La Corte di Cassazione si è da ultimo pronunciata sulla responsabilità da contatto sociale. Il riferimento è stato al caso della morte di un minore, affidato ad una famiglia da parte dei servizi sociali del comune di residenza. In particolare, l’interrogativo che ci si è posti con tale ricorso, è come attribuire la relativa responsabilità, una volta avvenuta la tragedia.
Parliamo di una morte accidentale, la quale reca con sé delle innegabili responsabilità. Ma nel caso in cui il minore sia stato in precedenza assegnato agli affidatari con apposito provvedimento del giudice, i genitori in questione, possono essere considerati come “ausiliari” del comune nell’assistenza del minore? In altre parole, esiste un rapporto di contatto sociale fra i genitori biologici e il Comune? I genitori biologici, di conseguenza, hanno diritto o meno ad un rimborso da parte del Comune che abbia introdotto il minore nella nuova famiglia?
La sentenza pronunciata dalla sezione civile della Corte di Cassazione, la n. 28139/2023, nega assolutamente quest’ipotesi di lettura. Vediamo cos’è accaduto nel caso di specie.
Responsabilità da contatto sociale e la vicenda che ha dato luogo alla pronuncia
Nel caso di specie, è accaduto che un minore venisse affidato, con un affido eterofamiliare, ad una coppia con due figli, oltre ad un terzo figlio in arrivo. Gli affidatari in questione possiedono una piscina nel giardino di casa, del tutto incustodita. Piscina nella quale, purtroppo, il minore in affido è caduto affogandovi. A quel punto, i genitori biologici del bambino agiscono in giudizio, sia contro il Comune che contro gli affidatari.
Mentre il Comune chiama in causa la propria compagnia assicuratrice, a rispondere della responsabilità civile per i danni (dunque responsabilità volta al risarcimento pecuniario), i genitori affidatari domandano, in giudizio, il rigetto della domanda di risarcimento avanzata dai genitori biologici. Nel giudizio di primo grado, tale ultima istanza di rigetto è stata accolta dal magistrato. Si è così affermato, in primo grado, una limitatezza di responsabilità nell’ambito del contatto sociale, responsabilità che graverebbero più che altro sull’istituzione. Si potrebbe desumere un tale messaggio dall’esito della sentenza, ma ci sono ancora vari aspetti nei quali entrare.
Tenendo conto della sentenza di primo grado, non è un caso che, in seguito alla predetta sentenza, gli affidatari abbiano rivolto, in sede di gravame, una domanda di manleva nei confronti del Comune. Volendo così far affermare in toto, in sede giudiziale, la responsabilità del Comune. Viene dunque avanzato, dagli interessati, un ricorso in Corte d’Appello, competente territorialmente.
Il giudizio della Corte d’Appello
Dal proprio canto, la Corte d’Appello provvede a riformulare in parte (secondo un profilo di legittimità) il verdetto di primo grado. Contrariamente alle attese degli affidatari, il giudice d’appello accoglie la domanda risarcitoria avanzata nei loro confronti, per una cifra di 80.000 euro, fra risarcimento del danno e versamento delle spese di lite.
Oltretutto, e come conseguenza logica, in sede d’appello viene rigettata la domanda di manleva avanzata dagli affidatari contro il Comune. Nel contempo però, anche la pretesa risarcitoria dei genitori biologici nei confronti del Comune viene respinta. Questi ultimi vengono quindi condannati in solido con gli affidatari per quanto riguarda il pagamento delle spese di lite. Il passo successivo consiste nel ricorso in Cassazione effettuato dalla famiglia d’origine del minore.
Il giudizio in Cassazione
A detta dei genitori biologici, non era stata tenuta in debito conto la responsabilità da contatto sociale del Comune. In effetti, tale ente si era assunto la responsabilità di protezione del minore. Una responsabilità rientrante, appunto, nella finalità che ci si poneva con il trasferimento del minore presso un altro nucleo familiare. Il fine dell’affido, generalmente parlando, è infatti quello di togliere il minore da una condizione di disagio per affidarlo ad una situazione del tutto priva di disagio, più favorevole.
A maggior ragione dunque, il minore avrebbe dovuto usufruire di tutta la protezione relativa alla propria incolumità. Vi è per contro un’altra motivazione da considerare. Nel testo della sentenza (sia in primo grado che in appello), l’obbligo di protezione da parte del Comune perde la propria rilevanza a favore del provvedimento emanato dal Tribunale per i Minori, essendo l’ente comunale solamente un attuatore di quanto disposto. Ma proprio in quanto attuatore, a detta della parte ricorrente, il Comune sarebbe stato gravato da tale obbligo. Nella tesi presentata dalla difesa legale, in fase di ricorso in Cassazione, gli affidatari sarebbero da intendersi come degli “ausiliari” nell’esercizio delle predette funzioni da parte del Comune. Volendo anticipare che la sentenza della Suprema Corte è stata di rigetto, passiamo all’analisi dell’istituto giuridico del contatto sociale, onde poterci addentrare nei dettagli delle motivazioni presentate dalla Corte.
Come si afferma la responsabilità da contatto sociale
È una categoria di responsabilità elaborata dapprima in relazione alle attività professionali protette. Un esempio lampante potrebbe consistere nelle professioni sanitarie, ma il riferimento è più ampiamente a tutte le professioni che hanno come prerequisito un’abilitazione professionale conferita dallo Stato.
In mancanza d’osservazione del prerequisito citato, la fattispecie identificata è quella dell’art. 348 del Codice Penale, vale a dire l’esercizio abusivo della professione. Sempre, ovviamente, per la categoria di professioni appena espressa. Sono comunque lavori che operano su beni costituzionalmente garantiti, come il diritto alla salute, e quello alla difesa sul piano processuale. Ma anche alla registrazione e attuazione di interessi legittimamente espressi da una parte (o più parti), come nel caso degli atti notarili.
All’operatore di una tale professione esprimente tutela, non è richiesto un semplice “non facere”, ossia la limitazione al rispetto della sfera giuridica di chi richiede le sue prestazioni. È richiesto piuttosto un “facere”, quindi una linea d’azione che si contraddistingua nell’impiego di quella perizia e accortezza. Doti da dimostrare nell’espletamento dei propri compiti, in ogni momento. C’è da dire che il riconoscimento di detta qualifica, al soggetto che svolge le operazioni così identificate, non parte dal presupposto obbligatorio dell’esistenza di un rapporto contrattuale. Anche in assenza di contratto, quindi, dovrà sempre essere manifestata come intatta la professionalità alla base dell’attività del soggetto. Vi è in capo a quest’ultimo, in altre parole, un obbligo comportamentale che trova la propria origine dal fatto che un altro soggetto faccia affidamento sul corretto espletamento di quell’attività. Intendendo per esso un soggetto che entri a contatto con l’attività svolta dall’operatore.
La responsabilità da contatto sociale nell’ambito della tutela affidataria
Abbiamo appena visto come la responsabilità da contatto sociale possa qualificarsi in molti casi come indipendente dal contratto, rivelandosi comunque attinente ad un rapporto di fatto instauratosi. Ci chiediamo allora, se la responsabilità attinente al contatto sociale sia riconducibile ad una responsabilità extracontrattuale, oppure ad una responsabilità da inadempimento.
Nella responsabilità extracontrattuale, anche detta aquiliana, il rapporto che si crea non è soggetto ad una disciplina contrattuale. Qui il riferimento normativo risiede nell’art. 2043 del Codice Civile. Per quanto riguarda la responsabilità da inadempimento invece, essa trova il proprio fondamento nell’art. 1218 del Codice Civile, e parte dal presupposto che vi sia un contratto a regolare i rapporti fra le parti.
L’inadempimento, stando a quest’ottica, è appunto riferito all’infrazione di rapporti contrattuali per come sono disciplinati.
Stando a quanto affermato in precedenza, la tutela extracontrattuale del rapporto è a fondamento della fattispecie trattata nel caso di assenza di contratto. Qualora invece un contratto vi sia, la responsabilità contrattuale in quel caso emerge nella sua rilevanza. E parliamo pertanto di responsabilità da inadempimento). Nel caso di assenza del contratto, fonte dell’obbligazione è il fatto illecito. In presenza di contratto, fonte d’obbligazione è il contratto medesimo. Ma non è finita qui.
Il presupposto di ogni altro fatto o atto idoneo, nel contatto sociale
E ciò poiché anche ogni altro fatto o atto, idoneo a produrre l’obbligazione in conformità all’ordinamento giuridico, diviene rilevante. Si tratta del principio, quello appena espresso, di cui all’art. 1173 del Codice Civile. Con specifico riferimento al contatto sociale, vi è una peculiarità. Ferme restando le distinzioni poste in essere, che rimangono generalmente valide, in questo caso vi è una precisazione da fare. Il contatto sociale fa affidamento, nello specifico, sempre su una responsabilità che viene assimilata a quella di tipo contrattuale. Il che si verifica anche in quei casi in cui la responsabilità stessa non si fonda su un contratto, bensì sull’affidamento da parte del soggetto che entra in contatto con chi esercita la professione.
Nella lettura originaria, la concezione così descritta di responsabilità, si è andata estendendo dalle sole professioni sanitarie (alle quali la lettura era attribuita), anche ad altre professioni, in via interpretativa. La tutela dell’affidamento è stata valorizzata sempre più dalla giurisprudenza, facendola arrivare a ricomprendere tutte le professioni protette (cioè poste a tutela di determinati interessi sul fronte sociale), e poi anche i rapporti fra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.
Il contatto sociale nella fattispecie oggetto d’interesse
Vediamo adesso come s’inquadra, l’istituto del contatto sociale, nella fattispecie qui oggetto d’indagine. Nel momento in cui un soggetto affidi i propri beni di vita ad un altro soggetto, in virtù della professionalità di quest’ultimo, è allora che si realizza il contatto sociale. Ed è quanto accaduto nel caso trattato.
Si registra l’insorgenza, con l’obbligazione costituita nello specifico da obblighi di buona fede, controllo, protezione, informazione. Vi è dunque una differenza con la mera responsabilità extracontrattuale o aquiliana, in quanto è in quest’ultima presente soltanto un generico dovere di non ledere una terza parte. Il contatto sociale presuppone invece il dovere di non ledere una condotta precisamente prevista. Nel caso di specie, era stata invocata dagli attori la sussistenza di un contatto sociale. E la sentenza che trattiamo ha una particolare valenza nella tematica trattata, perché si approfondisce in via giudiziale la responsabilità che deriva proprio dal contatto sociale.
Ci sarebbe ad ogni modo da chiedersi, se il contatto sociale sussista o meno. Alla luce di quanto già esposto, se l’obbligazione alla base del contatto sociale è da assimilare ad un obbligazione basata sul contratto, essa dovrebbe avere le stesse caratteristiche di quest’ultima. Vale a dire il rispetto di doveri, che sono reciproci tra le parti, di buona fede, protezione, informazione. Nella fattispecie considerata, i doveri menzionati non erano reciproci.
Il confronto con altre fattispecie: la responsabilità della scuola
Si può operare un confronto con altre fattispecie, così come definite dalla giurisprudenza in merito alla sussistenza di un contatto sociale. Nell’ambito scolastico, la Cassazione, con la pronuncia 10516/2017, ha definito la natura contrattuale della responsabilità in capo alla scuola. Così come anche al singolo insegnante.
In questo caso, il contatto sociale si basa su un contratto vero e proprio, intendendo per esso l’atto d’iscrizione dell’alunno all’istituto scolastico. Qualora si verifichino dei danni a carico dell’alunno, a risponderne è l’istituto. E ciò in virtù di un dovere di protezione, tratto sia dalla lettura dell’art. 1175 c.c., che dell’art. 1375 c.c.
L’art. 1175 c.c. inquadra il dovere di correttezza, dovere reciproco tra le parti di un contratto. Mentre l’art. 1375 c.c. contempla il dovere di buona fede, sempre gravante sulle parti di un contratto. E, del resto, anche sulle parti coinvolte nel contatto sociale. In quest’ultimo si registra la presenza di un contratto (nel caso trattato, della scuola). Ma qualora si fosse instaurato un rapporto diverso, sempre con reciprocità di doveri, anche in quel caso ne avremmo tratto la medesima conclusione. Conclusione che avviene in virtù della rispecchiata definizione di contatto sociale (in particolare, la responsabilità sociale dell’operatore e la reciprocità con la parte che dovrebbe tutelare). Il minore, in ambito scolastico, viene affidato alla scuola, da parte della famiglia.
La conferma del rapporto di reciprocità
Sorge, conseguentemente a quanto considerato, in capo alla scuola, il dovere di proteggere il minore. Di tutelarlo, durante gli orari che il minore stesso trascorre nella scuola. La scuola provvede così a controllare e a vigilare sul minore. Fino a che, in un momento successivo, non subentri un altro soggetto, quello che ha la titolarità sulla custodia del minore (al di là della scuola). Parliamo della famiglia, d’origine o affidataria. D’altro canto, anche sulla famiglia gravano degli obblighi di correttezza e collaborazione con l’istituzione scolastica, a vantaggio del minore. Così come il minore è tenuto ad osservare le regolamentazioni dell’ambiente che è volto alla propria educazione. Da tale ragionamento si desume come sia presente un vero e proprio rapporto di reciprocità, anche andando oltre la formazione di un contratto. Contratto che, nella presente fattispecie, è pur sempre rinvenibile nell’atto d’iscrizione, ricordiamo.
Vista la qualifica dell’operatore/istituzione, in questo caso la scuola, tutelante interessi generali di protezione, e la reciprocità instauratasi, parliamo di un contatto sociale ben qualificato.
Il fondamento della sentenza di legittimità della Cassazione sul contatto sociale
Nella fattispecie oggetto da ultimo di pronuncia, da parte della Suprema Corte, abbiamo fatto notare come manchi la reciprocità. Abbiamo da una parte una famiglia d’origine alla quale, per ragioni di ordine superiore e quindi per la tutela stessa del minore, il minore era stato sottratto per provvedimento passato in giudicato.
Dall’altra parte, abbiamo per l’appunto l’organo giudicante, responsabile della decisione, e anche l’ente comunale, responsabile della sua attuazione. Il fatto che gli affidatari siano da intendersi come responsabili non è mai stato negato da alcuna sentenza, ma la questione si incentra sulla qualifica della responsabilità da parte del Comune. Il minore era stato tolto alla famiglia d’origine, e questo faceva sì che non vi fosse una reciprocità, né fra la famiglia d’origine e il tribunale, né fra la stessa famiglia e l’ente comunale. Quest’ultimo in particolare, non era tenuto a fornire spiegazioni alla famiglia biologica sui criteri di selezione della famiglia affidataria per il minore. Né vi era alcun rapporto di reciprocità tra la famiglia d’origine e quella affidataria.
Come si può notare, il rapporto di reciprocità manca fra una parte, e i diversi versanti dell’altra parte.
Il fondamenti espressi dalla Cassazione nella sentenza
Come si ricorda, la parte ricorrente in giudizio, dinanzi la Suprema Corte, rivendicava, in seguito alla sciagura avvenuta, la qualifica degli affidatari in qualità di ausiliari del Comune. Poniamo un primo ragionamento: anche qualora la Corte avesse accolto la rivendicazione, essa non avrebbe detenuto influenza sul procedimento, proprio per via della mancanza, in capo al Comune, di una responsabilità da contatto sociale.
E, al di là di quanto appena considerato, sarebbe necessaria una reciprocità anche per definire un rapporto tra committente ed ausiliario. I genitori affidatari non si possono intendere con la qualifica di ausiliari del Comune, nell’espletamento del ruolo esercitato nei confronti del minore. Stando alla legge, e alla lettura della Corte di Cassazione, quanto avvenuto nel caso di specie è difforme dall’art. 1228 c.c.
Quest’ultima è la disposizione civilistica che disciplina la responsabilità degli ausiliari. Stando alla medesima, il debitore che nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di terze parti, risponde in aggiunta dei fatti dolosi o colposi di costoro. La norma è rubricata nel Codice Civile con il titolo “Responsabilità per fatto degli ausiliari”. Ed esprime anch’essa un rapporto di reciprocità in senso contrattuale, parlando di un debitore nella prestazione. Abbiamo visto, con diverse argomentazioni, come il Comune non possa essere definito come “debitore” inteso in senso contrattuale. E nemmeno come un committente che instaura un rapporto di preposizione con gli ausiliari, essendo il Comune un mero esecutore materiale.
Le conclusioni della sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 28139/2023
Non essendovi rapporto di preposizione tra il Comune e la famiglia affidataria, in quanto quest’ultima famiglia era stata individuata da un provvedimento del Tribunale, non sussiste per la sentenza n. 28139/2023 un contatto sociale. Alla luce delle ragioni espresse, il ricorso è stato rigettato, confermando la Corte di Cassazione la lettura data in Corte d’Appello. La parte ricorrente, in virtù del suddetto provvedimento, è stata gravata delle spese relative al giudizio di legittimità. Spese da quantificare nel versamento di 8.000 euro per ciascun membro della parte controricorrente. Oltre ad esse, sulla parte ricorrente grava altresì l’onere di pagamento di una cifra ulteriore, a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002.