L’opzione delle pena sostitutiva della detenzione può essere scelta dal giudice se ritenuta più efficace per la rieducazione e la prevenzione del rischio di recidiva.
Il giudice può negare la sostituzione della pena detentiva se esiste un rischio di recidiva da parte del condannato, come dichiarato nella sentenza n. 43622 del 27 ottobre 2023 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Nel caso specifico, un uomo era stato ritenuto colpevole di furto e aveva presentato un ricorso in cassazione contestando il rifiuto della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, in base alle nuove leggi introdotte dal D.Lgs. 150/2022 e alle modifiche degli articoli 53 e 58 della Legge n. 689 del 1981.
Il rischio recidiva
I giudici del tribunale avevano respinto la richiesta considerando i numerosi precedenti penali che indicavano l’inaffidabilità del condannato. La Corte di Cassazione si sofferma sulla ragione della nuova disciplina delle sanzioni sostitutive brevi, cercando di determinare se la prospettiva di riabilitazione e reinserimento sociale sia abbastanza forte da mettere in secondo piano l’importanza della prevenzione speciale, anche tenendo conto del potere discrezionale del giudice in materia di sanzioni.
L’articolo 20-bis del codice penale, introdotto dal D.Lgs. 150/2022, formalmente inserisce la categoria delle pene detentive brevi, estendendo la nozione di pena detentiva breve che ora si applica a pene con una durata massima di quattro anni.
Prima della riforma, la durata della pena detentiva breve era essenzialmente equivalente alla pena che poteva essere sospesa condizionalmente (e i due benefici, la sospensione condizionale e la sostituzione della pena, potevano essere cumulati).
Tuttavia, oggi i due istituti non possono essere applicati contemporaneamente poiché il beneficio della sospensione condizionale della pena esclude la possibilità di sostituire la pena detentiva, secondo quanto stabilito dall’articolo 61-bis della Legge n. 689 del 1981, introdotto dall’articolo 71, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 150/2022.
Da questo divieto di cumulo emerge che la riforma mira a contrastare il pericolo di recidiva, soprattutto attraverso l’obiettivo di riabilitazione e reinserimento sociale dei condannati, che è supportato da un programma elaborato dall’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) basato sulla situazione specifica del condannato e dalle prescrizioni imposte dal giudice. Al contrario, il beneficio della sospensione condizionale della pena si basa semplicemente sull’obbligo di astenersi dal reato, incentivato dalla perdita del beneficio in caso di commissione di un nuovo reato.
Al contrario, la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità sono vere e proprie pene-programma, basate non solo su obblighi di astensione e divieti, ma anche sul programma elaborato dall’UEPE e sulle prescrizioni positive individuate dal giudice dopo un’audizione contraddittoria e tenendo conto anche del progetto di trattamento dell’UEPE.
L’applicazione della pena sostitutiva
Per quanto riguarda i poteri discrezionali che la legge attribuisce al giudice nel processo di applicazione e scelta delle pene sostitutive, è importante osservare che essi sono significativi e completamente coerenti con l’obiettivo generale di questa riforma, che mira a ridurre le pene detentive brevi e promuovere un vero processo di rieducazione attraverso le pene sostitutive.
Infatti, il giudice, tenendo conto dei criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, può applicare le pene sostitutive della detenzione quando risultano più adatte per la riabilitazione del condannato e quando, anche attraverso prescrizioni appropriate, garantiscono la prevenzione del rischio di commettere altri reati.
L’applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma rappresenta la specifica modalità scelta dal legislatore per affrontarlo nel modo migliore, seppur considerando che tale obiettivo può essere raggiunto solo dopo il completamento del percorso di rieducazione conseguente all’applicazione della pena sostitutiva.
È evidente, quindi, che il presupposto a cui deve fare riferimento il giudice al fine di decidere sull’applicazione della pena sostitutiva breve è la valutazione dell’esistenza o meno di validi motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno rispettate perché l’obiettivo di riabilitazione non può prevaricare l’importanza di neutralizzare il pericolo di recidiva, che deve essere affrontato anche durante l’esecuzione della pena.
Nel caso specifico, i giudici del tribunale hanno ritenuto che la pena detentiva breve inflitta all’imputato non fosse sostituibile, facendo riferimento ai numerosi precedenti penali a suo carico, molti dei quali legati a reati contro il patrimonio. Hanno anche ritenuto che non potessero esprimere un giudizio positivo sulla affidabilità futura del condannato, considerando che era stato recentemente sottoposto a una misura cautelare nel corso del procedimento attuale.