La Corte di Cassazione conferma che il subentro nell’appalto può configurarsi come un trasferimento d’azienda, tutelando i diritti dei lavoratori anche in presenza di modifiche organizzative marginali.
Il subentro in un appalto, in determinate circostanze, può configurarsi come un vero e proprio trasferimento d’azienda. In particolare, si verifica una continuità tra il precedente appaltatore e quello subentrante quando non emergono discontinuità significative nell’organizzazione del lavoro e nelle modalità operative. Un esempio di ciò si riscontra quando l’unico cambiamento introdotto dal nuovo appaltatore riguarda, ad esempio, l’adozione di nuove divise di lavoro e cartellini di riconoscimento. In questi casi, non si può parlare di un’interruzione del legame lavorativo, ma di un adattamento organizzativo che non comporta una vera e propria discontinuità nell’attività.
Questo concetto approfondito dalla Corte di Cassazione, ha emesso due importanti sentenze (n. 27607 e n. 27707) il 24 e il 25 ottobre 2024. Le decisioni si sono concentrate sul delicato tema della successione negli appalti e sul trasferimento d’azienda, con particolare attenzione alla tutela dei lavoratori che vengono trasferiti dal vecchio al nuovo appaltatore. Infatti, secondo l’articolo 2112 del Codice Civile, in caso di trasferimento d’azienda, i lavoratori coinvolti mantengono i diritti e le condizioni precedentemente acquisiti. Quindi fondamentale che venga identificata la continuità dell’attività tra il cedente e il cessionario.
La questione è particolarmente rilevante per la protezione dei diritti dei lavoratori che, passando alle dipendenze del nuovo appaltatore, devono essere tutelati da eventuali modifiche ingiustificate delle condizioni lavorative. In questo contesto, il trasferimento d’azienda implica la continuità della relazione di lavoro, il mantenimento delle condizioni contrattuali precedenti e la responsabilità del nuovo datore di lavoro per le obbligazioni in essere. Se il subentro nell’appalto è qualificato come trasferimento d’azienda, infatti, le disposizioni dell’articolo 2112 del codice civile si applicano pienamente, proteggendo i diritti dei lavoratori.
Il Caso Specifico
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi presentati dalla società subentrante, che si era trovata a confrontarsi con i ricorsi di due lavoratori che erano stati trasferiti sotto la sua direzione dopo la successione nell’appalto.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che non ci fosse alcuna discontinuità sostanziale tra il cedente e il cessionario, essenzialmente perché le uniche modifiche introdotte dal nuovo appaltatore riguardavano elementi di natura organizzativa marginale, come l’introduzione di nuove divise e cartellini di riconoscimento. Secondo la Corte, quindi, la successione nell’appalto doveva essere considerata come un trasferimento d’azienda, con tutte le implicazioni giuridiche che ne derivano, inclusa l’applicazione delle tutele previste per i lavoratori.
In particolare, è confermato che, nel caso di un trasferimento d’azienda, il contratto collettivo applicato dal nuovo appaltatore potesse essere mantenuto, anche se contenente condizioni inferiori rispetto a quello precedente, a patto che fosse del medesimo livello. Inoltre, la società ha ricevuto una condannata salata: dovrà corrispondere alcune voci retributive dovute ai lavoratori, in quanto erano emerse discrepanze nel trattamento economico e nelle condizioni lavorative rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo.
Normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale
1. Acquisizione del personale e subentro nell’appalto
In materia di acquisizione del personale già impiegato in un appalto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, il comma 3 dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 (come modificato dall’art. 30 della legge n. 122 del 2016) stabilisce che non si configura un trasferimento d’azienda – o di parte di essa – qualora siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa. In altre parole, quando l’operazione di subentro comporta modifiche organizzative significative che alterano l’identità dell’impresa, non sarà possibile considerare l’avvenuto trasferimento d’azienda.
Tuttavia, se il passaggio avviene senza compromettere le caratteristiche fondamentali dell’impresa e mantenendo la continuità dell’attività economica, si applicano le disposizioni relative al trasferimento d’azienda.
Questa modifica normativa ha cercato di allineare la legislazione italiana alla normativa comunitaria, in particolare al recepimento della direttiva 2001/23/CE, che regola i trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di essi a un nuovo imprenditore, sia a seguito di cessione contrattuale che di fusione. La direttiva si applica a tutte le situazioni in cui un’entità economica venga trasferita a un nuovo imprenditore che subentra nella gestione dell’attività, al fine di preservare la continuità delle condizioni lavorative e dei diritti dei lavoratori coinvolti.
La direttiva 2001/23/CE stabilisce che, affinché si possa parlare di trasferimento, è necessario che l’entità economica trasferita mantenga la propria identità, che viene definita come un insieme di risorse (materiali, immateriali e umane) organizzate per lo svolgimento di un’attività economica, che sia essa primaria o accessoria.
2. La continuità dell’impresa nel trasferimento
La giurisprudenza comunitaria ha ribadito più volte che l’obiettivo principale della direttiva 2001/23/CE è di garantire la continuità dei rapporti di lavoro all’interno di una realtà economica che conserva la propria identità, indipendentemente dal cambiamento di proprietario.
Questo principio è essenziale per tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti nel trasferimento e per evitare che il passaggio di proprietà di un’impresa comporti la perdita di diritti acquisiti. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 12.02.2009, C-466/07) ha chiarito che, per determinare se l’identità dell’impresa sia stata preservata, è necessario considerare il legame funzionale tra i vari elementi trasferiti, tra cui i beni materiali e immateriali, ma anche la continuità dei rapporti lavorativi e delle attività svolte prima e dopo il trasferimento.
In particolare, la giurisprudenza comunitaria ha sottolineato che occorre valutare il complesso delle circostanze fattuali dell’operazione, tra cui, per esempio, la riassunzione da parte del nuovo imprenditore della parte più rilevante del personale e il grado di somiglianza tra le attività svolte prima e dopo il trasferimento (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 20.07.2017, C-416/16). In altre parole, il trasferimento di un’impresa non è solo una questione di passaggio di beni materiali, ma coinvolge anche un’analisi attenta della continuità dell’attività economica e della gestione dei lavoratori.
3. La giurisprudenza italiana pre-riforma
Prima dell’introduzione della modifica legislativa nel 2016, la giurisprudenza di legittimità aveva comunque ritenuto che, pur esistendo una differenza tra cessione d’azienda e subentro nell’appalto, l’art. 2112 c.c. – che regola il trasferimento d’azienda e le sue implicazioni sui contratti di lavoro – dovesse applicarsi anche nel caso di subentro, se veniva realizzato un passaggio di beni di rilevante entità, tale da consentire al nuovo appaltatore di continuare l’attività economica.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11918/2013, aveva infatti sancito che, anche in caso di subentro, fosse possibile configurare un trasferimento di ramo d’azienda qualora il nuovo appaltatore acquisisse risorse tali da permettere la prosecuzione dell’attività, tutelando così i lavoratori coinvolti.
4. Le modifiche legislative del 2016
Con l’introduzione della novella legislativa del 2016, il legislatore italiano ha cercato di chiarire ulteriormente la questione, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria. In particolare, le nuove disposizioni hanno precisato che, pur mantenendo distinte le due figure giuridiche – cessione d’azienda e subentro nell’appalto – il subentro nell’appalto può essere considerato un trasferimento d’azienda, a meno che non vi siano evidenti elementi di discontinuità che possano alterare l’identità dell’impresa trasferita. In tal caso, spetta al soggetto che nega l’esistenza del trasferimento provare la discontinuità tra le due entità, come stabilito dalla Corte di Cassazione nelle recenti sentenze n. 27607/2024 e n. 27707/2024.
L’onere della prova di questa discontinuità grava quindi sul nuovo appaltatore, che dovrà dimostrare che il passaggio di attività non comporta la continuità dell’impresa o che non vi è stato un effettivo trasferimento di attività economica, come previsto dalla normativa europea.
5. Il principio di continuità del trasferimento d’azienda
Quindi, la normativa italiana, pur conservando distinzioni tra la cessione di azienda e il subentro nell’appalto, sancisce che quest’ultimo può costituire un trasferimento d’azienda, con tutte le implicazioni giuridiche e tutelative per i lavoratori, a meno che non siano presenti elementi oggettivi di discontinuità che giustifichino una separazione sostanziale tra il cedente e il cessionario.
In tal caso, però, spetta a chi invoca la discontinuità fornire prove concrete in merito, in conformità con i principi sanciti dalla direttiva europea e dalla giurisprudenza comunitaria.
Principio di diritto
In sintesi, la Corte di Cassazione, confermando la corretta interpretazione della normativa da parte della Corte d’Appello, ha escluso che l’adozione di nuove divise e cartellini di riconoscimento da parte del nuovo appaltatore possa configurare un elemento di discontinuità tale da impedire la continuità dell’appalto. Secondo la Cassazione, nel caso esaminato, l’introduzione di queste modifiche organizzative non ha influito in maniera tale da interrompere il legame funzionale e complementare tra le due imprese, che è requisito fondamentale per parlare di trasferimento d’azienda. Pertanto, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d’azienda, a meno che il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti dal subentrante non presenti caratteristiche di novità tali da interrompere il precedente nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà”.