La “fictio conditionis” dell’art. 1359 cod. civ.: un’analisi approfondita sulla condizione meramente potestativa

Novembre 7, 2023
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Oggi esploreremo un argomento affascinante e di grande rilevanza nell’ambito legale: l’estensione della finzione di avveramento – la fictio conditionis per l’appunto – alle condizioni meramente potestative. Potrebbe sembrare un concetto complesso, ma in realtà è soltanto una manifestazione del principio generale di buona fede. Continuate a leggere per scoprire perché questa teoria è così importante e come si applica nella pratica giuridica.

L’articolo 1359 stabilisce la “fictio conditionis”: scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta

L’articolo 1359 del codice civile stabilisce che “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa”.

Lo scopo di questa norma è quello di fornire una sanzione diretta per censurare le motivazioni del contraente che, avendo un interesse contrario all’avveramento della condizione, ha contribuito al mancato verificarsi della stessa attraverso il proprio comportamento.

In linea generale, la sanzione prevista dall’articolo 1359 del codice civile non può essere applicata alle condizioni potestative (che sono quelle in cui l’evento stesso dipende dalla volontà di uno dei contraenti) poiché “quando l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come un’alternativa in grado di soddisfare anche l’interesse del contraente, soprattutto se la decisione è affidata a fattori esterni capaci di influenzare la determinazione della volontà, anche se la sua valutazione è rimessa all’apprezzamento esclusivo dell’interessato, tale volontà non è arbitraria poiché si verifica una legittima condizione potestativa”.

La norma in oggetto svolge una funzione protettiva nei confronti dei contraenti, mirando a prevenire abusi derivanti dall’utilizzo della condizione potestativa, abuso che è integrato da una condizione meramente potestativa. Nel caso di una condizione potestativa ammessa dal sistema giuridico, la discrezionalità conferita consensualmente a una delle parti contrattuali, definita come “competenza condizionale” (termine introdotto da Bellizzi), viene comunque limitata dalla necessità di ancorare tale discrezionalità alla possibilità effettiva e concreta di tutelare un interesse oggettivamente rilevante. Questo interesse oggettivamente rilevante funge quindi da parametro di limitazione per la tutela degli interessi dell’altro contraente.

Il valore dell’evento condizionale

Al contrario, una condizione meramente potestativa non presenta tale limite protettivo. Pertanto, non è possibile escludere l’applicabilità della sanzione prevista dall’articolo 1359 del codice civile come strumento per ristabilire l’equilibrio compromesso dalla violazione del principio di buona fede rappresentato dalla presenza di una condizione meramente potestativa.

Il valore dell’evento condizionale all’interno del contratto richiede, secondo il pensiero di Rescigno, che le parti siano estranee all’avveramento e che l’intervento di una parte che alteri l’indipendenza dell’evento condizionale comporti l’applicazione delle regole di responsabilità derivanti dall’obbligo di buona fede.

Sebbene in linea di principio sia riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina che nella cosiddetta condizione potestativa (in cui, come abbiamo visto, l’evento condizionale dipende dalla volontà di una delle parti) non si applichi la sanzione della finzione prevista dall’articolo 1359 del codice civile, ciò non vale quando si tratta di una condizione potestativa basata sull’esercizio di una clausola meramente potestativa. Infatti, quando la condizione potestativa è considerata meramente potestativa, essa costituisce un abuso che può essere sanzionato mediante la finzione prevista dall’articolo 1359 del codice civile.

È proprio l’abuso di condizione potestativa che trasforma la condizione potestativa in una condizione meramente potestativa, e tale abuso rappresenta il presupposto per l’applicazione della finzione. L’avveramento della condizione attraverso la finzione si verifica quando la parte con “competenza condizionale” agisce con l’unico scopo di danneggiare gli interessi dell’altra parte impedendo l’efficacia del contratto. Tuttavia, è importante sottolineare che la ratio sottesa alla norma dell’articolo 1359 del codice civile non mira a imporre una sanzione punitiva al contraente più forte, ma piuttosto a garantire i diritti del contraente più debole.

Chiarimento sulla natura della fictio conditionis

Questa chiarificazione della natura della finzione riveste un ruolo importante nel comprendere se la finzione opera solo in presenza di un comportamento concretamente ostacolante per il verificarsi della condizione, o se può operare anche in presenza di un comportamento potenziale. Dato il carattere garantista che la “fictio conditionis” assume nel tutelare i diritti dell’altra parte contrattuale, si deve escludere che il meccanismo della finzione possa operare quando la parte titolare del “diritto di avveramento” abbia solo tentato di impedire il verificarsi della condizione (comportamento potenziale), ma non lo abbia effettivamente impedito.

Ciò dimostra ancora una volta la natura garantista e non punitiva della finzione, che entra in gioco per proteggere il contraente più debole solo quando quest’ultimo sia effettivamente vittima del comportamento arbitrario del contraente più forte.

Quando si applica la sanzione

È importante sottolineare che la finzione della condizione, in quanto sanzione contrattuale, si applica solo nei casi in cui il comportamento di una delle parti viola il principio di buona fede contrattuale. In altre parole, se una parte inserisce una condizione meramente potestativa nel contratto con l’intento di eludere gli effetti contrattuali in modo contrario alla buona fede, verrà sanzionata attraverso l’applicazione della finzione della condizione.

Il principio di buona fede è un pilastro fondamentale del nostro ordinamento giuridico, che permea tutto il settore del diritto privato.

Questo principio guida l’interpretazione e l’applicazione delle norme contrattuali, promuovendo l’equità e la correttezza nelle relazioni tra le parti. Nel contesto sistematico dell’ordinamento, l’applicazione della finzione della condizione alle condizioni meramente potestative si giustifica proprio in virtù del principio di buona fede.

Quando una parte agisce in violazione di questo principio introducendo una condizione meramente potestativa nella struttura contrattuale, essa viene sanzionata per avere agito in contrasto con la buona fede. La sanzione consiste proprio nella “fictio conditionis”.Quindi, l’estensione della sanzione prevista dall’articolo 1359 del codice civile è semplicemente una manifestazione del principio di buona fede che ispira il nostro ordinamento. Tale estensione sottolinea l’importanza di agire in modo onesto e leale durante la stipula e l’esecuzione dei contratti, evitando comportamenti che possano danneggiare l’altra parte in modo ingiustificato.

Non si può escludere a priori l’importanza della finzione

Quindi, non si può escludere a priori l’importanza della finzione di avveramento condizionale quando una parte si adopera abusivamente per influenzare il corso degli eventi condizionali. È contrario alla buona fede intervenire sulle condizioni in modo tale da determinare l’inefficacia del contratto. In tal caso, infatti, il comportamento di una parte che interviene sulla casualità degli eventi distrugge la realizzabilità dell’assetto finale di interessi voluto da entrambe le parti.

È chiaro che in termini di logica formale, ai fini dell’applicazione della sanzione della finzione di avveramento condizionale, l’impedimento del verificarsi di un fatto positivo dedotto come evento in condizione sospensiva è equivalente alla provocazione del verificarsi di un fatto negativo dedotto come evento in condizione risolutiva. Questo accade quando il mancato avverarsi della condizione sospensiva meramente potestativa comporta la risoluzione del contratto.

Questa risoluzione contrattuale si qualificherà come risoluzione per inadempimento del principio di buona fede e comporterà il conseguente risarcimento dei danni subiti dalla parte lesa a causa di tale inadempimento.In conclusione, quindi, la disciplina della finzione di avveramento condizionale, che in linea di principio non sarebbe applicabile alle condizioni potestative, diventa manifestazione del principio di buona fede quando viene estesa alle condizioni contrattuali meramente potestative. La buona fede diventa quindi il quadro all’interno del quale l’estensione della finzione trova ragion d’essere.

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