Avvocati: prescrizione dell’azione disciplinare in massimo sette anni e sei mesi

Dicembre 17, 2023
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Prescrizione dell'azione disciplinare, la pronuncia della Cassazione

La Cassazione, a Sezioni Unite, si รจ pronunciata sul tema della prescrizione dell’azione disciplinare. La pronuncia in questione รจ la sentenza n. 30202/2023. Stando al verdetto, relativo alla questione portata innanzi la Corte, la prescrizione puรฒ essere rilevata anche d’ufficio una volta decorsi i tempi, e in ogni stato e grado del procedimento.

All’interrogativo sull’incidenza dei tempi di sospensione e interruzione del processo, la risposta รจ dunque in una prescrizione che non puรฒ ad ogni modo travalicare determinate tempistiche. In particolare, la disposizione normativa di riferimento, dalla quale partire, รจ la legge n. 247/2012, art. 56, comma 1. Essa stabilisce, per l’azione disciplinare, un termine di 6 anni dal compimento del fatto. Vi รจ da considerare come, il computo di tale termine, si interrompa con un atto idoneo quale puรฒ essere, ad esempio, la comunicazione all’interessato della notizia della rilevazione dell’illecito. Esistono anche altri atti interruttivi del computo, e se ne ricorrono diversi, รจ dall’ultimo di essi che decorrerร  il nuovo termine. Diversamente, dal solo atto interruttivo intercorso.

Ora, il nuovo termine รจ di 6 anni, ma in nessun caso, stando alla nuova disciplina forense, esso potrebbe superare un quarto della tempistica indicata al comma 1 dell’art. 56 della Legge citata. รˆ quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo. In questa sede discutiamo, pertanto, un caso nel quale รจ stata avanzata una richiesta di giudizio di legittimitร . Vediamo quindi quale sia stato il caso di specie che abbia condotto a questa decisione della Corte, che, per come anticipato, รจ stata di accoglimento dell’istanza presentata dalla difesa in ciรฒ indicando in 7 anni e mezzo la scadenza del termine utile, al netto di eventuali rinvii che possano subentrare sul piano giudiziario ordinario. La sentenza della Corte di Cassazione รจ la n. 30202/2023, come ricordiamo, pronunciata lo scorso 31 ottobre.

Il caso che ha portato alla questione sollevata in Corte di Cassazione

Addentriamoci nella fattispecie che ha condotto a questa pronuncia giurisdizionale. Si รจ trattato del giudizio vertente su un professionista, esercente la professione forense. Il tutto รจ cominciato da un esposto presentato dal presidente del COA (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) competente per territorio, a carico del professionista suddetto.

A detta del presidente dell’ordine, il legale in questione avrebbe tenuto diverse condotte, illecite sotto il profilo disciplinare, e anche penale. Si trattava, in concreto, di spese non documentate per i rimborsi percepiti nel periodo di assunzione della carica di presidente pro tempore dell’ordine oltre che i rimborsi percepiti in qualitร  di consigliere del CNF, carica che in quel momento ancora espletava. Nell’istruttoria erano poi emersi degli ulteriori ammanchi. Tutti gli atti sono stati cosรฌ trasmessi alla Procura della Repubblica competente.

In tale ultima sede, il PM incaricato, chiedeva la citazione in giudizio per peculato, trattandosi, nello specifico, di peculato continuato e aggravato, per azioni svoltesi in diversi tempi. Il peculato avrebbe quindi avuto ad oggetto diverse somme di denaro, per una cifra complessiva di 250.000 euro. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD), una volta che l’imputato era stato condannato per peculato, con sentenza passata in giudicato, acquisiva gli atti della sentenza. Oltre a quella di primo grado, la quale stabiliva una pena pari a due anni di reclusione, oltre alla confisca delle somme contestate poichรฉ non registrate, venivano altresรฌ acquisiti gli atti relativi al giudizio in appello.

Il giudizio in appello e il ricorso in Cassazione

Quest’ultimo si era rivelato confermativo di quanto disposto in sede giudiziale di primo grado. In merito al procedimento disciplinare, arrivato a seguire il proprio iter dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), quest’ultimo organo, posto all’apice dell’Avvocatura su base nazionale, prendeva atto della sentenza penale di condanna del professionista. E, per contro, negava una sospensione del procedimento disciplinare (sul quale era appunto chiamato a pronunciarsi), fino all’esito del giudizio d’impugnazione in Corte di Cassazione, come richiesto invece dalla difesa. Come il CNF affermava, si trattava di due giudizi posti su dei piani autonomi, tali da non dover incidere l’uno sull’altro. In una fase precedente, e precisamente con l’udienza del 17 settembre 2020, il CNF aveva invece accolto l’istanza di sospensione di un anno per il procedimento di primo grado in corso.

Si era dunque provveduto, da parte dell’organo menzionato, a portare a compimento il procedimento disciplinare e ad emettere, al termine del medesimo, un atto nel quale veniva riconosciuta la colpevolezza del professionista, erogando una sospensione dall’esercizio della professione legale per due anni. L’avvocato accusato, dunque, finรฌ con l’avanzare ricorso in Cassazione, attraverso la propria difesa.

L’elaborazione della decisione sulla prescrizione dell’azione disciplinare

Una volta pervenuta la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, sono stati avanzati con essa dei determinati dettagli di contestazione. L’avvocato subente il giudizio contestava violazione, e anche una falsa applicazione delle norme sulla prescrizione dell’azione disciplinare. La Cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto del tutto legittima l’eccezione di prescrizione sull’azione disciplinare, negando quindi un ulteriore prolungamento dei tempi, prolungamento sul quale il CNF si era basato per emettere la propria sentenza. La prescrizione dell’azione disciplinare, come la Suprema Corte ha ribadito nel proprio verdetto, si rileva anche d’ufficio, per ogni stato e grado di giudizio.

Si tratta dunque, a detta della Corte, di un’eccezione giuridicamente fondata, proprio sulla base del giudizio prescrittivo applicabile, ai sensi della L. 247/2012, art. 56. Una norma quindi entrata in vigore prima dell’illecito contestato. Il nuovo ordinamento professionale forense stabilisce, per come giร  si รจ visto, una durata dei tempi di prescrizione non superiore ad un quarto dei 6 anni stabiliti in via principale. Il termine ultimo รจ dunque di 7 anni e mezzo, non potendo andare oltre.

La novitร  a disciplina della professione

รˆ di fatto una novitร , a disciplina della professione. E, sotto questo profilo, viene seguito un criterio di natura penalistica. Sulla base della disciplina in precedenza vigente, invece, una volta interrotta la prescrizione nel proprio decorso, alla ripresa del procedimento si intraprendeva un nuovo decorso, per altri 5 anni. Quest’ultimo รจ un criterio di natura civilistica, in precedenza applicato anche alle sanzioni disciplinari nell’ambito dell’Avvocatura. Si trattava dunque di stabilire un verdetto sulla fattispecie del 2015, relativamente ad un impianto normativo del 2012 (ed entrato in vigore a febbraio 2013). C’รจ da considerare, come l’azione in questione, sia decorsa a far data dal 9 febbraio 2015. La medesima si รจ poi protratta fino alla data del 9 agosto 2022. Si dovrebbe poi tener conto che l’azione di giudizio disciplinare รจ stata sospesa per un anno.

Il nuovo termine di scadenza della prescrizione รจ stato dunque automaticamente procrastinato, alla luce della disciplina vigente, al 9 agosto 2023. L’eccezione di prescrizione dell’illecito disciplinare รจ stata pertanto giudicata fondata dalla Corte di Cassazione, con la conseguente estinzione dell’illecito disciplinare riscontrato in ambito CNF.

La fonte legale della prescrizione dell’azione disciplinare

Sebbene sia stato ritenuto che i due procedimenti in oggetto fossero con una decorrenza indipendente una dall’altro, cerchiamo di comprendere al meglio la questione. Il giudizio del CNF si basava comunque su una sentenza, di primo grado, poi confermata in sede d’appello. Il CNF rifiutava di far valere un’azione prescrittiva per il procedimento disciplinare in oggetto.

Ma, come dichiarato anche dallo stesso Consiglio Nazionale Forense, nell’ambito di un’altra pronuncia, la fonte della prescrizione รจ sempre legale. E mai deontologica. Principio che si applica anche in sede di sanzione disciplinare per l’ordine d’appartenenza, sanzione emanata dal CNF.

In parole povere, nonostante l’autonomia dei due procedimenti, quello giudiziario ordinario e quello disciplinare, aventi ad oggetto l’operato del professionista, vi รจ comunque tale presupposto comune, dal quale non si puรฒ prescindere. Ciรฒ รจ stato rilevato per l’appunto nell’ambito di un altro procedimento di disciplinare dinanzi al CNF. Nel medesimo si รจ anche fatta valere l’irretroattivitร  delle norme sul piano amministrativo, come avremo modo di vedere a breve.

La precedente pronuncia del CNF sulla prescrizione dell’azione disciplinare

Lo stesso principio sulla fonte legale e non deontologica della prescrizione, altresรฌ per i procedimenti disciplinari da parte dell’organo competente, era stato, per come detto, affermato in una precedente pronuncia da parte dello stesso CNF, la n. 158/2022.

In quella fattispecie, un altro avvocato aveva avanzato ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, a riguardo di una sanzione conferitagli dal COA d’appartenenza, La motivazione della sanzione era rinvenibile nella violazione dell’art. 6 del Codice Deontologico. Dunque con la recriminazione per l’avvocato, di non aver rispettato criteri di lealtร  e correttezza nell’espletamento della propria attivitร  professionale. Veniva recriminata inoltre l’infrazione rispetto all’art. 7 del medesimo codice, per aver espletato atti in contrarietร  con gli interessi della parte assistita in giudizio.

Le accuse erano riferite a fatti accaduti tra il 2007 e il 2009. Si trattava in particolare di minacce rivolte dall’avvocato al proprio cliente, e verso lo stesso erano state anche intraprese azioni legali. Si trattava di un cliente dello studio legale, presso il quale l’avvocato allora partecipava all’esercizio della pratica forense.

Il caso di sanzione disciplinare soggetta a prescrizione

L’avvocato aveva citato in giudizio il cliente dello studio per ottenere la corresponsione di somme aggiuntive, rispetto a quanto giร  conferito. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, a seguito dei fatti, aveva impartito all’avvocato la sanzione dell’avvertimento. Avvertimento che avrebbe successivamente comportato delle sanzioni decisamente piรน pesanti, ovviamente, qualora l’avvocato avesse continuato a perseguire l’atteggiamento in oggetto. Oltretutto, lo stesso avvertimento era da considerarsi come una sanzione a sรฉ stante.

L’interessato si era dunque appellato al Consiglio Nazionale Forense. Al medesimo consiglio, aveva portato le proprie lamentele per la decisione subรฌta, avvalendosi nel nuovo giudizio di una particolare eccezione. Quella relativa alla prescrizione dell’azione disciplinare, per l’appunto. Eccezione posta, ancora una volta, in relazione a quanto prescritto dall’art. 56 della legge 247/2012. In quel caso, il consiglio nazionale aveva riconosciuto la prescrizione, accogliendo il ricorso dell’avvocato.

Il riconoscimento di prerogativa legale della prescrizione

Era stata dunque riconosciuta, dall’organo giudicante, la prerogativa legale alla prescrizione, seppur la medesima non fosse contemplata dal Codice Deontologico. Ad ogni modo, il CNF ha optato per tale riconoscimento, ma non sulla base dell’art. 56 della L. 247/2012, bensรฌ dell’art. 51 del RD 1578/33. Non avrebbe potuto esser altrimenti, dato che la L. 247/2012 era entrata in vigore il 2 febbraio 2013. Nell’impossibilitร  di applicare la stessa legge, vista la mancanza di retroattivitร  stando all’ordinamento giuridico, si รจ parimenti riconosciuto il principio del carattere prettamente legale della prescrizione. Per ricollegarci al caso di specie, qui trattato in via principale, il CNF nella propria composizione del 2023, aveva negato la sospensione del procedimento (per procedimento pendente in Cassazione). Ma oltretutto, aveva altresรฌ confermato la sanzione disciplinare rilasciata dal COA, senza tener conto dei tempi di prescrizione legali, avvalendosi di un’autonomia procedimentale nell’ambito della propria sfera di competenza.

L’indipendenza del procedimento, ripercussioni o meno sulla prescrizione dell’azione disciplinare

Un’indipendenza del procedimento che, in relazione ai termini di prescrizione, era del tutto ininfluente, dovendosi applicare questi ultimi anche alla fattispecie e al procedimento considerato. L’autonomia trova, di conseguenza, il proprio limite nella prosecuzione del procedimento, tenendo conto delle sentenze passate in giudicato, anche senza attendere la pronuncia della Cassazione. Ma dovendo comunque, il CNF, tener conto obbligatoriamente della prescrizione, cosรฌ per come prefigurata dalla legge, che sia quella del Regio Decreto del 1933 (applicazione del principio civilistico) o quella di cui alla Legge del 2012 (stando al principio penalistico, e a seconda della competenza temporale, vista la non retroattivitร  delle norme a proposito di una sanzione amministrativa).

Nell’ultimo caso, presentato per raffronto, la sentenza dell’organo disciplinare era del 2022, ma si รจ dovuta comunque applicare la previsione del ’33. Per come fatto notare, ad ogni modo il principio dell’applicazione della prescrizione rimane immutato. Anche se, come ci teniamo a ribadire, i tempi di prescrizione non possono andare oltre 7 anni e mezzo per l’azione disciplinare, nel nuovo ordinamento.

Il nuovo Codice Deontologico, includeva nel proprio ambito applicativo anche i procedimenti disciplinari in corso alla data della sua entrata in vigore, laddove fossero piรน favorevoli alla parte in giudizio. Il riferimento, tuttavia, non รจ ai tempi di prescrizione. Nell’ultima fattispecie considerata, il procedimento disciplinare era stato aperto in data 21 marzo 2012, e si era concluso in data 3 maggio 2012, senza alcun atto interruttivo. Si era applicata pertanto la prescrizione su base quinquennale, subentrata il 3 maggio 2017. Ecco perchรฉ in quel caso il ricorso era stato vinto dall’avvocato in questione, che da un procedimento dinanzi al CNF nel 2022, ha legittimamente avuto accesso alla prescrizione legale.

Le conclusioni della sentenza della Cassazione n. 30202/2023

Arriviamo alle conclusioni. Nella sentenza qui trattata, l’organo CNF aveva giudicato l’iscritto all’ordine, sebbene la sua carica di consigliere nazionale fosse terminata giร  a febbraio 2019. Il procedimento disciplinare era stato avviato a settembre 2018. Il CNF avrebbe dovuto sottrarsi dal proseguire tale azione giudicante, e rimettere gli atti al CDD competente territorialmente, non appena fosse cessata la durata dell’incarico per l’iscritto.

Si รจ registrata, inoltre, violazione e falsa applicazione di norme sulla prescrizione dell’azione disciplinare. In particolare, della L. n. 247/2012, con il termine di prescrizione che si era fermato alla data del 9 febbraio 2023. In quella data si stava discutendo il ricorso dinanzi l’organo nazionale, pertanto il procedimento complessivo non poteva ritenersi ultimato. Essendo ancora in corso, poteva ancora essere sottoposto a prescrizione, la quale doveva esser fatta valere (o anche rilevata successivamente). Il principio รจ che non si va oltre 7 anni e mezzo, e dato che i fatti contestati avevano avuto luogo fino al 9 febbraio 2015, la prescrizione interveniva ai termini di legge il 9 agosto 2022. Per il procedimento disciplinare, all’ultimo termine menzionato andava aggiunto l’anno di sospensione del procedimento stesso.

La fondatezza dell’eccezione avanzata

L’eccezione avanzata, di prescrizione dell’azione disciplinare, รจ stata ritenuta fondata dalla Corte di Cassazione, per le ragioni suddette. E anche per il fatto che la prescrizione รจ rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, incluso quindi il giudizio di legittimitร  operato dalla Cassazione. La prescrizione รจ, nel caso rilevato, un dato di fatto, e in quanto tale da rilevare direttamente. Non servono ulteriori indagini sui fatti svoltisi, assumendosi i dati in questione come assodati. Come giร  fatto notare, in questo quadro รจ stata applicata la legge penalistica a quest’ambito professionale, in sostituzione della previgente disciplina civilistica, che all’interruzione faceva ripartire daccapo un periodo di prescrizione pari a 5 anni.

La differenza tra disciplina penalistica e civilistica

Secondo tale profilo, qualora sia indispensabile acquisire degli elementi di novitร  nel processo penale, quali atti e notizie, il procedimento disciplinare รจ suscettibile di essere sospeso, per non piรน di due anni. In quest’arco di tempo, รจ da intendersi sospesa la decorrenza del termine di prescrizione. Con il giudizio penale pendente, il giudizio disciplinare aveva subรฌto una sola e breve sospensione, pari ad un anno di tempo. Nel caso di specie, le condotte di peculato contestate all’avvocato, hanno avuto reiterazione sino al 9 febbraio 2015, data dalla quale decorre la prescrizione.

Il computo comprensivo della sospensione

Nel quadro delineato delle tempistiche, oltre alla prescrizione intervenuta sul piano giudiziale ordinario, bisogna tener conto della sospensione di un anno nel giudizio disciplinare. Il termine conclusivo, e realizzativo della prescrizione, passa per il giudizio penale dal 9 agosto 2022 al 9 agosto 2023. Nonostante non si fosse ottenuta prescrizione per il procedimento penale, ad ogni modo era intervenuta la medesima prescrizione per il procedimento disciplinare.

Con le motivazioni su riportate, e fatte valere dalla Corte di Cassazione nel testo della propria sentenza, la Corte medesima ha proceduto alla cassazione senza rinvio della sentenza che era stata impugnata. Il che equivale ad un annullamento della sentenza pronunciata dal CNF in sede di procedimento disciplinare. E senza che il procedimento in oggetto debba essere ripetuto (dallo stesso, o da un altro organo). La prescrizione era maturata nel momento in cui il giudizio pendeva ancora in Corte di Cassazione. Conseguentemente, la Suprema Corte ha per tale motivazione ritenuto opportuno stabilire, il pagamento delle spese giudiziali di legittimitร , per compensazione tra le parti.

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