurando di considerare che dalla testimonianza del fratello รจ emerso che le dispute tra i coniugi per motivi sessuali erano iniziate prima di quanto affermato dalla corte. Infine, si precisa che i motivi possono essere esaminati insieme in quanto sono collegati e si ritiene che siano infondati.
Assegno di mantenimento, spetta al coniuge infedele provare la preesistenza della crisi
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la parte che chiede l’addebito della separazione deve provare la condotta e la sua efficacia causale nell’intollerabilitร della convivenza, mentre spetta a chi contesta l’inefficacia dei fatti dimostrare l’anterioritร della crisi matrimoniale.
La Corte di merito ha evidenziato che la moglie si era allontanata dalla casa familiare e aveva intrapreso una relazione extraconiugale, comportamenti che possono determinare l’addebito della separazione, a meno che il coniuge non dimostri una giusta causa o l’inefficacia di tali comportamenti sulla crisi coniugale. Inoltre, la prova deve dimostrare che l’allontanamento รจ stato causato dal comportamento dell’altro coniuge e che non vi sia un nesso causale tra infedeltร e crisi coniugale.
Leggi anche —> Socio lavoratore di Srl e contribuzione previdenziale
Assegno di mantenimento, le motivazioni della corte di Appello
La Corte d’appello ha fornito una motivazione dettagliata per la sua decisione, spiegando perchรฉ riteneva che i comportamenti della moglie non fossero collegati a una crisi matrimoniale pregressa. Ha considerato diversi elementi di prova, inclusi messaggi chat che indicavano rapporti affettuosi tra i coniugi e il rimorso della moglie per i suoi atti, oltre alla testimonianza del fratello della ricorrente che mostrava sorpresa per la sua decisione di lasciare il marito.
La Corte ha anche respinto l’argomento della non contestazione, notando che il marito aveva contestato solo in parte le affermazioni sulla convivenza dopo un certo periodo, presentando le sue difese nel processo di merito. Fondamentalmente, la Corte ha osservato che, anche ammettendo una crisi precedente, la ricorrente non ha dimostrato che questa crisi continuasse oltre al grave infortunio del marito e per i successivi otto anni, durante i quali i coniugi continuarono a vivere insieme.
Le censure avanzate sono considerate inammissibili in quanto cercano di contestare il ragionamento giuridico e la valutazione delle prove da parte della Corte d’appello, mirando essenzialmente a ottenere una revisione del giudizio di merito.
ร importante ricordare che il giudice del merito ha il compito di interpretare e valutare le prove, scegliendo quali considerare attendibili e valide per giungere a una decisione. In sede di legittimitร , non รจ possibile sindacare il peso attribuito a determinate prove rispetto ad altre, nรฉ รจ ammissibile contestare la valutazione complessiva delle prove presentata nella sentenza impugnata. Pertanto, il ricorso รจ respinto.
Conclusioni
Il ricorso รจ rigettato e la ricorrente รจ condannata a pagare al controricorrente le spese del giudizio di legittimitร , stabilite in euro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre al 15% di spese forfettarie e agli accessori di legge. ร previsto che la ricorrente principale versi anche l’ulteriore importo del contributo unificato.