Reato di violenza sessuale configurato per qualsiasi forma di sopraffazione

Gennaio 23, 2024
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violenza sessuale

Con sentenza del 23 novembre 2023, n. 47018, la Cassazione Penale, sez. III, ha indicato che lโ€™induzione necessaria ai fini della configurabilitร  del reato di violenza sessuale non puรฒ identificarsi solo con la persuasione subdola, ma si estrinseca invece in qualsiasi forma di sopraffazione nei confronti della vittima, che, a causa della sua condizione di inferioritร , soggiace al volere dellโ€™autore della condotta.

Proviamo a ricostruire in brevitร  i fatti e, di conseguenza, quali sono state le decisioni della Corte Suprema.

I fatti

Con la sentenza del 5 luglio 2022, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale della stessa cittร  che aveva condannato l’imputato, paramedico di una casa di cura privata, alle pene di legge per la violenza sessuale aggravata nei confronti di una paziente, appena uscita da un intervento chirurgico e ancora sotto anestesia, rappresentati da โ€œtoccamenti della zona sovra-pubica e pubica con penetrazione con le dita in vaginaโ€, condannando inoltre la casa di cura, in qualitร  di responsabile civile, al pagamento del risarcimento del danno in solido con l’imputato.

Dinanzi a tale sentenza lโ€™uomo ha avanzato ricorso in Cassazione articolandolo in otto motivi. Tra di essi, lamenta il fatto che le prove sarebbero travisate e che le manovre eseguite sulla persona offesa erano corrette per favorire la minzione spontanea ed evitare il globo vescicale. Censura dunque la tesi secondo cui la donna aveva reso un racconto lucido, che la denunciante aveva un forte interesse patrimoniale nella causa (aveva chiesto 350.000 euro di risarcimento del danno) e insiste sul fatto che la donna avesse mal interpretato la pratica sanitaria proprio a causa dell’anestesia.

La decisione

Per i giudici della Suprema Corte il ricorso dell’imputato รจ nel complesso infondato.

Per comprendere quali sono state le motivazioni della Corte, soffermiamoci innanzitutto sulla prima censura, che riguarda la violazione dell’art. 521 c.p.p.. La stessa Corte ha piรน volte precisato che per aversi mutamento del fatto รจ necessaria una trasformazione radicale della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in maniera tale che si configuri una condizione di incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

Tutto ciรฒ, declinato in materia sessuale e di reati contro la persona, porta a โ€œritenere violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza allorquando si sia passati dalla costrizione all’induzione senza che nella descrizione del fatto ricorressero ambo le ipotesiโ€.

Nel caso in esame, nella contestazione si parla di “costrizione“, mentre la condanna in abbreviato รจ pronunciata per “induzione” a subire atti sessuali, con abuso delle condizioni di inferioritร  fisica e psichica della persona offesa al momento del fatto.

I rilievi della donna

In tale scenario, i giudici di merito hanno accertato che la persona offesa era stata sottoposta a intervento chirurgico nel pomeriggio dell’11 maggio 2017 e aveva trascorso in camera la notte tra l’11 e il 12 maggio. Lโ€™imputato era infermiere di turno e aveva eseguito vari accessi per verificare la spontanea ripresa della minzione. Nell’occasione aveva praticato massaggi in zona pubica e sovra-pubica, penetrandola piรน volte con le dita in vagina.

La donna aveva percepito immediatamente l’abuso, allertando la figlia della signora del letto accanto che faceva la notte per la madre, ma mantenendosi sulle linee generali, domandandole che le fosse messo il catetere (la pratica รจ stata eseguita da altro personale). Si era dunque addormentata e la mattina dopo aveva raccontato il fatto a una sua amica via chat, per parlarne quindi con il medico che era passato per la visita di controllo.

Si era poi confidata con la madre, che aveva chiamato la polizia. Le forze dellโ€™ordine avevano a loro volta parlato con il direttore sanitario che, giร  allertato dal medico, aveva redatto una relazione sull’accaduto. Il giorno successivo aveva infine sporto una formale querela.

La violenza con costrizione fisica

Secondo il primo Giudice non vi era una violenza con costrizione fisica perchรฉ la paziente era allettata, ancora sotto gli effetti dell’anestesia per l’intervento pomeridiano, in condizioni di minorata difesa. Di qui, la qualificazione del fatto come induzione, con una decisione confermata dalla Corte di appello.

Ciรฒ premesso, la Corte ravvisa la presenza di tutti gli elementi costitutivi il reato per cui lโ€™imputato รจ condannato, ovvero

  • le menomate capacitร  intellettive e/o volitive
  • la consapevolezza della menomazione da parte dell’agente
  • l’induzione a subire l’atto sessuale invasivo.

La sopraffazione posta in essere dall’agente

Va poi precisato che l’induzione necessaria ai fini della configurabilitร  del reato non si identifica solamente nell’attivitร  di persuasione subdolamente esercitata sulla persona offesa per convincerla a prestare il proprio consenso all’atto sessuale: si estrinseca infatti in qualsiasi forma di sopraffazione posta in essere dall’agente, anche senza ricorrere ad atti costrittivi ed intimidatori nei confronti della vittima. Vittima che, evidentemente, non potendo opporsi a causa della sua condizione di inferioritร , non puรฒ che soggiacere al volere dell’autore della condotta, divenendo strumento di soddisfazione delle voglie sessuali di quest’ultimo.

In aggiunta a ciรฒ, i giudici sottolineano come la donna aveva subito la condotta violenta nell’ignoranza della pratica medica, di cui aveva acquisito piena consapevolezza solo dopo il confronto con il sanitario il giorno successivo. Da qui la differenza qualificata di potere tra il soggetto passivo e quello attivo, oltre all’attivitร  di strumentalizzazione di tale condizione da parte dell’agente volta ad ottenere la prestazione sessuale, cui la vittima non si sarebbe altrimenti prestata.

Si ritiene infondata anche la censura del secondo motivo, con l’imputato che contesta la condizione di minorata difesa della paziente, sostenendo che la sottoposizione all’intervento chirurgico e la parziale sedazione non integra tale circostanza, rimasta indimostrata.

La condizione di inferioritร  fisica e psichica

La Suprema Corte coglie lโ€™occasione per soffermarsi sulla natura di condizione di inferioritร  fisica e psichica, sancendo che รจ un concetto ampio, che riguarda qualunque condizione di menomazione permanente o transeunte della vittima che sia strumentalizzata a fini sessuali.

A titolo di esempio, integrano questa condizione la disabilitร  mentale, la subdola opera di persuasione o di ricatto morale dell’agente, l’abuso di alcol e stupefacenti.

Per la Suprema Corte, non vi sarebbero ostacoli nรฉ logici nรฉ giuridici per valorizzare la minorata difesa sia per la configurazione del reato, che per l’applicazione dell’aggravante specifica, oltre che per il diniego dell’attenuante del fatto di minore gravitร , che per il diniego delle generiche.

Le dichiarazioni della vittima

Ci si sofferma poi sull’apprezzamento delle dichiarazioni della vittima, elemento fortemente contestato dalla difesa, che sostiene che i gesti del dipendente sarebbero stati fraintesi e che la donna fosse in condizioni di allucinazioni provocate dai farmaci assunti per l’anestesia, Midalozam e Propofol.

Il giudice ha perรฒ ricostruito che le allucinazioni eventualmente provocate sarebbero state sporadiche e non frequenti, che l’abuso era stato perpetrato con quattro accessi nel corso della notte e fino alla mattina, a distanza di otto ore dall’intervento, quando l’eventuale effetto distorsivo dell’anestesia si era di certo sensibilmente ridotto. Il giudice ha poi considerato altri fattori come, ad esempio, il fatto che la donna aveva percepito toccamento del mattino in modo sempre piรน netto. Peraltro, a una collega che gli aveva chiesto spiegazioni dell’accaduto, dopo aver saputo il fatto, lโ€™uomo aveva risposto di aver praticato “la stimolazione ovarica“, cercando probabilmente di dare una base scientifica ai toccamenti eseguiti, e confermando la palpazione inappropriata. In un secondo momento l’imputato si era difeso sostenendo che l’espressione usata fosse stata impropria e che si doveva all’agitazione emotiva della situazione creatasi.

I giudici territoriali si sono invece subito convinti per la genuinitร  della rivelazione della donna, con la paziente che era lucida, come testimoniato dalla figlia della compagna di stanza, sebbene inibita nella reazione, sia per l’anestesia, sia per l’affidamento ai sanitari, sia per l’ignoranza del protocollo medico seguito della cui scorrettezza aveva acquisito piena consapevolezza solo al mattino seguente, dopo il colloquio con il medico.

Per questi e gli altri motivi, che per brevitร  non si commentano ma che in questa sede di commento sono secondari rispetto a quanto illustrato, il ricorso รจ rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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