La violazione del divieto di fare impresa comprende il reato di inosservanza di pene accessorie

Dicembre 18, 2023
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Pene accessorie
Pene accessorie

L’intento dell’articolo 389 del codice penale: impedire che l’autore del reato di inosservanza di pene accessorie rimanga all’interno dell’ambiente sociale, professionale o relazionale in cui รจ stato commesso il crimine.

Secondo la Cassazione penale, sentenza n. 46787/2023, viene considerato un reato di inosservanza di pene accessorie il comportamento di coloro che violano l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Tale violazione costituisce una grave infrazione che non puรฒ essere sottovalutata dal sistema giuridico.

L’importanza della norma

L’importanza di questa norma risiede nel fatto che la persona condannata per determinati reati รจ privata della possibilitร  di occupare ruoli dirigenziali o di amministrazione all’interno di un’organizzazione o di un’impresa. Questa misura, imposta come sanzione accessoria, ha lo scopo di prevenire il ripetersi di attivitร  illecite da parte del soggetto condannato e di proteggere la societร  nel suo complesso.

La ragione fondamentale dietro l’applicazione dell’articolo 389 del codice penale รจ quella di evitare che l’autore del reato continui ad avere una posizione privilegiata o influente all’interno dell’ambiente in cui ha commesso il reato. La permanenza di una persona condannata in ruoli direttivi o amministrativi potrebbe mettere a rischio la sicurezza e la legalitร  dell’organizzazione stessa, lasciando spazio a comportamenti illeciti o alla perpetuazione di pratiche illegali.

Di conseguenza, la violazione dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese costituisce un reato a sรฉ stante, punito dalla legge. Questa normativa mira a garantire l’efficacia delle sanzioni accessorie, dimostrando la volontร  del legislatore di preservare la giustizia e la coerenza delle decisioni penali. Quindi, l’articolo 389 del codice penale rappresenta una misura di tutela sociale che mira a prevenire la permanenza di individui condannati in ruoli di responsabilitร  all’interno di organizzazioni o imprese. La sua violazione costituisce un reato di inosservanza di pene accessorie, sottolineando l’importanza di rispettare le disposizioni legali per garantire la stabilitร  e la legalitร  nel contesto sociale ed economico.

La vicenda

La sentenza prende spunto dal ricorso presentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, che contestava l’assoluzione dell’imputato dal delitto di inosservanza di pene accessorie previsto dall’articolo 389 del codice penale.

L’imputato era stato accusato di continuare ad esercitare le funzioni e i poteri legati alla sua carica di socio accomandatario e legale rappresentante di due societร  in accomandita semplice nonostante fosse condannato per il reato di omessa dichiarazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, e avesse ricevuto come pena accessoria l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un anno. In particolare, la pubblica accusa contestava l’interpretazione del Tribunale secondo cui l’articolo 32-bis del codice penale non configurasse “una pena in senso proprio”, ma rappresentasse solo una limitazione parziale della capacitร  di agire del condannato che influiva sulla validitร  degli atti compiuti durante l’interdizione.

Secondo il Sostituto Procuratore, tale interpretazione sarebbe contraria alla lettera dell’articolo 32-bis del codice penale e intrinsecamente contraddittoria rispetto alla ragione delle pene accessorie, la cui violazione viene sanzionata dal reato contemplato dall’articolo 389 del codice penale. Altrimenti, tale reato perderebbe ogni significato.

Reato di inosservanza di pene accessorie: la sentenza

La Sezione assegnataria del ricorso ha ritenuto che le censure presentate siano meritevoli di accoglimento. Inizialmente, la Corte ha richiamato l’attenzione sul fatto che il legislatore ha introdotto l’articolo 389 del codice penale con l’obiettivo di rafforzare l’applicazione delle pene accessorie, indipendentemente dal fatto che siano o meno disciplinate dal codice penale stesso.

Tale disposizione mira a soddisfare la pretesa punitiva derivante dalla violazione delle pene accessorie, al fine di evitare che l’autore del reato rimanga all’interno del contesto sociale, professionale o relazionale in cui ha avuto luogo il crimine. L’obiettivo รจ quindi quello di contrastare determinate forme di criminalitร  attraverso un approccio non solo sanzionatorio, ma soprattutto deterrente. Questo รจ quanto emerso dalla sentenza in questione.

Accanto alle pene accessorie elencate dall’articolo 19 del codice penale, che possono consistere in interdizioni, privazioni di diritti o capacitร , o forme che rendono piรน gravosa la pena principale, vi sono numerose altre pene accessorie previste in diversi settori dell’ordinamento giuridico (legge fallimentare, testo unico sugli stupefacenti, testo unico ambientale, disciplina tributaria, eccetera). La maggior parte di queste pene ha natura interdittiva e comporta il divieto di svolgere determinate attivitร , di ricoprire specifiche cariche, di esercitare diritti o di porre fine a determinati rapporti.

Pene accessorie dell’articolo 32-bis

Rientra tra le pene accessorie previste dal codice penale anche la pena accessoria dell’articolo 32-bis, il cui scopo รจ quello di infliggere una sanzione piรน severa per reati commessi sfruttando una posizione giuridica che comporti specifici poteri o doveri. Inoltre, si mira a allontanare il condannato dalle mansioni in cui ha commesso il reato, considerando la natura criminogena che deriva dalla sua posizione.

L’articolo 32-bis comporta la perdita temporanea della capacitร  di esercitare uffici direttivi o di rappresentanza delle persone giuridiche e delle imprese per l’autore del reato. Questa pena accessoria รจ automaticamente applicata in caso di condanna a una pena detentiva non inferiore a sei mesi per reati commessi attraverso abuso di poteri o violazione dei doveri dell’ufficio. La durata di tale interdizione รจ stabilita in conformitร  all’articolo 37 del codice penale.

Il punto di vista civile e penale

Dato che questa pena accessoria ha lo scopo di vietare l’esercizio di cariche direttive o rappresentative per persone giuridiche e imprese, qualsiasi violazione di questo divieto durante il periodo di applicazione ha due conseguenze:

  • dal punto di vista civile, gli atti compiuti durante tale periodo sono considerati nulli in quanto contrari a norme imperative ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1;
  • dal punto di vista penale, si commette il reato previsto dall’art. 389 c.p..Alla luce di queste circostanze, l’interpretazione sostenuta dal tribunale di Rovereto, secondo cui la pena accessoria non sarebbe una vera e propria pena, costituisce un’interpretazione contraria alla legge e illegittimamente abrogativa dell’art. 389 c.p., in quanto non tiene conto dell’art. 20 c.p. che non solo la definisce “pena”, ma stabilisce che essa segue automaticamente la condanna come suo effetto penale, senza necessitร  di una dichiarazione esplicita in tal senso. Infatti, l’elemento oggettivo dell’art. 389 c.p. consiste semplicemente nella violazione degli obblighi o dei divieti connessi alla pena accessoria, intesi come l’esercizio di attivitร  vietate, il rispetto dei quali รจ affidato al condannato. Pertanto, sulla base di tali argomenti, la Corte ha accolto il ricorso annullando la sentenza e rinviando il caso al Tribunale di Rovereto per un nuovo processo con un diverso giudice.

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