Terrorismo: qualificazione del reato e differenze con il danneggiamento

Gennaio 23, 2024
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terrorismo

Secondo la recente sentenza della Cassazione penale n. 49792/2023, affinchรฉ si possa parlare di terrorismo รจ essenziale che la sua finalitร  non sia limitata a un fenomeno meramente psicologico, ma si materializzi in unโ€™azione che sia idonea a realizzare seriamente i fini tipici previsti dalla norma.

Per comprendere come si sia giunti a questo risultato, giova riassumere brevemente quanto avvenuto nei fatti esaminati dalla Cassazione, che traggono origine nella condotta di un uomo, ritenuto responsabile penalmente per avere compiuto alcuni atti finalizzati a danneggiare una tensostruttura di un centro vaccinale, con applicazione di fuoco mediante il lancio di alcune bottiglie incendiarie.

Il comportamento รจ stato condotto con finalitร  di terrorismo, considerato che รจ stato in grado di ostacolare o rallentare la campagna vaccinale relativa alla propagazione del virus Sars Covid, allโ€™epoca in pieno svolgimento.

In sede di appello la sentenza รจ tuttavia stata riformata ritenendo insussistente la finalitร  di terrorismo e riconducendo cosรฌ la condotta dellโ€™imputato nel novero del danneggiamento ex art. 635, secondo comma, n. 1, c.p.

Il procuratore generale avanza tuttavia ricorso in Cassazione, con gli ermellini che โ€“ esaminata la vicenda e le motivazioni del ricorso โ€“ optano per confermare i risultati cui erano giunti i giudici in sede di appello.

Cosรฌ facendo, i giudici della Suprema  Corte rammentano che, come sancito da consolidata giurisprudenza di legittimitร , per configurare l’aggravante della finalitร  terroristica, ex art. 270-sexies c.p., non sia sufficiente il compimento di una qualsiasi azione politica violenta, poichรฉ รจ necessario che il comportamento sia potenzialmente idoneo a โ€œcreare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettivitร  e sia rivolta ad organi di vertice delle istituzioni o di rilievo costituzionale, in funzione del tentativo di sovvertimento dell’assetto costituzionale o di rovesciamento del sistema democraticoโ€ (cosรฌ Cass. pen., Sez. I, 27 ottobre 2020, n. 36816).

Come si qualifica il reato di terrorismo

Dunque, per poter configurare l’aggravante della condotta terroristica non รจ sufficiente che il soggetto agente abbia intenzione di recare un grave danno al Paese, ma รจ invece necessario che il comportamento sia in grado di determinare la possibilitร  concreta, per la natura e per il contesto obiettivo dell’azione e degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati, che esso si verifichi nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, che possa ripercuotersi sulle caratteristiche di vita e sulla sicurezza dell’intera collettivitร  posto che, solamente in presenza di dette condizioni, lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni.

Per i giudici della Suprema Corte i giudici di merito avrebbero correttamente valutato tali principi, soffermandosi congruamente sul fatto che non รจ sufficiente che lโ€™agente abbia la sola intenzione di arrecare un grave danno, ma che occorra invece che il suo comportamento crei la possibilitร  concreta, sul piano oggettivo, che esso si verifichi, secondo lo schema di un evento di pericolo concreto, da valutarsi alla stregua del criterio della prognosi postuma.

In altri termini, proseguono gli ermellini, la finalitร  terroristica non puรฒ limitarsi a un fenomeno esclusivamente psicologico, ma deve invece materializzarsi in un’azione seriamente capace di realizzare i fini tipici descritti dalla norma.

Perchรฉ รจ esclusa la potenzialitร  offensiva della condotta

Ora, nella fattispecie oggetto di esame da parte della Cassazione, per i giudici era da escludere la potenzialitร  offensiva della condotta, considerati i pochi mezzi usati, il fatto che solo una delle bottiglie รจ scagliata a terra a contatto con la struttura, e ancora la marginalitร  della zona in cui รจ lanciata la bottiglia incendiaria. Elementi che per i giudici di legittimitร  non erano tali da poter attribuire al gesto dellโ€™uomo una portata distruttiva dell’intera struttura o di una sua parte essenziale ai fini della sua funzionalitร .

Inoltre, per i principi su cui ci si รจ soffermati era anche da escludere che il comportamento dellโ€™uomo avesse cagionato un danno grave allo Stato, considerato che l’eventuale rallentamento della campagna vaccinale in piena pandemia non si รจ verificato, determinandosi invece un mero intensificarsi della sorveglianza. Ne deriva che l’azione non poteva avere alcuna portata distruttiva per la struttura colpita e non era nemmeno in grado di mettere a repentaglio l’incolumitร  di nessuna.

Peraltro, concludono i giudici di Cassazione, l’assenza di un danno grave per lo Stato ha fatto sรฌ che risulti superflua la verifica se il comportamento fosse idoneo a conseguire lo scopo alternativamente previsto dall’art. 270-sexies del Codice Penale, cioรจ l’intimidazione della popolazione, il costringimento dei pubblici poteri a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto e la destabilizzazione o la distruzione di strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali del Paese.

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