La Corte di Cassazione con sentenza numero 45623/2023 ha chiarito che l’omesso avviso di udienza al difensore di fiducia costituisce una nullità assoluta. Ma già in precedenza aveva ribadito lo stesso concetto, in merito al mancato iter di notifica allo stesso difensore di fiducia, con un’altra sentenza, la numero 22606/2022.
Pronuncia della Corte di Cassazione con sentenza numero 22606/2022
La Corte di Cassazione con sentenza numero 22606/2022 chiariva che: l’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso per l’udienza preliminare a “partecipazione necessaria” è causa di nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., in quanto si traduce nella violazione di una norma processuale concernente l’assistenza dell’imputato, con la precisazione che detta nullità è inquadrabile nella categoria delle nullità assolute di cui all’art. 179, dato che essa deriva dall’inosservanza di una disposizione che ha determinato l’assenza del difensore dell’imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
In caso di più imputati assistiti dall’unico difensore, l’avviso rituale ricevuto per uno solo dei due assistiti, da cui derivi la presenza in udienza, non equivale a costituzione e presenza anche per il secondo, per il quale mai è intervenuto l’avviso, laddove non vi sia stata costituzione in giudizio e esercizio acquiescente delle relative prerogative difensive.
Il caso
Il caso in esame di oggi riguarda il ricorso in cassazione di un imputato che lamentava che i suoi difensori non avevano ricevuto notifica dell’atto di citazione in giudizio per una causa che si svolse senza la loro presenza.
La giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che l’omesso avviso di udienza al difensore di fiducia, ai sensi degli articoli art. 178, comma 1, lett. c) art. 179, comma 1, c.p.p. costituisce una nullità assoluta quando la presenza del difensore sia obbligatoria.
Nel caso che stiamo considerando, i legali del ricorrente non ricevevano non solo notizia di fissazione della udienza ma anche delle conclusioni depositate presso la Procura Generale impedendo ai difensori in questione di poter partecipare al processo e depositare eventuali motivi aggiunti.
Alla luce di queste considerazioni, si verifica pertanto una chiara violazione del diritto di difesa dell’imputato con conseguente dichiarazione di nullità assoluta rispetto al diritto di difesa stesso perché i difensori non hanno partecipato al giudizio né avuto possibilità di richiedere trattazione orale o depositare conclusioni o nuovi motivi.
La pronuncia della Corte Suprema sull’omesso avviso di udienza al difensore di fiducia
In merito al caso in esame, la Corte di Cassazione stabiliva che i difensori non hanno avuto notizia della fissazione dell’udienza e delle conclusioni depositate dalla Procura Generale, lamentando di non aver potuto depositare motivi aggiunti e non aver potuto procedere al concordato ex art. 599-bis c.p.p..
Tali ultime doglianze palesano una concreta lesione del diritto di difesa, rispetto al quale deve ritenersi integrata la nullità assoluta ritenuta dalle Sezioni Unite, in quanto in alcun modo i difensori hanno partecipato al giudizio (chiedendo la trattazione orale, depositando motivi nuovi e/o conclusioni in replica alla Procura generale territoriale), il che avrebbe fatto degradare la nullità da assoluta a intermedia, dunque da eccepirsi entro il giudizio di secondo grado (sul punto si rinvia a Sez. 2, Sentenza n. 3945 del 12/01/2017, Rv. 269058 – 01).
Pertanto il ricorrente lamenta fondatamente la nullità ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) afferente all’intervento dell’imputato, in quanto pur se il giudizio non si svolgeva ” in presenza”, la partecipazione dell’imputato a mezzo del difensore, richiamata dall’art. 178 c.p.p., lett. c), va intesa nel senso non solo di mera presenza fisica nel procedimento, bensì anche come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masoni Rv. 208597 -01).
Ne consegue la fondatezza del ricorso e l’annullamento con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano. La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
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Articolo 599 bis
1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.