Diritto d’impugnazione e mancata dichiarazione o elezione di domicilio: cosa dice la Cassazione

Novembre 27, 2023
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Il diritto d'impugnazione del processo penale, la pronuncia della Corte di Cassazione

Vi รจ la condizione, per mettere in atto il diritto d’impugnazione penale, della dichiarazione di domicilio (o della sua elezione) contestuale. Il medesimo atto รจ quindi determinante, ai fini dell’ammissibilitร  dell’appello. La questione รจ stata portata innanzi alla Corte di Cassazione. Nel relativo giudizio di legittimitร , stando a quanto riportato dalla Corte medesima, la condizione posta in essere non contrasta con i principi costituzionali.

La sentenza in questione, รจ la n. 44376/2023, e la norma di sospetto contrasto costituzionale, per quel che attiene l’esercizio del diritto d’impugnazione del processo penale, risiede nell’art. 581, comma 1 ter del Codice di Procedura Penale (c.p.p.). Norma introdotta dalla Riforma Cartabia, che, a giudizio dei ricorrenti, entrerebbe in contrasto con gli articoli 24, 27, 111 Cost.

Alla base della questione, la ritenuta inammissibilitร , da parte della Corte d’Appello, dell’attuazione di un diritto d’impugnazione del procedimento, come constateremo ora.

La questione alla base del caso

Il caso รจ consistito, per come giร  anticipato, dal ricorso, ritenuto inammissibile dalla Corte d’Appello competente per territorio, effettuato dai legali dell’imputato. La motivazione รจ stata appunto rinvenibile nella mancata dichiarazione o elezione di domicilio, requisito introdotto dalla riforma Cartabia della Giustizia.

Una volta ricevuta la pronuncia d’inammissibilitร , la difesa dell’imputato ha poi sollevato un ricorso in Cassazione, adducendo il fatto che fosse, ad ogni modo, stata depositata l’elezione del domicilio dell’imputato prima che venisse emesso il decreto di citazione in giudizio. Oltre a ciรฒ, si contestava nel ricorso anche una presunta illegittimitร  costituzionale dellโ€™art. 581 comma 1 ter c.p.p., per via di una questione di ragionevolezza.

La difesa della parte in causa, ricorrente nel giudizio di legittimitร , riteneva ci fosse un’imposizione alla figura del difensore, di sollecitare l’assistito al rilascio della dichiarazione o elezione di domicilio in quelli che sono i termini temporali ristretti dell’impugnazione del ricorso.

Inoltre, sempre a detta della difesa ricorrente, non vi sarebbe coerenza tra una tale condizione e il potere esercitato dal Pubblico Ministero, nel caso in cui l’appello si sarebbe risolto con l’assoluzione. Si inficerebbe, in aggiunta, il diritto d’impugnazione del ricorso per la parte civile. Proprio perchรฉ la relativa possibilitร  sarebbe cosรฌ subordinata all’atto indicato (dichiarazione o elezione di domicilio). Quest’ultimo da compiere contestualmente all’impugnazione, ricordiamo.

Diritto d’impugnazione e mancato adempimento del mandato difensivo

Ulteriore motivazione addotta dalla parte ricorrente, nell’ambito del ricorso in Cassazione, l’interruzione nella possibilitร  di adempiere il mandato difensivo. Mandato che necessita di continuitร  per poter operare nel corso dell’intero iter processuale.

Una tale previsione, per la ricorrente, risulterebbe altresรฌ eccessiva, potendo bastare, nella stessa sede, una domiciliazione ex lege presso il difensore. In questo modo si semplificherebbe la notificazione del decreto di citazione in giudizio. Il tutto senza dichiarazione o elezione del domicilio nel provvedimento d’impugnazione, come adempimento burocratico senza cui si interrompe l’iter processuale nella sua interezza.

Sulla base dei presupposti appena riportati, la difesa dell’imputato richiedeva, una volta subentrata la definizione della Corte competente per il ricorso (inammissibile), la sospensione del giudizio in fase di svolgimento. Ciรฒ al fine di sollevare il ricorso per sospetta illegittimitร  costituzionale dell’art. 581, comma 1 ter c.p.p., o alternativamente si richiedeva l’accoglimento del ricorso da parte della Corte d’Appello. La Corte ha acconsentito per la prima opzione.

La sentenza della Cassazione e le prime criticitร  riscontrate

Una volta che la questione รจ giunta all’attenzione della Corte di Cassazione, vediamo come la Suprema Corte si sia pronunciata, e soprattutto come abbia motivato il proprio verdetto. Cominciamo col dire che la sentenza finale รจ stata di rigetto del ricorso. La Cassazione ha richiamato, a sostegno di ciรฒ, degli argomenti desunti dal dato letterale della riforma Cartabia, oltre che presentando delle modalitร  attuative in grado di portare, presumibilmente, ad una facile risoluzione delle difficoltร  pratiche riscontrate.

C’รจ da dire che la sentenza emessa, la n. 44376/2023 รจ in realtร  stata molto contestata da diverse parti. Se al momento dell’introduzione della riforma Cartabia si sono sollevati vari cori di protesta, anche sotto questo aspetto, sono ora in molti che definiscono la sentenza da ultimo emessa come un’occasione perduta. Piรน che altro una mancata opportunitร  di venire a capo di un sistema complesso e macchinoso, del quale la riforma รจ stata accusata d’essere portatrice.

In particolare, gli effetti di quanto disposto dalla riforma Cartabia sul diritto d’impugnabilitร  dei processi penali di primo grado, hanno da subito destato delle preoccupazioni da parte dell’Avvocatura. Come si segnala, laddove la sentenza della Cassazione fosse stata d’accoglimento delle criticitร  accolte, anche la Corte Costituzionale avrebbe passato in rassegna le medesime. Verificando al riguardo dei presunti profili d’incostituzionalitร  rispetto agli articoli citati della Legge fondamentale, ossia il testo costituzionale.

Si รจ analogamente fatto osservare, che le motivazioni poste alla base del verdetto non sarebbero idonee a far recedere le garanzie della difesa in un processo.

Le valutazioni della Corte di Cassazione sulle nuove condizioni per il diritto d’impugnazione

La Cassazione ha rilevato come, il requisito richiesto della dichiarazione o elezione di domicilio, sia da intendersi in qualitร  di requisito formale dell’atto d’impugnazione. Stando al giudizio della Corte, il requisito predetto รจ stato introdotto in una norma che disciplina in maniera sistematica quali debbano essere le forme prescritte per esercitare il diritto d’impugnazione della parte civile, a pena d’inammissibilitร  dell’impugnazione medesima.

In quest’ottica, il requisito rientra a pieno titolo tra le formalitร  di presentazione previste, e pertanto l’atto di dichiarazione, o di elezione del domicilio, dovrebbe essere depositato entro la scadenza dei termini per avanzare la richiesta d’impugnazione. Termini di cui all’art. 581, comma 1 c.p.p.

La Cassazione ha anche richiamato il fatto che l’art. 581 del Codice di Procedura Penale, รจ una disposizione il cui scopo รจ quello d’assicurare la speditezza del giudizio in appello. Speditezza raggiunta evitando all’autoritร  giudiziaria il gravoso compito di svolgere ricerche volte all’individuazione del recapito a cui notificare il decreto di citazione in giudizio. Sempre la Cassazione, nel proprio verdetto, afferma come l’obiettivo di una maggiore celeritร  tra gli scopi prefissati dalla Legge Delega n. 134 del 27 settembre 2021, con riferimento al procedimento a carattere penale.

Considerazioni a sostegno di incongruenze rilevate per l’esercizio del diritto d’impugnazione

Il sistema normativo, cosรฌ innovato, esclude che l’atto di dichiarazione o elezione di domicilio, giร  risultante dagli atti, possa esonerare la parte impugnante dall’obbligo di deposito per un nuovo atto analogo. Appunto un nuovo atto da presentare al momento della richiesta d’impugnazione. Con l’art. 157 c.p.p., si prevede che la notifica dell’atto di citazione venga eseguita in modalitร  esclusiva presso il domicilio dichiarato o eletto con il medesimo atto d’impugnazione. Con la precedente versione dell’art. 164 dello stesso Codice, si faceva presente come la determinazione del domicilio dichiarato o eletto, avvenuta anche in un altro momento, sarebbe stata valida “per ogni stato e grado del procedimento”.

Nella sua versione attuale, cosรฌ come modificata dalla riforma Cartabia della Giustizia, la determinazione del domicilio, dichiarato o eletto, รจ valida per notificare l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, per la citazione in giudizio sotto vari aspetti, di cui agli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p., oltre alla notifica del decreto penale. Mentre, ritenendo come valido un domicilio giร  risultante per l’imputato, sarebbe stato possibile un iter che non avrebbe subรฌto rallentamenti. Ma sarebbe stato, ed รจ un aspetto ancor piรน importante, un iter che non si sarebbe interrotto, mentre allo stato attuale quella garanzia non sussiste.

La cancellazione del comma 8 bis dal testo dell’art. 157 c.p.p.

Sul piano dell’art. 157 c.p.p., la nuova formulazione ha cancellato il comma 8 bis., operando, a detta di molti, un vero e proprio stravolgimento della materia. Il comma 8 bis aveva ad oggetto le notificazioni successive, rispetto alla prima citazione in giudizio (qual รจ appunto il caso che stiamo trattando, con citazione al giudizio innanzi la Corte d’Appello). Esso disciplinava, per la medesima notifica, che fosse indirizzata e consegnata ai legali difensori, in caso sia avvenuta la nomina degli stessi ai sensi dell’art. 96 c.p.p., riscontrando nella disposizione quelle semplificazioni di sistema tanto ricercate oggi. In altre parole, la disposizione cosรฌ precedentemente formulata, agevolava di molto l’individuazione in oggetto, essendo sempre noto il domicilio o il luogo di lavoro del difensore, cui recapitare l’atto.

Lo stesso comma 8 bis richiamava un’altra disposizione codicistica, vale a dire l’art. 148 comma 2 bis, che si esprimeva per l’idoneitร  dei mezzi tecnici di trasmissione. Una disposizione, quest’ultima, valevole per tutti i casi contemplati dall’ordinamento per le notifiche ai difensori legali. Con la totale abrogazione, operata per mezzo della riforma Cartabia, del comma 8 bis, sono scomparsi i dati letterali a cui qui si opera riferimento, e anche i relativi rimandi. Ecco perchรฉ le preoccupazioni dell’Avvocatura sul tema non sono tardate a sopraggiungere.

La lettura congiunta dei commi 1 ter e 1 quater dell’art. 581 c.p.p.

La lettura congiunta, in seno allo stesso art. 581 c.p.p., dei commi 1 ter e 1 quater, lascerebbe presumere che la dichiarazione o elezione di domicilio non debba obbligatoriamente essere effettuata contestualmente al provvedimento impugnato. Ma, lo stesso provvedimento, potrebbe recare in allegato una dichiarazione o elezione di domicilio, avvenuta in precedenza. Nel caso del comma 1 quater, esso disciplina il caso in cui si abbia avuto luogo a procedere senza la presenza della parte imputata. In tal caso, per l’atto d’impugnazione del difensore รจ depositato, come presupposto, uno specifico mandato ad impugnare da parte dell’assistito. Mandato rilasciato in seguito alla pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione del domicilio, da parte dell’imputato.

In questo caso, quello dell’imputato assente in giudizio, รจ previsto un ulteriore termine di 15 giorni, a disposizione della difesa, per farsi sottoscrivere dall’imputato assistito il mandato d’impugnazione. Il termine non appare congruo alla gran parte della dottrina, e si ritiene per lo piรน che esso rechi con sรฉ un ulteriore onere di ricerca, abbastanza gravoso, sui legali difensori. Anche secondo tali considerazioni, non si realizzerebbe in concreto una maggior celeritร  nell’iter processuale penale.

L’adempimento del legale rappresentante e l’eventuale irreperibilitร  dell’imputato

Il fatto che il termine sia di 15 giorni, si desume non dal medesimo art. 581, ma dall’art. 585 c.p.p., precisamente dal comma 1 bis, anch’esso introdotto dalla riforma Cartabia, come i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater dell’art. 581. L’art. 585 riguarda sempre il diritto d’impugnazione, e disciplina nello specifico i termini relativi all’impugnazione. Il suo comma 1 bis effettua tale aggiunta di 15 giorni, per il caso suddetto. Trattandosi di un termine supplementare rispetto a quelli previsti dal primo comma, i giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto tale termine come congruo, anche in caso di “imputati non facilmente raggiungibili”, citando direttamente il testo della sentenza di legittimitร  sul punto.

Resta comunque ferma la gravositร  dell’operazione richiesta al legale difensore, la quale non agevola certo la celeritร  del procedimento, poichรฉ il difensore dovrร  prendersi in molti casi un termine che altrimenti non sarebbe stato necessario. E non solamente, ma anche perchรฉ l’iter potrebbe interrompersi come conseguenza diretta del mancato adempimento in tal senso. Secondo la pronuncia della Cassazione sul punto, invece, non verrebbe in alcun modo pregiudicato il diritto dell’imputato ad impugnare il procedimento in appello. La Corte lo definisce, al contrario, un “ulteriore adempimento privo d’effetti”, ma qui precisa il caso: “in caso di agevole reperibilitร  dell’assistito”.

Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha sicuramente voluto ribadire il fatto che l’imputato, qualora sia interessato all’impugnazione del procedimento, dovrร  rendersi reperibile per proprio interesse. E sempre per proprio interesse, rendere agevole l’espletamento del compito al proprio avvocato difensore. Si tratta, in ogni modo, di un onere aggiuntivo, prima non contemplato, e che potrebbe portare ad un’interruzione dell’iter prima di quando si sarebbe convenuto fare.

Il diritto d’impugnazione delle parti e l’asimmetria riscontrata col potere del PM

Una ratio espressa dalla Corte si potrebbe rinvenire quindi nell’interesse, da manifestare necessariamente, da parte dell’imputato, cioรจ una sua partecipazione effettiva al processo penale che lo riguarda. Ferme restando le considerazioni presentate, si potrebbe comunque citare il dato obiettivo dell’autonomia del legale nel procedimento d’impugnazione. E, rispetto ad esso, si riscontra obiettivamente anche un’asimmetria in confronto al potere d’impugnazione del Pubblico Ministero, qualora l’esito della sentenza di primo grado sia l’assoluzione. Viene messo in discussione poi, non solo il potere d’impugnazione della difesa, ma anche della parte civile, al quale viene riconosciuta (anche in questo caso) un’autonomia dall’ordinamento giuridico. รˆ infatti l’assistito che ha facoltร  di conferire al difensore in giudizio il potere ad impugnare l’esito della sentenza.

Stando al quadro giuridico attuale, la procura ad impugnare viene conferita legittimamente anche prima, dalla parte a giudizio, rispetto all’emissione della sentenza, registrando per tale via un’incoerenza insita nel sistema. In pratica, la Corte non ha tenuto conto di tali motivazioni, e ha giudicato la questione sollevata in relazione alla riforma Cartabia come riferimento normativo. Il tutto senza valutare anche la pertinenza fra le disposizioni della medesima riforma e quanto riportato nell’ordinamento, a livello di princรฌpio cardine dell’autonomia riconosciuta alla parte civile in sede processuale.

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Il diritto d’impugnazione e un possibile futuro interessamento della Consulta

Sono molti i giuristi che, in seguito alla sentenza n. 44376 della Corte di Cassazione, sperano nel fatto che la stessa questione possa divenire oggetto d’attenzione della Corte Costituzionale. Ciรฒ principalmente per via del contrasto alle norme, giร  citate in apertura, della Costituzione. Anche perchรฉ vi sono delle innegabili ragioni di tutela della parte sottoposta a processo penale, le quali non possono venir meno in nome di una maggior celeritร  del procedimento. Una celeritร  che in molti casi viene anche meno, nelle casistiche illustrate in precedenza, e che si riconducono ad un’irreperibilitร  dell’imputato. Anche con riferimento all’interesse di quest’ultimo, vi รจ il riscontro secondo cui non รจ possibile stabilire se la mancata reperibilitร  dell’imputato nel processo, sia o meno all’imputato ascrivibile. La stessa potrebbe altresรฌ dipendere da cause accidentali e temporanee, o comunque non dipendenti direttamente dalla sua volontร .

Un’ulteriore questione, quest’ultima, di non poco rilievo. Ma che la riforma Cartabia, nello stabilire il nuovo impianto normativo, non ha preso in considerazione. Cosรฌ come la tematica non รจ stata considerata neppure dalla Cassazione. Ecco dunque il motivo per cui si spera che determinati elementi della questione possano essere ripresi, in sede di legittimitร , dalla Consulta. Allo stato attuale, punti interrogativi e determinate incongruenze permarrebbero.

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