Stipendio durante le ferie: non può essere diverso da quello del periodo lavorativo

Gennaio 24, 2024
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stipendio

Con la sentenza n. 35146/2023 la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, chiarisce che lo stipendio che viene erogato durante il periodo delle ferie deve essere uguale a quello corrisposto nel periodo lavorativo, poiché una diminuzione della retribuzione potrebbe essere elemento tale da dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie.

Proviamo di seguito a riassumere la vicenda che ha riguardato alcuni lavoratori dipendenti di una società ferroviaria.

La decisione in Appello: confermata la sentenza dei giudici di prime cure

Cominciamo con il ricordare come la Corte di appello di Milano avesse confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, accogliendo il ricorso dei macchinisti della società ferroviaria, aveva accertato il diritto al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dei compensi che a loro sono spettati a titolo di incentivo per l’attività di condotta oraria, di attività di riserva e dei compensi dell’assenza dalla residenza, condannando la società al pagamento degli importi calcolati per ciascun dipendente.

Nel far ciò la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione che, in relazione alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ha ritenuto sussistente una nozione europea di retribuzione che “comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni  e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore”.

Il giudice di appello ha poi verificato anche che la retribuzione erogata in via ordinaria durante il servizio comprendeva le indennità variabili richieste. La società ferroviaria, invece, includeva nella retribuzione erogata durante le ferie la parte fissa e l’indennità di turno, rimanendo invece esclusi gli altri compensi, anche se erogati non contestualmente in maniera continuativa, quali gli incentivi per attività di scorta e di riserva, anche se sono connessi alla prestazione delle attività proprie previste dal CCNL come lavoro effettivo.

In altri termini, i giudici hanno ritenuto che tali indennità siano da considerarsi come tipiche della mansione di macchinista.

Uno stipendio diverso potrebbe dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie

 La Corte di appello ha poi richiamato l’art. 7 della direttiva 2003/88, già interpretata dalla Corte di Giustizia, secondo cui occorre verificare se lo stipendio corrisposto possa o meno costituire una dissuasione dal godimento delle ferie e come in tale prospettiva abbia accertato che una sensibile diminuzione è effettivamente idonea a dissuadere dal beneficiarne.

Il giudice di appello ha poi condiviso la motivazione contenuta nella pronuncia di primo grado, la quale aveva accertato come lo stretto collegamento tra le indennità chieste e riconosciute e lo specifico status dei lavoratori, potessero farle ritenere assimilabili ad integrazioni collegate alle qualifiche professionali rivestite.

La nozione di stipendio durante il periodo di ferie

La Corte di Cassazione dichiara infondato il ricorso della società ferroviaria contro la decisione del giudice di appello.

Così facendo, rammenta che la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie sia evidentemente influenzata dall’interpretazione data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea fin da alcune note sentenze del 2006 (sentenze Robinson Steele; Schultz-Hoff e altri), la quale assicura al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro. La diminuzione della retribuzione potrebbe infatti essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, per una condizione che finirebbe con l’essere in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione.

Di fatti, ogni incentivo o sollecitazione che risulti finalizzato ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che, invece, si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza.

La Cassazione rammenta poi come le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE abbiano efficacia vincolante, prevalente sull’ordinamento nazionale, e hanno così “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità”.

Le conclusioni

Di tutto ciò si è fatta carico la Corte, che in più di un’occasione ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali (così come l’indennità per il mancato godimento delle ferie), comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.

Ebbene, a tali principi, aggiungono i giudici della Suprema Corte, si è correttamente attenuta la Corte di merito, la quale ha provveduto a verificare la potenzialità dissuasiva dell’eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di valutare anche la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.

Per i giudici di Cassazione, corretta è stata anche la verifica che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non fossero erogati dalla società compensi (l’incentivo per attività di scorta e quello per l’attività di riserva) connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, accertando anche il carattere continuativo della loro erogazione e l’incidenza tutt’altro che residuale sul trattamento economico mensile.

Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della società ferroviaria ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

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