Comorbilità del paziente e responsabilità del medico: quale rapporto esiste tra queste due condizioni? Oggi ci soffermeremo sull’analisi di questo argomento partendo dalla valutazione di un caso che segna un precedente importante. Con una storica sentenza, la numero 31058 del 2023, la Corte di Cassazione stabilisce che la condizione di comorbilità del paziente non esclude la responsabilità del medico.
Comorbilità e dovere di cura ragionevole
La medicina è un campo complesso, e spesso i pazienti presentano più disturbi o patologie contemporaneamente, una condizione nota come comorbilità. In tali casi, è fondamentale che i medici riconoscano e gestiscano adeguatamente tutte le malattie del paziente, per garantire il miglior trattamento possibile. Ma cosa dice la legge riguardo alla responsabilità del medico quando si tratta di pazienti con comorbilità?
In molti Paesi, la legge impone ai medici di fornire cure adeguate e di adottare adeguate precauzioni per garantire la sicurezza dei pazienti. Questo obbligo legale vale indipendentemente dalla presenza o meno di comorbilità. I medici sono tenuti a esercitare una diligenza professionale nell’identificare e gestire tutte le malattie e le condizioni del paziente, indipendentemente dalla loro complessità.

La legge generalmente considera che i medici abbiano una “duty of care” nei confronti dei pazienti. Questo significa che devono agire seguendo uno standard di cura ragionevole, basato sulla competenza e l’esperienza medica. Pertanto, la comorbilità del paziente non può essere utilizzata come una giustificazione per un’eventuale negligenza medica.
Se un medico commette un errore nel trattamento di un paziente con comorbilità, potrebbe essere considerato legalmente responsabile per l’errore. In molti Paesi, esistono procedure e organi di regolamentazione che valutano i casi di errori medici e stabiliscono se il medico abbia violato lo standard di cura ragionevole e se ci sia stato un danno per il paziente.
Comorbilità come fattore di attualizzazione del rischio
Tuttavia, la presenza di comorbilità può essere considerata un fattore di attualizzazione del rischio. Ciò significa che, nel determinare la responsabilità del medico, il tribunale può tener conto del fatto che il paziente presentava comorbilità, aumentando così il grado di difficoltà nel trattamento.
Inoltre, la legge potrebbe anche richiedere che i pazienti con comorbilità siano adeguatamente informati dei rischi e delle complicanze associate al loro trattamento. I medici dovrebbero comunicare in modo chiaro e completo con il paziente e ottenere il consenso informato per qualsiasi intervento medico o chirurgico. La mancanza di informazione adeguata o il mancato ottenimento del consenso informato potrebbe essere considerato un illecito medico.
La comorbilità del paziente non può essere utilizzata come una scusante per l’eventuale negligenza medica del medico. La legge richiede che i medici gestiscano adeguatamente tutte le malattie e le condizioni del paziente, indipendentemente dalla complessità.
Tuttavia, la presenza di comorbilità può essere un fattore di attualizzazione del rischio, preso in considerazione quando si determina la responsabilità del medico. È fondamentale che i medici agiscano in base a uno standard di cura ragionevole, forniscano informazioni chiare e complete ai pazienti e ottenendo il consenso informato per qualsiasi trattamento.
Solo così si può garantire una pratica medica responsabile e la salvaguardia dei diritti e della sicurezza dei pazienti. A proposito di ciò, portiamo alla vostra attenzione un caso che mette proprio in evidenza questo rapporto di correlazione tra la condizione di comorbilità del paziente e la responsabilità del medico.
Il caso
Nell’anno 2006, la famiglia di un uomo deceduto, composta dalla vedova, i figli del de cuius e i fratelli dello stesso, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo la condanna dell’azienda ospedaliera al risarcimento danni subiti dopo la morte del congiunto registrata in data 21 giugno 2004.
La famiglia espose meticolosamente i fatti raccontando che il 14 febbraio 2004, l’ormai deceduto, veniva ricoverato presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli con questa diagnosi iniziale: “ictus cerebrale ed emiparesi lato destro, per lesione vascolare cerebrale a sinistra con infarcimento secondario”.
L’uomo si vedeva dimesso in data 20 febbraio 2004 e cioè 6 giorni dopo il ricovero.

Tuttavia, il giorno successivo alla dimissione, lo stesso venne ricoverato presso il Clinic Center per riabilitazione motoria ma il 10 marzo, a causa di crisi convulsive, giunge presso la rianimazione dell’ospedale San Paolo.
Nella sopracitata struttura, l’uomo arrivava in gravi condizioni di salute. I medici dell’ospedale San Paolo fanno diagnosi di nuovo ictus cerebrale dell’emisfero destro così grave da richiedere il ricovero fino al 18 giugno 2004, data in cui i medici decidono per il suo trasferimento presso l’Istituto Europeo di Riabilitazione di Isernia nel quale resterà fino al 21 giugno 2004, giorno nel quale avviene la dichiarazione del decesso.
Accusa, difesa e pronuncia del Tribunale di Napoli
Gli attori contestavano in giudizio il modus operandi dell’azienda ospedaliera e del medico che da vicino aveva seguito il caso dell’uomo ormai deceduto. In particolare, la famiglia ascriveva alla convenuta di aver omesso monitoraggio del paziente dal ricovero alle dismissioni le quali avvenivano dopo solo 6 giorni dall’ingresso dell’uomo in ospedale, “senza neppure la prescrizione di un idoneo programma terapeutico e di controlli specialistici e strumentali, disponendo invece il rinvio a domicilio con erronea prescrizione di precoci terapie riabilitative da effettuarsi presso il Clinic Center, in cui fra l’altro non erano disponibili posti letto e che non era attrezzato a gestire un paziente ad alto rischio di vita”.
Da queste dichiarazioni si desume che il secondo episodio ischemico si sarebbe potuto evitare con alta probabilità se il paziente:
- non fosse stato sottoposto a forte stress riabilitativo;
- se avesse ricevuto le giuste cure e nei tempi adeguati.
Il Tribunale, a seguito del contraddittorio, rigetta le domande con sentenza numero 5956/2012.
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Conclusioni
Si giunge dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli che dispone una perizia medico-legale e a seguito di questa, riformula la decisione di primo grado accogliendo le domande di risarcimento avanzate dalla famiglia del defunto e condannando l’azienda ospedaliera al pagamento di somme determinate.
L’azienda ospedaliera Cardarelli propone ricorso in Cassazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile osservando che in caso di comorbilità del paziente, il comportamento e la condotta dei medici sono concause di tale evento a prescindere dalle condizioni patologiche preesistenti del paziente.
Risulta però una concausa determinante “l’omissione dei sanitari dell’A.O. Cardarelli che non si è inserita in un processo irreversibile che avrebbe comunque determinato il secondo ictus e poi al decesso quattro mesi dopo, ma… l’interruzione del farmaco dicumarolico ha costituito una determinante concausa del secondo ictus e dell’exitus del paziente, giacché, se fosse stata tenuta la condotta alternativa corretta, il decesso non si sarebbe verificato secondo il ‘più probabile che non'”.
Ne consegue che le condizioni preesistenti, concause di lesioni, sono irrilevanti agli effetti della determinazione e commisurazione della responsabilità medica. Sulla base del principio di equivalenza causale, l’autore del comportamento risponderà interamente delle conseguenze che derivano dall’evento lesivo soprattutto se a quest’ultimo abbia contribuito e concorso la causa naturale preesistente.