Assegno spedito per posta e trafugato: ecco quando c’è concorso di colpa del mittente

Novembre 12, 2023
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Assegno spedito e trafugato

Una decisione audace e rischiosa: l’assegno spedito tramite posta ordinaria mette il mittente in pericolo, andando oltre i limiti della prudenza comune e accrescendo il rischio di smarrimento o furto durante il trasporto.

La Corte di Cassazione, Sezione III, ha emesso un’ordinanza il 5 settembre 2023, numero 25866, in risposta al ricorso presentato dalle Poste. La decisione della Corte si basa sulle precedenti affermazioni di massima autorità espressa dalla Cassazione Sezioni Unite nella sentenza 9769/2020. Secondo la Corte, l’invio di un assegno tramite posta ordinaria, anche se dotato di clausola di intrasferibilità, costituisce un comportamento che può giustificare l’affermazione del concorso di colpa da parte del mittente (in base all’articolo 1227 del Codice Civile), nel caso in cui l’assegno spedito venga trafugato e incassato da un soggetto non autorizzato. Infatti, l’utilizzo della posta ordinaria come modalità di trasmissione implica una volontaria esposizione del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di prudenza comune.

Il Fatto

Una compagnia assicuratrice decide di inviare un assegno non trasferibile del valore di 4.500,00 euro al proprio assicurato tramite posta ordinaria. Tuttavia, l’assegno spedito viene rubato durante il trasporto e la società Poste s.p.a., agendo come intermediario nella negoziazione del titolo, paga l’importo a un soggetto diverso dal beneficiario effettivo.

Di conseguenza, l’assicurazione decide di intentare una causa legale contro le Poste, richiedendo il rimborso dell’importo dell’assegno insieme agli interessi. Inizialmente, la richiesta di risarcimento viene respinta in primo grado, ma successivamente viene accolta in un secondo grado di giudizio.

Il giudice di merito ha ritenuto che la condotta delle Poste sia stata negligente, evidenziando il fatto che abbiano aperto un libretto di deposito senza precauzioni durante l’incasso del titolo, abbiano negoziato un titolo fuori dall’ambito regolare e abbiano identificato il soggetto solamente con un documento munito di fotografia. Pertanto, il caso arriva alla Corte di Cassazione per una decisione finale.

Premessa: l’assegno bancario e l’importanza della clausola “non trasferibile”

La disciplina relativa all’assegno bancario è regolata dal Regio Decreto del 21 dicembre 1933, n. 1736, ancora in vigore. L’assegno rappresenta uno strumento di pagamento che fornisce al portatore del titolo immediata disponibilità della somma indicata. Infatti, l’assegno bancario è pagabile “a vista” e il pagamento non può essere dilazionato nel tempo. Vediamo quali sono le parti coinvolte e la struttura dell’assegno:

L’emittente o traente sottoscrive un ordine incondizionato rivolto alla banca trattaria per pagare una determinata somma di denaro a favore del beneficiario o prenditore indicato sul titolo.

Per emettere un assegno, il traente deve avere i fondi necessari, ovvero disporre di liquidità, affinché la banca possa effettuare il pagamento (art. 3 R.D. citato).L’articolo 43 del D.P.R. 1736/1933 specifica che l’assegno bancario con clausola di non trasferibilità deve essere pagato al prenditore o, su richiesta, accreditato sul suo conto corrente. Il prenditore può girare l’assegno solo a un banchiere per l’incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Il secondo comma aggiunge che “chi paga un assegno non trasferibile a una persona diversa dal prenditore o dal giratario bancario per l’incasso è responsabile del pagamento”.

La giurisprudenza ha stabilito che la funzione della clausola di non trasferibilità non è quella di garantire al prenditore il ricevimento dell’importo, ma di impedire la circolazione del titolo. Inoltre, il rischio che l’assegno venga incassato da una persona non autorizzata non viene “annullato” nemmeno nel caso in cui la banca trattaria abbia effettuato diligentemente l’obbligo di identificare il prenditore del titolo. Ciò perché le moderne tecniche di falsificazione dei documenti sono così sofisticate che talvolta una verifica accurata non riesce a rilevarle. Inoltre, ricordiamo che la banca trattaria ha l’obbligo di identificare il prenditore del titolo.

Il parere della corte di cassazione

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 12477/2018), “la banca che incassa un assegno bancario, di traenza o circolare, con clausola di non trasferibilità e paga la somma a una persona diversa dal beneficiario effettivo, a causa di un errore nell’identificazione del legittimo detentore del titolo, può provare che l’inadempimento non è attribuibile a essa, in quanto ha adempiuto al proprio obbligo con la diligenza richiesta dall’articolo 1176 comma 2 del Codice Civile”. Detto ciò, torniamo alla decisione.

Assegno spedito tramite posta ordinaria: la responsabilità condivisa del mittente

La società Poste s.p.a. esprime la sua insoddisfazione riguardo alla sentenza gravata, poiché ritiene che la compagnia assicurativa dovrebbe essere ritenuta parzialmente colpevole per aver inviato il titolo tramite posta ordinaria.La Suprema Corte, tuttavia, riconosce la validità di tale lamentela.

I giudici richiamano un precedente caso affrontato dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 9769/2020), in cui è stato stabilito che esiste una responsabilità condivisa tra il mittente e l’istituto negoziatore del titolo. Infatti, l’assegno spedito tramite posta ordinaria, anche se dotato di clausola di intrasferibilità, rappresenta un comportamento che può determinare una colpa da parte del mittente nel caso in cui un individuo non autorizzato lo sottragga e lo riscuota.

L’utilizzo della posta ordinaria come mezzo di trasmissione implica una volontaria esposizione del mittente a un rischio superiore a quello consentito dalle normali precauzioni. In altre parole, la scelta di utilizzare la posta ordinaria come modalità di trasmissione del titolo favorisce in modo causale la possibilità di riscossione da parte di un soggetto non legittimato.

L’identificazione del beneficiario e la sicurezza del titolo

La validità del pagamento dell’assegno richiede una verifica accurata della corrispondenza tra il beneficiario e la persona che lo presenta in banca. La banca, al fine di adempiere alla sua responsabilità professionale, deve prendere tutte le precauzioni necessarie. Tuttavia, è fondamentale notare che il pagamento dell’assegno non può essere effettuato se l’assegno stesso non è fisicamente disponibile e non viene presentato alla banca. Pertanto, ci sono due elementi chiave da considerare:

1. La verifica dell’identità del presentatore dell’assegno, al fine di garantire che coincida con il beneficiario (identificazione).

2. La reale disponibilità dell’assegno stesso, che viene confermata dalla sua presentazione alla banca (presentazione del titolo). Quindi, se la sottrazione dell’assegno spedito è stata agevolata o causata dall’uso di modalità di trasmissione insufficienti per assicurarne la consegna al destinatario, ci sono due fattori che costituiscono condizioni precedenti all’evento dannoso:

  • L’errore nell’identificazione del presentatore dell’assegno da parte della banca che elabora il pagamento. La scelta della modalità di trasmissione da parte del mittente.
  • La scelta della modalità di trasmissione da parte del mittente.

L’effetto causale dell’operato del mittente

La norma sull’autocomposizione del danno colposo da parte del danneggiato (art. 1227 c.c.) stabilisce che se l’atto di negligenza da parte del creditore (in questo caso, l’assicurazione che ha inviato l’assegno) ha contribuito a causare il danno, l’ammontare del risarcimento sarà ridotto in base alla gravità della negligenza e alle conseguenze che ne sono derivate. L’autocomposizione del danno colposo può verificarsi in due casi:

1. Quando il danneggiato si comporta in modo attivamente cooperativo.

2. Quando il danneggiato si mette volontariamente in una situazione di rischio oltre i limiti della normalità.

Per configurare l’autocomposizione del danno, il danneggiato deve violare norme giuridiche o regole di prudenza considerate socialmente vincolanti, adottando un comportamento, sia attivo che omissivo, che contribuisca come fattore necessario alla catena causale che porta al danno. Nel caso specifico, è importante sottolineare come l’uso della posta ordinaria comporti la perdita di controllo sulla trasmissione dell’assegno e l’impossibilità di conoscere il suo esito.

Il mittente, scegliendo la posta ordinaria, assume il rischio potenziale di furto del plico e dell’incasso dell’assegno da parte di un soggetto non autorizzato. Pertanto, l’utilizzo della posta ordinaria è in contrasto con le regole di prudenza comune, che richiederebbero l’uso di mezzi di trasmissione più sicuri, e viola anche il dovere di agire nel modo migliore per preservare gli interessi di tutte le parti coinvolte, in conformità al principio di solidarietà (Cassazione, Sezioni Unite 9769/2020).

Conclusioni: Il principio di diritto e le implicazioni nel caso in questione

Sulla base delle considerazioni esposte, la Corte Suprema accoglie il ricorso presentato dalla società Poste S.p.a., annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale, affidando il caso a un altro magistrato che, nella sua decisione, dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: “La spedizione di un assegno tramite servizio postale ordinario, anche se dotato di clausola di non trasferibilità, costituisce un comportamento che, in caso di sottrazione del titolo e incasso da parte di un soggetto non autorizzato, può giustificare l’affermazione dell’autocomposizione del danno colposo da parte del mittente”.

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