Bici con pedalata assistita non va assicurata con RC auto

Novembre 29, 2023
3 mins read
Bici a pedalata assistita e RC
Bici a pedalata assistita e RC - IlGiornaleGiuridico.it

La bici con pedalata assistita non si assicura con RC auto. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con sentenza del 12 ottobre 2023 (C-286/22) perché la bicicletta dotata di motore elettrico non è un autoveicolo e di conseguenza non vale per essa l’obbligo di assicurazione.

Il caso

Il caso in esame di oggi ha richiesto l’intervento della Corte di giustizia europea chiamata a pronunciarsi su una vicenda che ha suscitato l’interesse pubblico e non solo della platea giuridica.

Il fatto riguarda la morte di un ciclista investito da un automobilista. In Belgio, davanti alla Corte di Cassazione è in atto una controversia tra due società di assicurazione, la P&V Verzekeringen CVBA, compagnia di assicurazione del datore di lavoro del ciclista deceduto e la KBC Verzekeringen NV, compagnia assicurativa dell’auto che ha investito il ciclista, morto alcuni mesi dopo il drammatico incidente.

Poco prima di essere investito, l’uomo circolava su una strada pubblica, con la sua bici a pedalata assistita e quindi elettrica. A seguito dell’evento funesto, la P&V versa un risarcimento subentrando nei diritti della vittima e dei suoi aventi causa. A sua volta, la P&V chiede alla KBC Verzekeringen NV, compagnia assicurativa della RC del conducente che ha investito il ciclista, un risarcimento.

Più precisamente la prima società, la P&V cita in giudizio la seconda, la KBC, davanti al Tribunale delle Fiandre occidentali per ottenere un rimborso spesa nel rispetto della normativa vigente nel Belgio.

Soffermiamoci per un momento su questo punto. La richiesta di risarcimento deriva dall’appello a norme nazionali che fanno nascere in capo agli assicuratori della RC degli automobilisti coinvolti in incidenti un obbligo di risarcimento nei confronti delle vittime se considerati “utenti deboli della strada”.

Nel caso in esame, a sua volta, la società KBC pretende tramite domanda riconvenzionale dalla P&V, il rimborso di una somma di denaro a suo dire versata indebitamente. Dal suo canto, la società P&V contesta il rimborso dichiarando che la vittima, ovvero il ciclista, non si poteva considerare conducente di un autoveicolo.

Decisione del Tribunale belga

Il 24 ottobre 2019, il Tribunale belga si esprime su questo caso svincolando da ogni responsabilità l’automobilista che aveva investito il ciclista ma condannando comunque la KBC a risarcire la vittima e anche la P&V, che, in quanto non conducente di un autoveicolo ed essendo subentrata nei diritti della vittima, meritava legittimo risarcimento.

Il giudice arrivava a questa conclusione considerando la bici a pedalata assistita e dunque elettrica non un autoveicolo. Ne consegue che la qualificazione giuridica della bici è fondamentale per stabilire responsabilità e risarcimenti.

C’è però un nodo giuridico da sciogliere. Poiché nella legislazione belga il concetto di veicolo è analogo a quello indicato dall’art. 1, punto 1, della direttiva 2009/103, si rimette la questione alla Corte europea di giustizia per analizzare il ruolo del motore o forza meccanica in relazione all’azionamento del veicolo.

Intervento della Corte UE di giustizia

La Corte europea di giustizia ha precisato che la direttiva in materia di assicurazione RC obbligatoria, la 2009/103/CE non fa riferimento alcuno a disposizioni o criteri che definiscono il ruolo esclusivo della forza meccanica nell’azionamento di un veicolo.

Sottolinea però che ci saranno delle linee guida più precise a partire dal 23 dicembre 2023 quando si applicherà la direttiva (UE) 2021/2118 del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE.

Quest’ultima contiene una nuova definizione di veicolo definito come “autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica”, e riportando specifiche e criteri definitivi anche in merito a velocità e peso. Nel caso in esame però, non si può fare altro che attenersi alla normativa in vigore e cioè la direttiva 2009/103/CE.

Leggi anche —- >Grave inimicizia tra giudice e avvocato: causa di ricusazione oppure no?

Veicolo e autoveicolo secondo la direttiva 2009/103/CE

La Corte europea di giustizia precisa che ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103/CE si definisce veicolo “qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati”.

Con l’espressione “qualsiasi veicolo” ci si riferisce a ogni mezzo realizzato per muoversi su suolo grazie a una forza prodotta da una macchina. Ne consegue, che l’obbligo di assicurazione RC esiste per mezzi come autocarri, autovetture e motocicli e ancora, ma che la bici a pedalata assistita e quindi elettrica, non è considerabile come veicolo e dunque suscettibile di assicurazione obbligatoria RC.

Si specifica inoltre che una bici elettrica non è azionata esclusivamente da forza meccanica e che pur accelerando senza pedalare, non supera i 20 km/h. La sua forza non è tale dunque da causare danni a terzi o cose come farebbe invece una macchina o una moto, più veloci perché azionati esclusivamente da forza meccanica.

In conclusione, secondo la Corte europea di giustizia, non si definisce «veicolo» ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103, una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di
20 km/h, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare.

 

Latest from Blog

Don't Miss